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fruizione delle agevolazioni per i soci delle società di persone e di capitali “trasparenti” (aggiornamento)

5 settembre 2014

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/e del 24 dicembre 2013, emanata in riferimento alla ZFU de L’Aquila ma da adottare a riferimento anche per la ZFU delle Regioni Convergenza e del Sulcis Iglesiente

Per le società di persone e le società di capitali “trasparenti”, la società è tenuta a determinare, secondo le regole disposte dal citato articolo 6 del decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso “per trasparenza” a ciascun socio […] l’esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali “trasparenti” si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società, pertanto, si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci […]. Al fine di consentire ai soci di poter fruire – mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 “telematico” – dell’esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputatogli per trasparenza dalla società partecipata, è necessario che quest’ultima comunichi al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del medesimo Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile on line un modulo di istanza per la comunicazione dei dati identificativi dei soci di società trasparente, ovvero un file in formato .pdf interattivo da compilare e firmare digitalmente e inviare via PEC a dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Per utilizzare l’agevolazione, i soci devono indicare il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici nella sezione “contribuente” del modello F24; il codice fiscale della società  beneficiaria dell’agevolazione dovrà essere indicato nel campo  denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o  curatore fallimentare” e nel campo successivo, denominato “codice  identificativo”, dovrà essere indicato il codice 62.

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zfu, il rifinanziamento è legge

18 giugno 2014

La Camera dei Deputati ha appena approvato, in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato della Repubblica, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 66/2014, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (c.d. “decreto Irpef”).

Tra le novità annunciate (qui una sintesi dei lavori parlamentari), l’autorizzazione all’art. 22 bis di una spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 destinata agli interventi nelle Zone Franche Urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (compresa quella di Lampedusa e Linosa), nonché nelle ulteriori aree individuate dalla delibera Cipe n. 14 del 2009 e ricadenti nelle Regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza (ovvero le ZFU di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera).

Queste risorse aggiuntive saranno ripartite tra le ZFU secondo i criteri stabiliti dalla stessa Delibera Cipe n. 14/2009.

L’attenzione adesso si sposta sulla fase attuativa e, in particolare, sulle modalità di integrazione delle risorse e poi di fruizione da parte delle imprese già operanti (e solo quelle già ammesse?) nelle ZFU delle Regioni Convergenza, di recente attivazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e del D.M. 10 aprile 2013.

Per le altre ZFU, invece, è prevedibile e anzi auspicabile una procedura già collaudata e, tutto considerato, di successo: decreto ministeriale di modifica e integrazione del D.M. 10 aprile 2013 (come già avvenuto per il “caso Puglia”); bandi per singola ZFU; istanza per via telematica.

Interessante sarà anche verificare se le Regioni sapranno, potranno e vorranno cogliere l’opportunità di stanziare nuovamente (o per la prima volta, nel caso della Calabria) risorse proprie aggiuntive per un maggior finanziamento delle agevolazioni e/o per riserve di scopo.

L’intervento legislativo, in prima battuta, non può che essere valutato positivamente, perchè rende concreta molto prima di quanto ci si aspettasse (e quando ancora si attende l’elenco dei beneficiari pugliesi) l’ipotesi, fino a qualche giorno fa solo astratta, di un rifinanziamento della misura agevolativa, ma anche in termini di copertura: se circa 400 milioni di euro per 45 ZFU (nelle sole quattro Regioni Convergenza) sono stati considerati sufficienti (e in alcune realtà un ottimo stanziamento) quale finanziamento “una tantum” per il sistema agevolativo in Zona Franca Urbana (che può svilupparsi, con vari limiti e condizioni, fino a 14 periodi d’imposta da quello di accoglimento dell’istanza), altrettanto può certamente dirsi per 75 milioni di euro per 55 ZFU per il solo 2015 e per 100 milioni di euro per il solo 2016.

E poi chissà.

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valzer

4 giugno 2014

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Non accadeva da tempo che si potesse commentare un intervento legislativo in materia di ZFU, con relativo valzer di emendamenti e testi.

Tra ieri sera e stamattina (4 giugno 2013), è giunta la notizia della proposta di rifinanziamento delle 45 ZFU già finanziate e finalmente attivate nel Mezzogiorno d’Italia ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 179/2012, nonchè di altre 10 non incluse in Regioni Convergenza ma già individuate e selezionate dal Cipe con la nota delibera n. 14/2009 (in attuazione dell’art. 1, commi 340 e seguenti, della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007), finora mai avviate.

