Posts Tagged ‘abruzzo’

fruizione delle agevolazioni per i soci delle società di persone e di capitali “trasparenti” (aggiornamento)

5 settembre 2014

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/e del 24 dicembre 2013, emanata in riferimento alla ZFU de L’Aquila ma da adottare a riferimento anche per la ZFU delle Regioni Convergenza e del Sulcis Iglesiente

Per le società di persone e le società di capitali “trasparenti”, la società è tenuta a determinare, secondo le regole disposte dal citato articolo 6 del decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso “per trasparenza” a ciascun socio […] l’esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali “trasparenti” si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società, pertanto, si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci […]. Al fine di consentire ai soci di poter fruire – mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 “telematico” – dell’esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputatogli per trasparenza dalla società partecipata, è necessario che quest’ultima comunichi al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del medesimo Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile on line un modulo di istanza per la comunicazione dei dati identificativi dei soci di società trasparente, ovvero un file in formato .pdf interattivo da compilare e firmare digitalmente e inviare via PEC a dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Per utilizzare l’agevolazione, i soci devono indicare il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici nella sezione “contribuente” del modello F24; il codice fiscale della società  beneficiaria dell’agevolazione dovrà essere indicato nel campo  denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o  curatore fallimentare” e nel campo successivo, denominato “codice  identificativo”, dovrà essere indicato il codice 62.

(info e contatti: posta@studiolegaleiemma.it )

(partecipazione e aggiornamento: Zone Franche Urbane su Facebook )

zfu, il rifinanziamento è legge

18 giugno 2014

La Camera dei Deputati ha appena approvato, in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato della Repubblica, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 66/2014, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (c.d. “decreto Irpef”).

Tra le novità annunciate (qui una sintesi dei lavori parlamentari), l’autorizzazione all’art. 22 bis di una spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 destinata agli interventi nelle Zone Franche Urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (compresa quella di Lampedusa e Linosa), nonché nelle ulteriori aree individuate dalla delibera Cipe n. 14 del 2009 e ricadenti nelle Regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza (ovvero le ZFU di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera).

Queste risorse aggiuntive saranno ripartite tra le ZFU secondo i criteri stabiliti dalla stessa Delibera Cipe n. 14/2009.

L’attenzione adesso si sposta sulla fase attuativa e, in particolare, sulle modalità di integrazione delle risorse e poi di fruizione da parte delle imprese già operanti (e solo quelle già ammesse?) nelle ZFU delle Regioni Convergenza, di recente attivazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e del D.M. 10 aprile 2013.

Per le altre ZFU, invece, è prevedibile e anzi auspicabile una procedura già collaudata e, tutto considerato, di successo: decreto ministeriale di modifica e integrazione del D.M. 10 aprile 2013 (come già avvenuto per il “caso Puglia”); bandi per singola ZFU; istanza per via telematica.

Interessante sarà anche verificare se le Regioni sapranno, potranno e vorranno cogliere l’opportunità di stanziare nuovamente (o per la prima volta, nel caso della Calabria) risorse proprie aggiuntive per un maggior finanziamento delle agevolazioni e/o per riserve di scopo.

L’intervento legislativo, in prima battuta, non può che essere valutato positivamente, perchè rende concreta molto prima di quanto ci si aspettasse (e quando ancora si attende l’elenco dei beneficiari pugliesi) l’ipotesi, fino a qualche giorno fa solo astratta, di un rifinanziamento della misura agevolativa, ma anche in termini di copertura: se circa 400 milioni di euro per 45 ZFU (nelle sole quattro Regioni Convergenza) sono stati considerati sufficienti (e in alcune realtà un ottimo stanziamento) quale finanziamento “una tantum” per il sistema agevolativo in Zona Franca Urbana (che può svilupparsi, con vari limiti e condizioni, fino a 14 periodi d’imposta da quello di accoglimento dell’istanza), altrettanto può certamente dirsi per 75 milioni di euro per 55 ZFU per il solo 2015 e per 100 milioni di euro per il solo 2016.

E poi chissà.

(info e contatti: posta@studiolegaleiemma.it )

(partecipazione e aggiornamento: Zone Franche Urbane su Facebook )

valzer

4 giugno 2014

Immagine

Non accadeva da tempo che si potesse commentare un intervento legislativo in materia di ZFU, con relativo valzer di emendamenti e testi.

Tra ieri sera e stamattina (4 giugno 2013), è giunta la notizia della proposta di rifinanziamento delle 45 ZFU già finanziate e finalmente attivate nel Mezzogiorno d’Italia ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 179/2012, nonchè di altre 10 non incluse in Regioni Convergenza ma già individuate e selezionate dal Cipe con la nota delibera n. 14/2009 (in attuazione dell’art. 1, commi 340 e seguenti, della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007), finora mai avviate.

All’emendamento 22.0.1, licenziato ieri pomeriggio dalle Commissioni riunite 5^ e 6^ del Senato in sede referente e di approvazione del disegno di legge n. 1465, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “decreto Irpef”), si affianca quest’oggi, con l’inizio della trattazione in Assemblea, il 22.0.200 del Relatore.

Nulla di strano, se non all’ultimo comma del secondo testo: in questo caso, l’art. 22 bis proposto all’attenzione dei Senatori stabilisce che “Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 i termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 […] sono differiti al 31 luglio 2014. Sono fatte salve le restanti disposizioni ivi previste”.

Piccoli particolari: 1) il D.M. citato non prevede termini per la presentazione delle istanze, ma demanda la fissazione ad appositi bandi ministeriali (art. 14); 2) i termini stabiliti da 4 bandi, sui 5 già emanati ai sensi del D.M. 10 aprile 2013, si sono chiusi, con tanto di elenco ufficiale degli ammessi in 3 casi, di pubblicazione del codice tributo (ad oggi) in un solo caso e così via; 3) è imminente lo spirare dei termini anche per l’accesso alle agevolazioni nelle ZFU della Regione Puglia; 4) di qui a breve, noti i codici tributo, sarà già possibile per i beneficiari utilizzare l’agevolazione in riduzione in F24, dagli acconti di giugno prossimo.