All’emendamento 22.0.1, licenziato ieri pomeriggio dalle Commissioni riunite 5^ e 6^ del Senato in sede referente e di approvazione del disegno di legge n. 1465, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “decreto Irpef”), si affianca quest’oggi, con l’inizio della trattazione in Assemblea, il 22.0.200 del Relatore.

Nulla di strano, se non all’ultimo comma del secondo testo: in questo caso, l’art. 22 bis proposto all’attenzione dei Senatori stabilisce che “Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 i termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 […] sono differiti al 31 luglio 2014. Sono fatte salve le restanti disposizioni ivi previste”.

Piccoli particolari: 1) il D.M. citato non prevede termini per la presentazione delle istanze, ma demanda la fissazione ad appositi bandi ministeriali (art. 14); 2) i termini stabiliti da 4 bandi, sui 5 già emanati ai sensi del D.M. 10 aprile 2013, si sono chiusi, con tanto di elenco ufficiale degli ammessi in 3 casi, di pubblicazione del codice tributo (ad oggi) in un solo caso e così via; 3) è imminente lo spirare dei termini anche per l’accesso alle agevolazioni nelle ZFU della Regione Puglia; 4) di qui a breve, noti i codici tributo, sarà già possibile per i beneficiari utilizzare l’agevolazione in riduzione in F24, dagli acconti di giugno prossimo.

Non sarebbe forse più chiaro, sebbene all’apparenza meno semplice, piuttosto che prorogare per legge termini già scaduti, stabilire che un nuovo D.M. ridefinisca l’ambito di applicazione (includendo le aree non Convergenza) e per il resto riproduca, richiami, modifichi o integri (come per la Puglia) il D.M. 10 aprile 2013, per poi procedere, secondo rodate procedure, a nuovi bandi ministeriali per la quantificazione delle coperture per singola ZFU e per la fissazione, caso per caso o una volta per tutte, dei termini di presentazione di nuove istanze (magari chiarendo anche la posizione dei beneficiari ammessi alle agevolazioni nelle ZFU già attivate e anch’esse rifinanziate)?

Tra i testi che circolano sul sito web del Senato della Repubblica, comunque, ecco quello invece definitivamente accolto dalle Commissioni che, opportunamente, si limita a richiamare il D.M. 10 aprile 2013:

22.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Risorse destinate alle Zone franche urbane)

        1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori Zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza e della Zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 25 luglio 20 Il, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell’ambito della delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le Zone franche dell’obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

        3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni per il 2016.»

Aggiornamento del 5 giugno:

L’Aula del Senato approva (anche il rifinanziamento delle ZFU, confluito in un unico “maxiemendamento sostitutivo” proposto dal Governo). Ora alla Camera.

Aggiornamento del 13 giugno:

Camera dei Deputati, Commissioni Finanze e Bilancio riunite in sede referente di conversione del D.L. 66/2014 (il progetto di legge di conversione prevede l’inserimento di un art. 22 bis per il rifinanziamento delle ZFU).

1) Il Comitato per la Legislazione ha espresso parere favorevole sull’art. 22 bis;

2) Il 10 giugno così si esprimo i relatori:

“L’articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge n.98 del 2011.
In merito ricorda che il citato articolo 37 del decreto-legge n.179 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) ricadenti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Fa presente come si tratti delle ZFU ricadenti in tali regioni già individuate dal CIPE con la delibera n.14 del 2009 (Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Rossano, Lecce, Lamezia Terme), nonché quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla stessa delibera e quelle ulteriori rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la quale all’articolo 1, comma 340, ha previsto l’istituzione di zone franche urbane (ZFU) e ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU, definendo altresì le agevolazioni tributarie di cui possono beneficiare le ZFU (esenzioni IRES, IRAP, IMU, previdenziali).
In merito segnala come tale regime agevolativo sia stato esteso (ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n.179) anche alle aree industriali delle medesime regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché (ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 37) ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias
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nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’Accordo di Programma «Piano Sulcis».
In forza del decreto del MISE del 10 aprile 2013 le ZFU delle 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza interessano determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni:
a) Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata;
b) Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia;
c) Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto;
d) Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani e Vittoria.

Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell’obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.
Fa presente che le risorse stanziate dal comma 1 dell’articolo 22-bis (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell’ambito della delibera CIPE n.14 dell’8 maggio 2009.
Tali autorizzazioni di spesa costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 22-bis le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell’obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell’ambito del Piano di azione coesione.
Per l’attuazione degli interventi il comma 3 rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n.179 del 2012.
Il comma 4 pone il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2014-2020, come individuate dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014.
Al riguardo ricorda che il citato articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 determina la dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni. Tuttavia la norma ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura dell’80 per cento (43.848 milioni), subordinando la restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.
Di tali risorse, peraltro, il predetto articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi la quota annuale sarà determinata della tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sulla restante quota di 42.298 milioni. “.

3) Il 12 giugno 2014 vengono presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n.111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche urbane di confine, da istituire nei comuni il cui territorio ricade anche parzialmente nell’area distante fino a 20 chilometri dal confine di Stato, ed individuate in forma elencativa con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
(22-bis. 1. Guidesi.)

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n.111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche che sono istituite nei comuni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dall’alluvione del 17 gennaio 2014, come individuati dalle relative dichiarazioni dello stato di emergenza,.
(22-bis. 2. Guidesi.)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. In un apposita sezione dei sito web del Ministero dello sviluppo economico, viene pubblicata un’anagrafe dei beneficiari delle risorse destinate alle zone franche urbane, con l’indicazione delle diverse tipologie di agevolazione alle quali hanno accesso, e dei relativi importi distinti per annualità. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che descriva gli effetti sui sistemi socio-economici compresi nelle zone franche urbane, indotti dalle agevolazioni e dalle esenzioni concesse, fornendo per ciascuna zona franca urbana, l’importo delle risorse assegnate, l’indicazione delle diverse tipologie di agevolazioni concesse, del numero di beneficiari, del numero di occupati con l’indicazione della tipologia di contratto lavorativo stipulato, e del numero di imprese complessivamente insediate nelle Zone Franche Urbane e nel Comune all’interno della quale si trova la stessa Zona Franca Urbana.
(22-bis. 3. Mannino.)

Dopo l’articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d’Austria).

1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l’Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell’economia locale, dell’occupazione, nonché l’interscambio economico con i Paesi limitrofi.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.
(22-bis. 01. Sandra Savino.)

QUEST’ULTIMO DICHIARATO INAMMISSIBILE DAL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE (BOCCIA).

L’ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE, RACCOLTO IL PARERE POSITIVO DELLE ALTRE COMMISSIONI IN SEDE CONSULTIVA, SI CONCLUDE POSITIVAMENTE.

LA PAROLA PASSA ALL’ASSEMBLEA per nuovi emendamenti e voto.

Aggiornamento del 16 giugno:

Il Governo pone la questione di fiducia alla Camera sul testo di conversione del “decreto Irpef”, tale e quale come licenziato dalle Commissioni (comprensivo quindi del rifinanziamento di cui all’art. 22 bis), senza altri emendamenti e modifiche.

La Camera accorda la fiducia. Domani il voto finale sul medesimo testo uscito dal Senato.

Aggiornamento del 17 giugno:

La Camera approva.

Il D.L. n. 66/2014 è così convertito in L. n. 89/2014, pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014.

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saranno rifinanziate (tutte) le zone franche urbane?

4 giugno 2014

E’ solo un emendamento ma la novità, annunciata per prima dalla Sen. Chiavaroli, è di non poco conto.

Nella seduta pomeridiana di ieri, 3 giugno 2014, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, in sede referente, hanno approvato un emendamento al disegno di legge n. 1465, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “decreto Irpef”).

In attesa della documentazione ufficiale e definitiva, la modifica pare consistere nell’inserimento di un art. 22 bis, ai sensi del quale sarebbe autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 da destinare agli interventi nelle Zone Franche Urbane di cui all’art. 37 del D.L. n. 179/2012 (quelle in corso di attuazione nelle Regioni Convergenza) e nelle ulteriori Zone Franche Urbane di cui alla delibera Cipe n. 14/2009 (quindi: Matera, Campobasso, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Iglesias, Velletri, Sora, Pescara, Massa e Carrara, Ventimiglia), nonchè in quella di Lampedusa e Linosa (D.L. n. 98/2011).