Non sarebbe forse più chiaro, sebbene all’apparenza meno semplice, piuttosto che prorogare per legge termini già scaduti, stabilire che un nuovo D.M. ridefinisca l’ambito di applicazione (includendo le aree non Convergenza) e per il resto riproduca, richiami, modifichi o integri (come per la Puglia) il D.M. 10 aprile 2013, per poi procedere, secondo rodate procedure, a nuovi bandi ministeriali per la quantificazione delle coperture per singola ZFU e per la fissazione, caso per caso o una volta per tutte, dei termini di presentazione di nuove istanze (magari chiarendo anche la posizione dei beneficiari ammessi alle agevolazioni nelle ZFU già attivate e anch’esse rifinanziate)?

Tra i testi che circolano sul sito web del Senato della Repubblica, comunque, ecco quello invece definitivamente accolto dalle Commissioni che, opportunamente, si limita a richiamare il D.M. 10 aprile 2013:

22.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Risorse destinate alle Zone franche urbane)

        1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori Zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza e della Zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 25 luglio 20 Il, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell’ambito della delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le Zone franche dell’obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

        3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni per il 2016.»

Aggiornamento del 5 giugno:

L’Aula del Senato approva (anche il rifinanziamento delle ZFU, confluito in un unico “maxiemendamento sostitutivo” proposto dal Governo). Ora alla Camera.

Aggiornamento del 13 giugno:

Camera dei Deputati, Commissioni Finanze e Bilancio riunite in sede referente di conversione del D.L. 66/2014 (il progetto di legge di conversione prevede l’inserimento di un art. 22 bis per il rifinanziamento delle ZFU).

1) Il Comitato per la Legislazione ha espresso parere favorevole sull’art. 22 bis;

2) Il 10 giugno così si esprimo i relatori:

“L’articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge n.98 del 2011.
In merito ricorda che il citato articolo 37 del decreto-legge n.179 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) ricadenti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Fa presente come si tratti delle ZFU ricadenti in tali regioni già individuate dal CIPE con la delibera n.14 del 2009 (Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Rossano, Lecce, Lamezia Terme), nonché quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla stessa delibera e quelle ulteriori rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la quale all’articolo 1, comma 340, ha previsto l’istituzione di zone franche urbane (ZFU) e ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU, definendo altresì le agevolazioni tributarie di cui possono beneficiare le ZFU (esenzioni IRES, IRAP, IMU, previdenziali).
In merito segnala come tale regime agevolativo sia stato esteso (ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n.179) anche alle aree industriali delle medesime regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché (ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 37) ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias
Pag. 49
nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’Accordo di Programma «Piano Sulcis».
In forza del decreto del MISE del 10 aprile 2013 le ZFU delle 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza interessano determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni:
a) Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata;
b) Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia;
c) Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto;
d) Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani e Vittoria.

Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell’obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.
Fa presente che le risorse stanziate dal comma 1 dell’articolo 22-bis (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell’ambito della delibera CIPE n.14 dell’8 maggio 2009.
Tali autorizzazioni di spesa costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 22-bis le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell’obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell’ambito del Piano di azione coesione.
Per l’attuazione degli interventi il comma 3 rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n.179 del 2012.
Il comma 4 pone il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2014-2020, come individuate dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014.
Al riguardo ricorda che il citato articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 determina la dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni. Tuttavia la norma ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura dell’80 per cento (43.848 milioni), subordinando la restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.
Di tali risorse, peraltro, il predetto articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi la quota annuale sarà determinata della tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sulla restante quota di 42.298 milioni. “.

3) Il 12 giugno 2014 vengono presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n.111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche urbane di confine, da istituire nei comuni il cui territorio ricade anche parzialmente nell’area distante fino a 20 chilometri dal confine di Stato, ed individuate in forma elencativa con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
(22-bis. 1. Guidesi.)

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n.111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche che sono istituite nei comuni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dall’alluvione del 17 gennaio 2014, come individuati dalle relative dichiarazioni dello stato di emergenza,.
(22-bis. 2. Guidesi.)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. In un apposita sezione dei sito web del Ministero dello sviluppo economico, viene pubblicata un’anagrafe dei beneficiari delle risorse destinate alle zone franche urbane, con l’indicazione delle diverse tipologie di agevolazione alle quali hanno accesso, e dei relativi importi distinti per annualità. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che descriva gli effetti sui sistemi socio-economici compresi nelle zone franche urbane, indotti dalle agevolazioni e dalle esenzioni concesse, fornendo per ciascuna zona franca urbana, l’importo delle risorse assegnate, l’indicazione delle diverse tipologie di agevolazioni concesse, del numero di beneficiari, del numero di occupati con l’indicazione della tipologia di contratto lavorativo stipulato, e del numero di imprese complessivamente insediate nelle Zone Franche Urbane e nel Comune all’interno della quale si trova la stessa Zona Franca Urbana.
(22-bis. 3. Mannino.)

Dopo l’articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d’Austria).

1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l’Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell’economia locale, dell’occupazione, nonché l’interscambio economico con i Paesi limitrofi.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.
(22-bis. 01. Sandra Savino.)

QUEST’ULTIMO DICHIARATO INAMMISSIBILE DAL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE (BOCCIA).

L’ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE, RACCOLTO IL PARERE POSITIVO DELLE ALTRE COMMISSIONI IN SEDE CONSULTIVA, SI CONCLUDE POSITIVAMENTE.

LA PAROLA PASSA ALL’ASSEMBLEA per nuovi emendamenti e voto.

Aggiornamento del 16 giugno:

Il Governo pone la questione di fiducia alla Camera sul testo di conversione del “decreto Irpef”, tale e quale come licenziato dalle Commissioni (comprensivo quindi del rifinanziamento di cui all’art. 22 bis), senza altri emendamenti e modifiche.

La Camera accorda la fiducia. Domani il voto finale sul medesimo testo uscito dal Senato.

Aggiornamento del 17 giugno:

La Camera approva.

Il D.L. n. 66/2014 è così convertito in L. n. 89/2014, pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014.

(info e contatti: posta@studiolegaleiemma.it )

(partecipazione e aggiornamento: Zone Franche Urbane su Facebook )

saranno rifinanziate (tutte) le zone franche urbane?

4 giugno 2014

E’ solo un emendamento ma la novità, annunciata per prima dalla Sen. Chiavaroli, è di non poco conto.

Nella seduta pomeridiana di ieri, 3 giugno 2014, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, in sede referente, hanno approvato un emendamento al disegno di legge n. 1465, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “decreto Irpef”).

In attesa della documentazione ufficiale e definitiva, la modifica pare consistere nell’inserimento di un art. 22 bis, ai sensi del quale sarebbe autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 da destinare agli interventi nelle Zone Franche Urbane di cui all’art. 37 del D.L. n. 179/2012 (quelle in corso di attuazione nelle Regioni Convergenza) e nelle ulteriori Zone Franche Urbane di cui alla delibera Cipe n. 14/2009 (quindi: Matera, Campobasso, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Iglesias, Velletri, Sora, Pescara, Massa e Carrara, Ventimiglia), nonchè in quella di Lampedusa e Linosa (D.L. n. 98/2011).

Le risorse così individuate, a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (54.810 milioni di euro, come stabilito e ripartito dalla Legge di Stabilità 2014), costituirebbero il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie, ferma restando peraltro la facoltà delle Regioni di stanziare risorse proprie aggiuntive per il finanziamento delle agevolazioni, anche derivanti da ulteriori riprogrammazioni del P.A.C. (quest’ultima specificazione riguarda ovviamente le sole Regioni Convergenza), e sarebbero ripartite per Zona Franca Urbana secondo i criteri di cui alla delibera Cipe n. 14/2009.

In fase attuativa, si applicherebbe il D.M. 10 aprile 2013.

Al netto di ogni considerazione sul sovrapporsi di sperimentazioni di fatto non ancora avviate e di valutazioni preventive sull’ammontare stanziato (le ZFU italiane, escluse L’Aquila e Carbonia-Iglesias, sarebbero adesso 55), resta da capire come tale impostazione (limite annuale per la fruizione) si concilia e si sovrappone con l’attuale sistema di accesso e fruizione delle agevolazioni nelle ZFU Convergenza ex art. 37 del D.L. n. 179/2012 (concessione una tantum e libero utilizzo della riduzione in F24); quindi se, in ipotesi, potranno essere previsti bandi annuali; o ancora se, nelle Regioni Convergenza, a beneficiare dell’inatteso aumento delle risorse disponibili a copertura delle esenzioni saranno le sole imprese che hanno già aderito ai bandi da ultimo emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10 aprile 2013 (ponendosi qui il problema di come consentire o favorire una libera e oculata gestione delle concessioni di aiuti “de minimis”) o se saranno pubblicati nuovi decreti direttoriali e bandi aperti a nuove istanze.

Ma, va ribadito, per ora è solo un emendamento.

Il disegno di legge sarà da oggi al vaglio dell’Assemblea.

(info e contatti: posta@studiolegaleiemma.it )

(partecipazione e aggiornamento: Zone Franche Urbane su Facebook )

riferimenti

11 luglio 2013

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Zone franche urbane – Agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese

Zfu di L’Aquila – Imprese ammesse alle agevolazioni, elenco provvisorio

l’aquila, individuata e perimetrata la zfu

17 novembre 2010

E’ stata pubblicata in G.U. n. 268 del 16 novembre 2010 la Deliberazione del Cipe n. 39 del 13 maggio 2010, recante “Individuazione e perimetrazione della zona franca urbana del Comune de l’Aquila e assegnazione delle risorse (Legge n. 77/2009)”.

La Zfu corrisponde all’intero territorio comunale aquilano e la sua attivazione è subordinata all’autorizzazione comunitaria.

Esplicito il richiamo alla L. n. 296/2006 come modificata dalla L. n. 244/2007, quindi alla necessità di decreti ministeriali attuativi e di indicazione delle modalità attuative che, secondo quanto riferito dal Commissario e Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, “verosimilmente” si concluderà entro la prossima settimana.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zona franca urbana a l’aquila, il cipe approva

13 Maggio 2010

Nel corso della seduta del 13 maggio 2010, il Cipe ha approvato la perimetrazione e la delimitazione della Zona Franca Urbana all’interno del Comune de L’Aquila, come da deliberazione del Consiglio Regionale dell’Abruzzo del 22 settembre 2009 (qui il resoconto integrale ufficiale; qui il verbale), assegnando 45 milioni di euro.

Fonte normativa è l’art. 10, comma 1 bis, della L. n. 77/2009, pubblicata in G.U. n. 147 del 27 giugno 2009, di conversione del D.L. n. 39/2009, c.d. “decreto Abruzzo”, secondo cui: “Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1o gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione “a decorrere dall’anno 2008″ di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione “a decorrere dall’anno 2009″. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto”.

Per alcuni commenti in corso d’opera apparsi su questo blog, consultare: https://roccoiemma.wordpress.com/?s=aquila .

rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook

repetita iuvant

22 dicembre 2009

Su Leggimi – Cronaca d’Abruzzo: “Zona Franca Urbana Pescara, Mascia: ci chiedono i dati per l’erogazione fondi” .

Appunto, stando alle indiscrezioni il problema è proprio questo: erogazione di fondi al posto della riduzione di imposte e contributi previdenziali; un contributo pubblico parametrato a Ici e contributi previdenziali al posto  delle agevolazioni fiscali su imposte sui redditi, Irap, Ici; una erogazione da parte dei Comuni su istanza al posto dell’applicazione automatica delle esenzioni.

Sotto questo profilo la richiesta di dati per il versamento, in verità, non è per niente una buona notizia.

Cosa resterebbe di franco nelle zone franche, se non il nome?

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

la zona franca in abruzzo: riunione a roma

2 settembre 2009

Zona Franca, Urbana o no? Una o più? E dove? Ai sensi della Legge 77 oppure?

Da Il Capoluogo d’Abruzzo – Il quotidiano web degli aquilani, “Zona Franca: stasera riunione al Ministero con la Regione” :

 

L’Aquila, 2 set – Si parla per la prima volta ufficialmente di “zona franca“, argomento che ha spesso provocato polemiche nelle zone terremotate dell’Abruzzo.
Nel tardo pomeriggio a Roma è prevista una riunione, convocata dal Ministero dello Sviluppo economico, nella quale i vertici dello stesso Ministero e della Regione Abruzzo, con i rispettivi gruppi di lavoro, cominceranno ad affrontare la questione.
Per la Regione parteciperà il direttore degli affari della Presidenza della Giunta, Antonio Sorgi.