Le risorse così individuate, a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (54.810 milioni di euro, come stabilito e ripartito dalla Legge di Stabilità 2014), costituirebbero il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie, ferma restando peraltro la facoltà delle Regioni di stanziare risorse proprie aggiuntive per il finanziamento delle agevolazioni, anche derivanti da ulteriori riprogrammazioni del P.A.C. (quest’ultima specificazione riguarda ovviamente le sole Regioni Convergenza), e sarebbero ripartite per Zona Franca Urbana secondo i criteri di cui alla delibera Cipe n. 14/2009.

In fase attuativa, si applicherebbe il D.M. 10 aprile 2013.

Al netto di ogni considerazione sul sovrapporsi di sperimentazioni di fatto non ancora avviate e di valutazioni preventive sull’ammontare stanziato (le ZFU italiane, escluse L’Aquila e Carbonia-Iglesias, sarebbero adesso 55), resta da capire come tale impostazione (limite annuale per la fruizione) si concilia e si sovrappone con l’attuale sistema di accesso e fruizione delle agevolazioni nelle ZFU Convergenza ex art. 37 del D.L. n. 179/2012 (concessione una tantum e libero utilizzo della riduzione in F24); quindi se, in ipotesi, potranno essere previsti bandi annuali; o ancora se, nelle Regioni Convergenza, a beneficiare dell’inatteso aumento delle risorse disponibili a copertura delle esenzioni saranno le sole imprese che hanno già aderito ai bandi da ultimo emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10 aprile 2013 (ponendosi qui il problema di come consentire o favorire una libera e oculata gestione delle concessioni di aiuti “de minimis”) o se saranno pubblicati nuovi decreti direttoriali e bandi aperti a nuove istanze.

Ma, va ribadito, per ora è solo un emendamento.

Il disegno di legge sarà da oggi al vaglio dell’Assemblea.

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zfu, work in progress

9 giugno 2010

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    zone franche urbane, è la volta buona?

    20 Maggio 2010

    Buone notizie dal ForumPA, che sia la volta buona? Dal sito dell’Anci:

    Zone franche urbane – Fanelli: “Iniziativa congiunta per chiedere che le regole diventino uno strumento reale”

    La delegata alle politiche Ue: “Il convegno che l’Anci ha organizzato oggi è stato il primo confronto di livello sul futuro delle politiche di coesione”

    [20-05-2010]

    Un’iniziativa congiunta con i Comuni ed i soggetti del partenariato locale per chiedere con forza che le nuove regole sulle zone franche urbane, ormai scritte dal governo e condivise dall’Anci, diventino uno strumento reale. E’ quanto annuncia Micaela Fanelli, responsabile Politiche Comunitarie Anci, al termine del convegno sulla dimensione territoriale delle politiche di coesione. “Apprendiamo oggi da  Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, che il decreto di attuazione sulle zone franche è in fase di firma”. “Visto che è parecchi mesi che siamo in stand by con questa firma, che ha ormai un inchiostro piuttosto raggrumato, accogliamo l’invito che ci viene rivolto di essere più presenti”, osserva Fanelli. Per questo “faremo un rilancio in sede politica locale attraverso i Comuni ed i soggetti del partenariato locale che hanno rinnovato il loro interesse per questo strumento”, ribadisce.

    La stessa delegata alle politiche comunitarie torna sul convegno odierno organizzato dall’Anci al Forum Pa, “il primo confronto di livello organizzato sul futuro delle politiche di coesione”. “Sono soddisfatta di questa iniziativa che ha registrato, anche se nella diversità di vedute, una sostanziale convergenza sulla necessità di rivedere la filosofia di queste politiche, pur mantenendone invariate la finalità di riequilibrio territoriale”, sottolinea. Questo risultato rafforza sicuramente la posizione che l’Italia dovrà sostenere nel negoziato per la revisione di medio termine della programmazione 2007-2013 e l’avvio del negoziato per la futura Strategia 2020“, conclude. (gp)

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane, che fatica

    6 aprile 2010

    Zone Franche Urbane, tabella di marcia:

    1) Cipe: delibera ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007 (fatto, delibera n. 5 del 30 gennaio 2008, pubblicata il 6 giugno 2008);

    2) Ministero dello Sviluppo Economico: definizione delle procedure di presentazione delle proposte da parte delle amministrazioni coinvolte, ai sensi del paragrafo 2 della delibera n 5/2008 del Cipe (fatto, circolare del Dps-Mise n. 1418 del 26 giugno 2008);

    3) Comuni interessati: presentazione delle proposte alle Regioni, ai sensi della delibera n. 5/2008 del Cipe (fatto entro il 21 luglio 2008);

    4) Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per le Politiche di Sviluppo in collaborazione con le Regioni: entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera del Cipe, individuazione delle Zfu da proporre al Cipe per l’ammissione a finanziamento, ai sensi del paragrafo 2 della delibera n 5/2008 del Cipe (fatto, le Regioni hanno ammesso e inoltrato entro il 5 agosto 2008 le proposte al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo; un Gruppo Tecnico interno ha elaborato una Relazione sulla proposta di individuazione delle Zone Franche Urbane da trasmettere al Cipe, Relazione datata 30 settembre 2008);

    5) Ministero dell’Economia e delle Finanze: decreto su limiti, modalità e condizioni delle esenzioni fiscali in Zona Franca Urbana, ai sensi dell’art. 1 comma 341 quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (da fare);

    6) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: decreto su limiti di massimale di retribuzione entro cui applicare l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsto dall’art. 1 comma 341 lett. d) della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, ai sensi dello stesso (fatto, G.U. n. 302 del 30/12/2009);

    7) Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo – Nucleo di valutazione e verifica: proposta tecnica per il sistema di monitoraggio e la valutazione del dispositivo, secondo quanto previsto dal Gruppo Tecnico istituito presso il Mise-Dps al par. 12 della Relazione sulla proposta di individuazione delle Zone Franche Urbane del 30 settembre 2008, tutto ai fini dell’attuazione dell’art. 1, comma 343, della L. n. 296/2006 (da fare, importante, inizialmente previsto entro il 2008, poi entro il primo trimestre 2009 secondo la proposta del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2008, approvata dal Cipe in data 8 maggio 2009…);

    8) Cipe: delibera recante individuazione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e allocazione delle risorse, ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007, e della delibera n. 5/2008 dello stesso Cipe (fatto, 8 maggio 2009, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, deliberazione n. 14/2009 pubblicata in G.U. n. 159 del 11 luglio 2009);

    9) Commissione Europea: autorizzazione delle misure e del dispositivo ex art. 88 par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007 (autorizzazione richiesta in data 11 giugno 2009, aiuto di stato N346/2009, concessa il 28 ottobre 2009);

    10) Comuni e Ministero dello Sviluppo Economico: Contratti di Zona Franca Urbana (impegni sottoscritti a Roma il 28 ottobre 2009).

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane, ultime novità

    9 marzo 2010

    Pubblicata in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, S.O. n. 39, la L. n. 25/2010 di conversione con modifiche del decreto-legge “milleproroghe”, n. 194/2009.

    In seguito alle modifiche al testo originario del d.l.: ritorno alle esenzioni; 50 milioni per il 2008 e 50 milioni per il 2009 tetto di spesa (art. 9, comma 4).

    Per contatti, iniziative, aggiornamenti, scambi di idee e altro:

    rocco.iemma@tin.it

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    zone franche urbane, appuntamento a matera

    18 febbraio 2010

    “Work in Progress ZFU, dal Decreto Milleproroghe alle proposte Anci”, Matera, 24 febbraio 2010.

    Scaricare e consultare il programma (cliccare su “download”).

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane e milleproroghe, work in progress

    28 gennaio 2010

    Per informazioni, contatti, iniziative, aggiornamenti, scambi di idee e altro:

    rocco.iemma@tin.it

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    zfu, prime notizie dalla commissione affari costituzionali del senato

    19 gennaio 2010

    Tratto da un lancio Apcom:

    Milleproroghe/ Impegno governo a valutare problema Zone franche

    Termine emendamenti lunedì, da martedì al via voto

    Roma, 19 gen. (Apcom) – Il governo si è impegnato ad esaminare il problema delle Zone franche urbane scaturito da una norma del decreto Milleproroghe che fa marcia indietro sulle agevolazioni fiscali. Misura su cui i Comuni e l’opposizione hanno annunciato battaglia. Lo ha riferito il sottosegretario all’Economia, Alberto Giorgetti, al termine della seduta della commissione Affari Costituzionali che ha fissato per lunedì prossimo alle 13 il termine per gli emendamenti. Da martedì, invece, ha detto il relatore Lucio Malan (Pdl) si dovrebbe entrare nel vivo dell’esame del decreto con le votazioni.