La procedura prevede che il Ministero formuli la proposta, per la quale deve sentire la Regione, poi il Cipe approva il documento che deve essere inviato all’Unione Europea.

Nella riunione di oggi si comincerà a parlare del tipo di provvedimento da adottare e della perimetrazione: nei mesi scorsi sono nate due opposte fazioni, una guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, che ha chiesto una zona franca per il Comune dell’Aquila, l’altra, alimentata dai vertici regionali, favorevole a estendere il discorso ai Comuni del cratere sismico.

“Mi auguro che entro novembre si chiuda – ha detto Sorgi, puntualizzando che “il problema tempo è una falsa questione: i termini decorreranno dal giorno del via libera, quindi il periodo di 5 o 14 anni non sarà toccato”.

Le due ipotesi sono zona franca urbana o regime fiscale di incentivazione.

Sull’argomento, “Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”pubblicato su Rete5.tv, giugno 2009.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zone franche in abruzzo: ma di che stiamo parlando? (versione finale)

26 Maggio 2009

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

PREMESSA

Il dibattito sull’istituzione di una o più aree di esenzione fiscale, come strumento agevolativo della ripresa economica delle zone danneggiate dal sisma in Abruzzo, è in corso ormai da settimane e si arricchisce giorno dopo giorno di proposte, rivendicazioni e formule estremamente varie e dall’incerta efficacia e praticabilità.

Si è parlato, non senza fraintendimenti e imprecisioni, di provvedimenti ad hoc; di esenzioni per 5 anni e altre volte per 10 e altre ancora per 4; di estensione delle agevolazioni già previste per le Zone Franche Urbane istituite dalla Legge Finanziaria 2007 ma pure di modifica dei parametri di individuazione delle stesse Zfu per farvi rientrare i territori abruzzesi, anche quelli non urbani; di zone franche nella sola Città de L’Aquila, ricompresa in tutto o in parte, ma talvolta di una o più zone franche, aggettivate come urbane a prescindere dalla localizzazione, da istituire in corrispondenza o all’interno della Provincia e oltre, zone montane comprese. E così via.

Alcune idee sono state recepite nei testi di numerosi e differenti ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge S. 1534 di conversione del D.L. n. 39/2009, cosiddetto “decreto Abruzzo”, che non prevedeva nel testo predisposto dal Governo ipotesi di zona o zone franche.

All’incertezza hanno contribuito la prudenza del Commissario Danuta Hubner, prima, e dello stesso Presidente Barroso, poi, che hanno sottolineato più o meno esplicitamente come l’Unione Europea, pur aperta a ogni valutazione se e quando giungerà alla Commissione la proposta italiana, intenda rispondere all’emergenza innanzitutto con strumenti e fondi già a disposizione e senza alterare la concorrenza tra Regioni, e alcune dichiarazioni su una zona franca comunque diversa dalla Zona Franca Urbana propriamente detta, mentre però il testo normativo che si stava delineando in Aula al Senato, tra emendamenti accolti, respinti e ritirati, andava proprio in questa ultima direzione.

LE ZONE FRANCHE NEL “DECRETO ABRUZZO”

Il 21 maggio 2009, infatti, dopo ore convulse e il parere in extremis da parte della Commissione Bilancio su un “pacchetto” di emendamenti del Relatore, l’Assemblea del Senato approvava il disegno di legge n. 1534, che il 25 maggio 2009 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (assegnato con il n. 2468 alla Commissione Ambiente) con alcune rilevanti modificazioni.

Tra queste ultime, è da segnalare l’introduzione all’art. 10 dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, frutto dell’approvazione di due emendamenti (10.900 già approvato dalla Commissione in sede referente ed emendato e 10.900/1 del Relatore, che modifica il primo).

Una analisi del testo, in attesa della conversione definitiva, può senz’altro contribuire, al di là delle dichiarazioni e di un certo abuso di definizioni, a conoscere quale tipologia di “zone franche” sarà in effetti e realmente possibile individuare in Abruzzo secondo il testo ad oggi approvato (che siano “urbane” o meno, non è particolare di poco conto, atteso che alla denominazione corrisponde una disciplina specifica), in quali ambiti territoriali, a vantaggio di quali imprese, con quali esenzioni, secondo quali parametri di selezione e, tra l’altro, con quali effetti sul dispositivo generale sulle Zone Franche Urbane in vigore, in fase di attuazione in 22 aree urbane già selezionate.

Secondo gli emendamenti approvati: il Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione di Zone Franche Urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340-343 della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche (disposizioni che si applicano per intero, così come dispone il secondo periodo del comma 1 bis), nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 (ovvero i territori comunali interessati “dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado”, elencati nello stesso decreto*); la selezione avverrà in base a parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale “e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”; al finanziamento e per il periodo di vigenza degli incentivi (dunque non più solo per il 2009, come previsto dall’emendamento 10.900 approvato in Commissione) provvederà un apposito Fondo nello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze (quindi non più il Fondo già previsto in Legge Finanziaria 2007 per le Zone Franche Urbane e istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico), con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima (non è specificato se annuale); i commi 1 ter e 1 quater prevedono l’applicazione, in alternativa all’istituzione delle Zone Franche Urbane, di un regime fiscale di incentivazione in materia di imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e imposte sui finanziamenti collegati alla ricostruzione; il comma 1 quinquies, infine, specifica che entrambe le misure, per avere efficacia, devono ottenere la preventiva autorizzazione comunitaria.

ZONE FRANCHE, URBANE O NO? AMBITI TERRITORIALI, IL PROBLEMA E L’IMPORTANZA DEI PARAMETRI

Le uniche “zone franche” previste dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo”, allo stato dei lavori parlamentari, non sembrano configurarsi come “zone franche ad hoc” ma come Zone Franche Urbane a pieno titolo, diverse da quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche, solo per alcuni dettagli tecnici e per la considerazione degli effetti del sisma ai fini della selezione.

Il comma 1 bis dell’art. 10, per come approvato dall’Assemblea del Senato, dispone infatti l’individuazione, ad opera del Cipe (considerati anche gli “effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”, su proposta del Mise e sentita la Regione Abruzzo), di “zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”; secondo lo stesso comma 1 bis “alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006”: pare quindi che si possa affermare, testo alla mano, che le Zone Franche Urbane di cui al “decreto Abruzzo”, modificato e in corso di conversione, sono previste a vantaggio di “circoscrizioni o quartieri delle città” (art. 1, comma 340, della Legge Finanziaria 2007, richiamato appunto dal comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”).

L’assunto sembrerebbe trovare conferma nel fatto che l’individuazione sarà “nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto” (ancora al citato comma 1 bis): le Zone Franche Urbane potranno quindi essere individuate non in corrispondenza di interi territori sovra-comunali, provinciali o comunali, ma solo “nell’ambito”, si riporta testualmente, di questi ultimi.

Tutto ciò, prosegue il primo periodo del comma 1 bis, “in deroga al requisito demografico” contemplato dall’art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, ovvero il limite massimo di 30.000 abitanti per Zona Franca Urbana (sancito al comma 340): le Zone Franche Urbane “abruzzesi”, cioè, a differenza di quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, potranno contare più di 30.000 abitanti.

Ora, se è vero che le Zone Franche Urbane, ad una interpretazione rigorosa del testo (“nell’ambito”), potranno riguardare solo quartieri o circoscrizioni di Comuni siti in Provincia de L’Aquila e inclusi nell’elenco di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, l’unico Comune tra questi che potrà avvantaggiarsi della deroga è quello de L’Aquila, che al Censimento 2001 conta circa 68000 residenti.

Ciò non significa, è il caso di precisare, che le Zone Franche Urbane previste dal “decreto Abruzzo” potranno essere istituite solo a L’Aquila, ma che solo L’Aquila, per oggettivi requisiti demografici, potrebbe beneficiare della deroga.

Resta al momento ignoto se l’individuazione e la perimetrazione da parte del Cipe avverrà con il coinvolgimento dei singoli comuni, se saranno valutati progetti di ricostruzione e di riqualificazione e se saranno previsti anche limiti demografici minimi, come nel caso delle Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche: per queste ultime, i provvedimenti del Cipe e del Mise-Dps prevedono che le aree individuate, in Comuni non al di sotto dei 25000 abitanti, non possano contare meno di 7500 abitanti e comunque non più del 30% della popolazione comunale; tali limiti, ove riportati al caso abruzzese, vanificherebbero di tutta evidenza la deroga al limite dei 30000 abitanti (una Zfu con popolazione superiore a 30000 non potrebbe comunque essere individuata a L’Aquila, in quanto oltre il massimo del 30% della popolazione comunale) e limiterebbero la potenziale individuazione di Zone Franche Urbane su gran parte dei Comuni interessati, in quanto ampiamente al di sotto dei requisiti demografici (anche se va detto, in ossequio alla storia e alle finalità dell’istituto Zfu, che piccoli comuni in zone rurali o montane di urbano avrebbero ben poco).

E’ da chiedersi se il “modello Zfu” sarà adottato e adattato in tutto e per tutto al caso abruzzese e quali questioni siffatta soluzione può sollevare, considerato poi il richiamo che il “decreto Abruzzo”, pur avendo già disposto sul ruolo del CIPE, fa (anche) al comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (e quindi alle procedure di individuazione, perimetrazione e allocazione delle risorse già attuate per le Zone Franche Urbane “ordinarie”), ma è auspicabile, per ovvie ragioni di urgenza e celerità, una procedura di individuazione e perimetrazione diversa e più rapida, con distinti provvedimenti e procedimenti, attraverso criteri e con limiti e parametri necessariamente speciali, in quanto eccezionale è la situazione (e lo stesso valga per i decreti ministeriali su limiti, modalità, massimali e condizioni delle agevolazioni fiscali e contributive, di cui al comma 341 e al comma 341 quater dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, anch’essi richiamati).

Si pone allora il problema dei “parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale” in base ai quali dovrebbe avvenire la selezione, della fonte statistica e dei tempi della raccolta dei dati che, al di là di quanto valutabile a occhio nudo, qualifichino e quantifichino tali fenomeni di degenerazione economica, urbana e sociale e la connessione di questi con l’evento calamitoso.

L’Aquila, per esempio, quand’anche avesse presentato una proposta progettuale, non sarebbe stata ammessa tra le 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” in quanto recante un tasso di disoccupazione inferiore, sì, a quello nazionale, ma secondo la fonte Istat Indagine sulla forza lavoro 2005, come da provvedimenti attuativi ai sensi del comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive modifiche: sarà arduo compito del Cipe, oggi, individuare parametri e criteri secondo una fonte aggiornata e ugualmente attendibile sulla situazione a seguito del sisma e a poche settimane dallo stesso.

Non si dimentichi che è proprio nella motivazione della proposta, formalizzata in dati statistici trasparenti e obiettivi che rivelino la necessità e l’utilità dell’intervento (che non a caso, per le 22 Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche, è ritenuto sperimentale), che deve individuarsi l’elemento decisivo ai fini dell’approvazione comunitaria, soprattutto in virtù delle posizioni assunte dai rappresentanti dell’Unione Europea in visita in Abruzzo e più ancora alla luce degli ulteriori interventi attuati e da attuare e della possibilità di adottare strumenti e misure già in vigore.

E’ legittimo presumere, per lettera e ratio della norma ma anche per favorire l’autorizzazione comunitaria nel rispetto della concorrenza tra Regioni, che rimarranno esclusi quei “territori comunali” non urbani, prima di tutto, e che non abbiano subito effetti “sul tessuto economico e produttivo” (le esenzioni avvantaggiano le imprese, non le famiglie, o almeno non direttamente) e nei quali il sisma abbia procurato, per esempio, danni materiali (insufficienti a motivare nuove agevolazioni fiscali e contributive in Zona Franca Urbana e semmai possibile oggetto di misure già in vigore) ma non generato fenomeni di degrado sociale e urbano (nel caso delle Zfu “ordinarie”, a titolo esemplificativo: disoccupazione, bassa scolarizzazione, microcriminalità).