    Dal governo al momento, ha chiarito Giorgetti, non sono attese grosse novità, ma soltanto “qualche piccola correzione”. Tuttavia, il sottosegretario ha precisato: “Al momento il testo resta questo, ma se ci sono problemi particolari siamo disponibili a valutarli. Non siamo chiusi a modifiche e correzioni”. Intanto, per domani pomeriggio è previsto al Tesoro un tavolo sul ‘nodo’ Zone franche fra rappresentanti del ministero dell’Economia, dello Sviluppo economico, dell’Anci e dell’Agenzia delle Entrate.

    […]

    Sulle Zone franche urbane, lo stesso relatore ha chiarito che “il governo ha acconsentito alla richiesta della commissione” di avere maggiori spiegazioni sulla norma introdotta nel decreto. Malan ha inoltre annunciato che presenterà anche alcuni emendamenti “per fare chiarezza” all’interno del testo stesso del decreto. “Sulla metà delle 70 norme contenute – ha detto – non c’è scritto di che proroga si tratta”*.

    *Per esempio all’art. 9, comma 4, che stabilisce un termine per la presentazione delle istanze da parte delle imprese, mai precedentemente previsto da disposizioni legislative.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    la dichiarazione del ministro tremonti. una prece.

    15 gennaio 2010

    Agenzia Asca:

    15-01-10

    FISCO: TREMONTI A BASSOLINO, ILLUSORI BONUS ZONE FRANCHE SENZA COPERTURA

    (ASCA) – Roma, 15 gen – Gli sconti fiscali previsti nella disciplina originaria delle zone franche urbane non hanno adeguata copertura e quindi seguono una logica ”Illusoria e non responsabile”. E’ quanto scrive il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, in una lettera al presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino. A sua volta, il governatore nei giorni acorsi aveva inviato una lettera a Tremonti lamentando la restrizione delle agevolazioni fiscali per le zone franche urbane contenuta nel decreto milleproroghe.

    ”La norma citata nella Sua lettera e’ una norma di incentivo fiscale. Come tale, per principio generale e costituzionale, e’ una norma che richiede una copertura di bilancio” dice Tremonti aggiungendo che la legge istitutiva ”voluta e votata dal Governo Prodi” (nella finanziaria per il 2007) prevedeva come copertura circa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

    Secondo Tremonti ”la legge era (ed e’) scritta in una logica perversa, del tipo: il beneficio si applica automaticamente, ovunque in Italia (nord, centro, sud, isole), a prescindere dalla sua effettiva consistenza; se questa supera la copertura di legge formalmente iscritta in bilancio, cosi’ creando deficit, questo e’ un problema futuro della collettivita’ e non dei governanti ‘pro-tempore”’.

    Si tratta, scrive ancora il ministro, di ”una logica illusoria e non responsabile. Tanto piu’ se la differenza tra copertura in bilancio ed intensita’ del beneficio e’ forte e prevedibile gia’ ex ante. Se chi ha fatto la legge fosse stato piu’ convinto e/o davvero convinto della sua utilita’, avrebbe allora potuto e dovuto, responsabilmente e coerentemente, prevedere una diversa e maggiore copertura.

    Quello che ora si cerca di fare e’ conservare comunque la norma, pur se nei limiti imposti dalla copertura prevista dai suoi ideatori”.

    red-lsa/mcc/bra

    Una prece.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zfu, i possibili effetti del milleproroghe

    13 gennaio 2010

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    Le modifiche alla normativa sulle Zone Franche Urbane introdotte dal D.L. n. 194/2009, in vigore dal 30 dicembre scorso, hanno disorientato non poco imprenditori, professionisti e amministratori, fino a ieri del tutto ignari, norme alla mano, dell’esistenza di un finanziamento da erogare da parte dei Comuni e di un termine per la presentazione di istanze.