SOGGETTI

Stante il richiamo al comma 341 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, a usufruire delle esenzioni saranno solo le piccole e le micro imprese (dunque non le medie, come da più parti annunciato) “come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”: è piccola impresa quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; è micro impresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 341 ter dell’art. 1 della L. n. 296/2006, anch’esso richiamato dal “decreto Abruzzo”, sono comunque escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

QUALI AGEVOLAZIONI E PER QUANTO TEMPO, IMPRESE NUOVE E IMPRESE ESISTENTI AL 6 APRILE 2009, ADEGUAMENTO DEL DISPOSITIVO ZFU

Anche la durata e la tipologia di agevolazioni fiscali e contributive, così come i limiti per le imprese esistenti, sono già definite, ancora grazie al richiamo al comma 341 e al comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche.

Secondo il comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”, però, “il termine del 1º gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione “a decorrere dall’anno 2008″ di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione “a decorrere dall’anno 2009″.”

Quanto appena sopra, si legge in un Dossier del Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, ha il fine “di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma”.

Certamente logico e sensato è che il termine iniziale per l’installazione di nuove imprese ai fini delle esenzioni, nel caso abruzzese, sia da individuarsi alla data del sisma.

Le piccole e micro imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 potrebbero beneficiare di:

a) esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta e esenzione limitata, nei successivi periodi, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento; fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’Ici, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attivita`, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

L’esonero dal versamento dei contributi spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Ai sensi del comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche (e come adeguato dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo” approvato dal Senato), le imprese già esistenti (cioè “che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009”) fruirebbero invece delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” (limite di 200000 euro in 36 mesi).

IL FONDO

Secondo il comma 1 bis, “per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro”.

Come osservato dal Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, “andrebbe chiarito se la dotazione cui fa riferimento la norma debba intendersi riferita a ciascun anno ovvero sia attribuito al complessivo periodo interessato dall’agevolazione fiscale e contributiva”.

Per quanto concerne l’ammontare (tema di grande attualità e partecipazione), in linea con la prevalente interpretazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 si può con qualche margine di fondatezza chiarire (fino a smentita e interpretazione autentica) che le risorse di cui si tratta sono a copertura delle sole esenzioni a imprese quasi sempre micro (essendo peraltro gli interventi infrastrutturali, strutturali e in generale di ricostruzione oggetto di altre misure di finanziamento e di agevolazione).

Se così è, senza entrare nel merito del confronto pubblico in corso, non può stabilirsi con esattezza se 45 milioni siano sufficienti o meno a coprire le esenzioni finchè non sarà noto il numero delle Zone Franche Urbane abruzzesi, tenuto conto anche del numero di micro e piccole imprese esistenti.

Si rilevi soltanto, ferma restando l’eccezionalità della situazione socio-economica contingente in Abruzzo, che per la copertura delle esenzioni nelle 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” è stato fino ad oggi ritenuto sufficiente uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro.

(NON) CONCLUSIONI

L’analisi della norma proposta non può non indurre a qualche riflessione tecnica e neutrale sulla piena applicabilità e sull’intensità/estensione dell’efficacia nel caso abruzzese, che richiede interventi celeri nell’emergenza per la ricostruzione del pre-esistente in aree vaste solo in parte urbane e con varia vocazione e demografia, di uno strumento per sua genesi e per suo spirito (ma soprattutto per dettato normativo) destinato alla ripresa sociale, economica, culturale, urbanistica di quartieri e circoscrizioni degradate delle Città, che necessitano di nuova impresa e nuova occupazione ma anche di progetti di riqualificazione dell’esistente.

Ciò significa individuare aree con potenzialità di sviluppo e ripresa, di nascita e rinascita di micro e piccole imprese, a seconda della vocazione o dei settori storicamente favoriti da questa forma di fiscalità di vantaggio mirata, con quel che ne consegue sotto il profilo della localizzazione tra centri e periferie urbane e dell’articolato rapporto con l’opera di pianificazione in corso, quantomai complessa nella situazione in cui versa soprattutto L’Aquila, che vedrà inevitabilmente sconvolti gli assetti e gli equilibri urbani.

E’ probabile che la scelta sia stata dettata dal favore della Commissione Europea, a certe condizioni, nei riguardi del modello Zfu di derivazione francese e che a tal fine si intenda adattare la disciplina prevista in Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, includendo nel contempo nella previsione del “decreto Abruzzo” quei requisiti che rendono le Zfu ammissibili (per esempio i parametri oggettivi socio-economici e demografici).

Ma se il problema dei criteri e dei parametri di individuazione e perimentrazione nel caso particolare e dei tempi dell’iter attuativo può essere superato dall’azione positiva del Cipe, emerge d’altro canto la necessità di reperire, elaborare e porre in relazione tra loro dati statistici aggiornati e rivelatori del disagio socio-economico come generato dal sisma e dell’utilità/potenzialità di uno strumento quale il sistema di agevolazioni in Zona Franca Urbana infra-comunale nella situazione creatasi in Abruzzo a causa del terremoto.

In altre parole, il rischio è che, alla comprensibile ricerca del consenso comunitario su una formula di successo (in Italia, al momento, solo mediatico e politico), si pervenga ad una soluzione di compromesso tra strumenti esistenti e auspicati, misure per lo sviluppo e misure per la ricostruzione, con finalità e principi diversi, magari compatibili e sovrapponibili allo scopo prioritario della ricostruzione, ma con risultati non in linea con le attese, tutt’altro che univoche, delle stesse istituzioni proponenti e nemmeno tanto scontati al vaglio della Commissione Europea.

V’è da chiedersi poi se non fosse più semplice, piuttosto che dar vita a interferenze tra i due dispositivi con adeguamento di termini e rinvii, prevedere tout court l’estensione delle medesime agevolazioni alle aree abruzzesi.

Sullo sfondo, la prudenza delle autorità comunitarie giunte a L’Aquila e, più in generale, il rigore dell’Unione Europea in materia di fiscalità di vantaggio, di tutela della concorrenza, di uso degli strumenti di aiuto e sostegno in vigore.

Forse consapevole di questi ed altri aspetti problematici, il legislatore propone ai commi 1 ter e 1 quater dell’art. 10 del D.L. n. 39/2009 un regime fiscale alternativo di incentivazione.

*In Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; in Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia; in Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Pubblicato su Rete5.tv

“Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”, giugno 2009

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

una zona franca per l’abruzzo

19 aprile 2009

Nelle ultime ore e in vista dei provvedimenti urgenti che saranno emanati dal Governo nei prossimi giorni, prende corpo l’ipotesi di adottare, tra le altre, misure di fiscalità di vantaggio mirata in favore delle aree colpite dal terremoto di inizio aprile, in particolare L’Aquila e i Comuni della provincia.

Tra le prime proposte in tal senso, sono giunte quelle della Uil e dell’On.le Sergio D’Antoni, responsabile per il Mezzogiorno del Partito Democratico e già Vice Ministro dello Sviluppo Economico alla cui iniziativa si deve, in massima parte, l’introduzione delle Zone Franche Urbane in Italia nel 2006.

Si è parlato di adozione del modello Zfu e persino di individuazione di una Zona Franca Urbana sull’intero territorio de L’Aquila e dintorni e di un aggiornamento dei criteri e dei parametri di selezione perchè ciò sia possibile.

La soluzione, in verità, appare di difficile applicazione e di incerta portata effettiva, ove si intenda far rientrare L’Aquila tra le Zone Franche Urbane oggi istituite ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche e dei provvedimenti del Cipe e del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo: al di là della modifica dei criteri, dei decreti attuativi ancora in istruttoria e del problema delle risorse, su cui non mancano in queste settimane confusione e attesa, basti pensare che solo quartieri e circoscrizioni possono essere Zone Franche Urbane e non interi territori comunali; o al fatto che destinatarie delle misure agevolative in Zona Franca Urbana sono solo micro e piccole imprese, e non direttamente privati cittadini e famiglie; oppure ancora al novero delle esenzioni e alle condizioni cui sono subordinate; o infine al carattere non urbano ma rurale di molti centri colpiti dal tragico evento, con quel che ne consegue sotto il profilo socio-economico.

Più opportuno e rapido, ferma restando la bontà dell’idea di fondo e data la straordinarietà del caso specifico, pare percorrere la via di un provvedimento ad hoc, su quale territorio si vedrà, per la cui ammissibilità sembra che il Governo, per tramite del Ministro Ronchi, si sia già attivato presso l’Unione Europea: così gli interventi del Ministro Tremonti durante un meeting dell’Aspen Institute a Berlino, del Ministro Scajola a Brescia e del Direttore della Confcommercio de L’Aquila, che ha parlato di esenzioni per cinque o dieci anni, di “abolizione delle tasse universitarie” e, in generale, di agevolazioni alle famiglie che il dispositivo sulle Zone Franche Urbane allo stato non prevede.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zone franche urbane: la sveglia

15 aprile 2009

La mancata approvazione, da parte del Cipe, della proposta di allocazione delle risorse presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico e la creazione di un fondo per le imprese e per l’economia reale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, derivante dalla rimodulazione dei Fas, inclusa la dote per le Zone Franche Urbane fino ad allora nella diretta disponibilità proprio dello Sviluppo Economico, hanno generato non poca confusione e un certo panico.

Da più parti è infatti emerso il timore, complici la crisi economica e finanziaria e la priorità riconosciuta agli interventi infrastrutturali, di un blocco degli stanziamenti per le esenzioni in Zona Franca Urbana (già considerati insufficienti soprattutto dopo il riconoscimento di 22 proposte in luogo delle 18 inizialmente previste, a parità di risorse) fino a parlarsi di sconcerto e delusione: da Andria a Campobasso, passando per Matera, Taranto, Massa e Carrara, numerose e preoccupate si sono levate le voci degli attori locali, ma sporadiche e non proprio decisive, almeno finora, sono risultate le iniziative presso le autorità centrali.

All’incertezza contribuisce il lungo iter di approvazione del disegno di legge per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, S. 1195, il cui art. 3, comma 4, dispone proprio in materia di risorse destinate alle Zone Franche Urbane e di revisione dei criteri di selezione per una futura possibile applicazione del dispositivo nelle aree del Centro-Nord attualmente ineleggibili, come auspicato dallo stesso Ministro Scajola sin dall’estate del 2008.

E’ da segnalare che la 10^ Commissione del Senato ha approvato un emendamento del relatore, il 3.201, al comma 4, primo periodo che ora così stabilisce: “Il CIPE, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

A un confronto col testo originario (“Al Fondo di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro”), non pare che possano considerarsi definite le questioni sull’ammontare effettivo delle risorse disponibili.

Non si dimentichi infatti che il testo vigente della Legge Finanziaria 2007, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, dispone ancora che un fondo di 50 milioni annui (per il 2008 e per il 2009) destinati a copertura delle misure agevolative in Zona Franca Urbana sia istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ci si chiede se la quota Fas di cui al ddl 1195 si sostituisca o, come ipotizzato da Gazzetta del Sud, si sommi al fondo previsto in Legge Finanziaria 2007 (se e quando saranno aggiornate le annualità) e se le risorse realmente disponibili siano 50 o tra 50 e 100 milioni annui (ovvero i 50 previsti in Finanziaria cui aggiungersi la quota Fas “fino al limite” di 50).

Una lettura rigorosa dell’emendamento approvato farebbe propendere per la seconda soluzione.

Tuttavia, la relazione presentata al Cipe dal Ministero dello Sviluppo Economico, che distribuisce risorse per un totale di 50 milioni, i presunti rilievi che non hanno ancora consentito l’approvazione immediata della stessa, l’istituzione del fondo per le imprese e per l’economia reale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le riflessioni dei tecnici sulla scadenza dei Fas e sulla ripartizione degli stessi, inducono a ritenere opportuno, e anzi necessario, un chiarimento definitivo, se non proprio una interpretazione autentica.

Anche perchè il citato comma 4, ulteriormente accrescendo i dubbi, prevede al secondo periodo un aggiornamento dei criteri di selezione per una progressiva distribuzione al Centro-Nord, in funzione solamente dell’utilizzo della quota Fas di cui al primo periodo e non (anche) del fondo istituito con Legge Finanziaria 2007: “Per l’utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale”.

Come se tutto ciò non bastasse, vi è chi promuove un aggiornamento dei criteri di selezione per consentire l’individuazione di Zone Franche Urbane anche in aree al momento non ammissibili (ad esempio per limiti demografici), allo scopo precipuo di compensare i disagi derivanti dalla realizzazione di grandi infrastrutture, e chi propone l’estensione del dispositivo ai territori confinanti con regioni a statuto speciale.