    Eppure l’art. 9, comma 4, del decreto “milleproroghe” si pone lo scopo dichiarato di “consentire” ai Comuni l’erogazione del “contributo di cui” al comma 341 dell’art. 1 della L. n. 296/2006.

    Le disposizioni originarie prevedevano in realtà non un contributo ma semplicemente, per interpretazione diffusa e costante negli ultimi anni, la copertura finanziaria delle esenzioni fiscali e contributive, oggi soppresse, e nessuna previsione legislativa aveva contemplato istanze né stabilito un termine a decorrere dal quale le piccole e le micro imprese potessero fare domanda per l’accesso alle agevolazioni, determinazioni che spettavano a un decreto del Ministero delle Finanze mai pubblicato.

    Non si comprende quindi, tra l’altro, quali siano i presupposti della decretazione d’urgenza, né quale fosse il termine previsto da disposizioni legislative da prorogare con decreto, appunto, “milleproroghe”; non è un caso se in Commissione Affari Costituzionali del Senato, sede referente, sia stata proposta eccezione di costituzionalità e di non omogeneità con l’oggetto del provvedimento.

    Soppresse le esenzioni, i Comuni dovrebbero pertanto erogare una somma parametrata all’Ici e ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente dovuti, su istanza presentata dalle imprese a decorrere dal 1° marzo 2010 e previa conferenza di servizi e acquisizione di informazioni dagli enti previdenziali.

    E’ lecito chiedersi se si tratti davvero di semplificazione e accelerazione, come afferma la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge S.1955, di conversione del decreto “milleproroghe”.

    Prima della modifica, l’autorizzazione comunitaria era stata concessa, il decreto del Ministero del Lavoro era stato firmato, la stessa Agenzia delle Entrate aveva pubblicato la prima bozza di modello Irap 2010 con “quota esente” per le Zfu, molti Comuni avevano provveduto allo studio di varianti ai propri piani regolatori e molti impenditori avevano già operato scelte strategiche sulla base di norme in vigore ormai da tempo: mancava solo il decreto del Ministero delle Finanze che, secondo gli stessi annunci del Ministro Scajola, era di imminente pubblicazione e improntato all’automatismo, con istanze da inoltrarsi per via telematica e esenzioni da applicare in dichiarazione.

    Oggi, invece, sarebbe probabilmente necessaria una nuova notifica alla Commissione Europea, iter dai tempi e dagli esiti incerti se è vero che proprio l’automatismo delle esenzioni era stato positivamente apprezzato e considerato decisivo; sarebbe opportuno attendere provvedimenti attuativi o quantomeno esplicativi per l’uniformazione delle procedure tra i Comuni e per definire alcuni dettagli tecnici, ad esempio su cosa si intenda per contributo “parametrato”; a tutto questo si aggiunga che gli stessi Comuni, di certo mediamente meno informatizzati dell’Amministrazione Finanziaria centrale, potrebbero dover organizzare risorse, competenze e strutture ad hoc, procedere a determine e delibere, bandi per le richieste, magari cartacee, di assegnazione del contributo, conferenza di servizi, valutazioni e graduatorie, con implicazioni e rischi prevedibili.

    Il problema della discrezionalità, dei tempi e dei costi è però del tutto secondario e, anzi, trascurabile dinanzi alla prospettiva dell’avvio di una misura depotenziata, distante dal modello francese e comunitario tanto nella forma quanto nello spirito e negli effetti desiderati, lontana dal concetto stesso di “zona franca”.

    Infatti, il contributo “parametrato” erogato dai Comuni in riferimento agli anni 2008 e 2009, oltre che un déja vu con risultati almeno discutibili nel panorama nazionale e meridionale, rischia di rivelarsi sin d’ora un incentivo quantitativamente e qualitativamente ridimensionato rispetto alle esenzioni fiscali e contributive fino a quattordici anni, che rappresenterebbero invece una novità interessante e attraente, primo esempio di fiscalità di vantaggio su base territoriale in Italia; tutto ciò, fermi restando i dubbi espressi da più parti sul trattamento fiscale di queste erogazioni, che possono formare per ironia della sorte nuova base imponibile.