E, da ultimo, secondo quanto riferiscono Il Sole 24 Ore e La Stampa del 15 aprile 2009, si fa strada l’idea di procedere a una modifica dei parametri per il sostegno alle imprese e alle attività economiche delle zone colpite dal recente evento sismico in Abruzzo o addirittura di attivare tout court una  nuova Zona Franca Urbana per il rilancio dello sviluppo.

Il pericolo, allora, è che da un lato persista una situazione di stallo e indecisione su ammontare e distribuzione di risorse e fondi e che dall’altro, e nel frattempo, si perdano di vista gli obiettivi sottesi all’istituzione delle Zone Franche Urbane e la potenziale efficacia delle agevolazioni, che rischia di essere annullata da una progressiva deformazione di natura e di scopi, in ciò risolvendosi il graduale adattamento a contesti e finalità non proprie della misura.

Mentre qualcuno rassicura e si attendono i decreti attuativi, la cui pubblicazione è determinante ancor più della allocazione delle risorse, in vista del passaggio in Aula del ddl n. 1195 e intercettando il ritrovato spirito d’iniziativa del Ministro competente, vi sono dunque le ragioni, queste ed altre ancora, perchè le amministrazioni interessate e coinvolte avanzino idee e proposte, a una o più voci poco conta, affinchè dopo tre anni di dibattito le esenzioni e le agevolazioni in Zona Franca Urbana possano trovare concreta attuazione e, prima ancora, non ne venga stravolta la ratio.

Vi è l’esigenza, dato quel che è avvenuto in passato fino all’individuazione delle 22 Zfu ma anche in prospettiva, di una riflessione comune sul ruolo delle Regioni, su oggettività e inderogabilità dei parametri selettivi e sui margini di discrezionalità, sulle condizioni di ammissibilità delle aree e sulla annunciata estensione del dispositivo.

L’auspicio è che ciò avvenga in tempi brevi, prima che un’idea avanzata e sostenuta da pochi, fraintesa e sottovalutata da molti, ora appetita da tutti e buona per ogni stagione, divenga alla fine utile a niente e a nessuno.

( rocco.iemma@tin.it )

l’elenco delle zone franche urbane al vaglio del cipe

3 ottobre 2008

Con un comunicato stampa del 1° ottobre 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto l’elenco delle proposte di individuazione di Zona Franca Urbana che il Gruppo Tecnico istituito presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo ha selezionato tra le 64 inoltrate dalle Regioni.

L’elenco sarà sottoposto all’approvazione del Cipe, per la fase conclusiva dell’istruttoria prima della richiesta di autorizzazione della Commissione Europea.

Si tratta delle proposte avanzate dai Comuni di:

Catania, Gela, Erice in Sicilia;
Crotone, Rossano, Lamezia Terme in Calabria;
Matera in Basilicata;
Taranto, Lecce, Andria in Puglia;
Napoli, Torre Annunziata, Mondragone in Campania;
Campobasso in Molise;
Cagliari, Quartu Sant’Elena, Iglesias in Sardegna;
Velletri, Sora in Lazio;
Pescara in Abruzzo;
Massa, Carrara in Toscana;
Ventimiglia in Liguria.

Novità di rilievo si riscontrano nel numero delle Zone Franche Urbane ammesse sul territorio nazionale, 22 e non 18 come previsto dalla Delibera del Cipe n. 5 del 30 gennaio 2008, e nell’individuazione di un’area inter-comunale tra Massa e Carrara.

Questi ed altri importanti spunti saranno oggetto di approfondimento nel prossimo commento alla relazione che il Gruppo Tecnico ha predisposto e reso pubblica nello spazio web che il Dps dedica alle Zone Franche Urbane.

requisito o non requisito? questo è il problema…

2 settembre 2008

IMHO, affermare che un Comune ha i requisiti per essere inserito nella lista dei 18 comuni titolati ad essere zone franche urbane (sarebbe più corretto dire “a proporre l’individuazione di una zona franca urbana sul proprio territorio, ammesso che un suo quartiere ne abbia a sua volta i requisiti”) e subito dopo rammentare che i dati sulla disoccupazione hanno portato all’estromissione dello stesso, è una contraddizione in termini.

(rif. “Occupazione: Pelino da Ministro Scajola per zone franche urbane“, da Industriale Oggi)

Ad: i requisiti sono espressamente indicati nei provvedimenti del Cipe e del Mise-Dps in materia di Zone Franche Urbane e a questi e solo a questi, ai fini dell’individuazione, bisogna fare riferimento. Pertanto, o ci sono o non ci sono, almeno per quel che riguarda le Zfu. Non avere un tasso di disoccupazione più elevato della media nazionale dovrebbe essere una buona notizia, ma è pur vero che anche in Comuni con bassa disoccupazione vi sono situazioni di grave disagio che meriterebbero, per quanto non si tratti di un concorso a premi, di potere almeno concorrere per sperimentare questa misura agevolativa. Il post che precede riguarda proprio l’ipotesi di una futura (dal momento che a selezione ormai avvenuta non rimane che sperare in una successiva estensione del dispositivo) variazione dei requisiti di ammissione, a beneficio dei Comuni, del Nord Italia ma non solo, con un tasso di disoccupazione basso ma con aree particolarmente disagiate. 

acqua o fuoco? acqua, acquazzone…

8 luglio 2008

IMHO, se leggi, delibere e circolari dicono che sono i Comuni a dover proporre l’istituzione delle Zone Franche Urbane alle Regioni, che sia poi un Presidente di Provincia a chiedere al Governo di farsi carico della questione non è di certo la miglior via per ottenerla.

(rif. Cronaca d’Abruzzo on line, “Finmek e Campari: Pezzopane scrive a Scajola e Sacconi”)

amleto, il capitano bellodi e le zone franche urbane

26 giugno 2008

Perchè rivolgersi a tutti meno che i Comuni, che come previsto dal Cipe sono invece gli unici a poter individuare e proporre una Zona Franca Urbana sul proprio territorio? Mi ci romperò la testa.

(rif. Primapaginamolise.it, “D’Ambrosio: la zona industriale di Campobasso diventi zona franca urbana”)

(rif. Polo elettronico, “Finmek e sitindustrie: proposte della Pezzopane”)