    Qualche perplessità emerge poi sull’ammontare dell’erogazione per soggetto istante a fronte di un’allocazione delle risorse per Comune rimasta invariata come da delibera Cipe: da un lato il timore è quello di una distribuzione dei fondi così ampia e per piccole quote da risultare nel tempo poco ambita soprattutto per le imprese che dovrebbero trasferirsi dall’esterno; dall’altro e di conseguenza vi è il rischio che a beneficiare del contributo siano solo imprese già esistenti in Zfu e, tra queste, le maggiori e più solide, capaci di sostenere costi in attesa di un finanziamento non particolarmente rilevante, nè incentivante in prospettiva, non predeterminato e erogato con margini di discrezionalità.

    Se così fosse, lo spirito delle Zfu, che è quello di favorire la ripresa socio-economica di aree urbane disagiate attraverso la creazione di nuova impresa e di nuova occupazione, sarebbe tradito.

    E soprattutto, se è ammessa una provocazione, nessuno scandalo susciterebbe a questo punto la proposta di cambiare denominazione all’istituto: senza vantaggi fiscali e esenzioni, infatti, sarebbe improprio continuare a parlare non solo di fiscalità di vantaggio, ma anche di “zone franche”, che sono tali sotto il profilo fiscale in quanto libere, all’interno della perimetrazione che a ciò è funzionale, dall’applicazione delle norme impositive ordinariamente applicate nel territorio circostante.

    Mentre si moltiplicano le iniziative di tecnici, rappresentanti delle categorie e amministratori, le residue speranze di evitare la fine delle Zfu sono ora riposte nel Parlamento, che ha già iniziato a discutere la conversione in legge del decreto “milleproroghe”.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane, prime notizie dai sindaci

    13 gennaio 2010

    Prime notizie e primi resoconti sulla riunione dei 23 Sindaci dei Comuni sui cui territori sono state individuate le 22 Zone Franche Urbane, tenutasi questa mattina presso la sede Anci di Roma.

    Tratto da www.ilgiornalenuovo.it:

    Il Sindaco del Comune di Sora Cesidio Casinelli rende noto che all’incontro tenutosi oggi a Roma, presso la sede dell’Anci, sono intervenuti i rappresentanti di 14 dei 23 Comuni ammessi al riconoscimento delle Zone Franche Urbane nonché il Direttore Generale del Ministero per lo Sviluppo Economico.

    Nel corso dell’incontro è emersa la comune volontà di chiedere l’abrogazione dell’art.9 comma 4 del Decreto-Legge 194/2009 e il ripristino di quanto originariamente previsto dalla finanziaria per l’anno 2007 – Legge 296/06.
    Il Coordinamento dei Sindaci ha, inoltre, richiesto un urgente incontro con il Ministro Scajola e con il Presidente della Commissione Finanza del Senato, dove è attualmente in discussione il decreto “mille proroghe”, per rappresentare le problematiche emerse dalla lettura delle modifiche proposte alla  normativa originaria che sono state ritenute assolutamente non condivisibili.

    Comunicato Stampa Comune di Sora

    Tratto da La Periferica:

    Il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli ha partecipato stamani a una riunione a Roma all’Anci promossa dai ventidue primi cittadini dei Comuni interessati ai benefici della Zona Franca Urbana alla luce del decreto legge cosiddetto “Milleproroghe” che ha modificato il sistema delle agevolazioni fiscali originariamente previsto.

    Raffaele Stancanelli, che è anche l’unico tra i sindaci a ricoprire l’incarico di parlamentare nazionale, ha illustrato agli altri colleghi amministratori il contenuto dell’emendamento che si appresta a presentare al Senato per modificare il comma 4 dell’articolo 9 del decreto, inziativa che è già al vaglio dell’Ufficio legislativo. “Insieme a me -ha detto Stancanelli- il gruppo dei sindaci condurrà una battaglia, che naturalmente non ha alcun colore politico, affinchè vengano avviate le ZFU secondo un sistema veramente utile ad avviare nuove inziative imprenditoriali nelle città interessate al provvedimento, per la gran parte nel sud, per garantire sviluppo e occupazione in queste zone. Catania, anche per essere la città che ha avuto il maggiore stanziamento, è particolarmente interessata a questo provvedimento perche riguarda l’area di Librino uno dei quartieri periferici su cui la nostra attenzione è massimae la nostra iniziativa, al di là dei profili di incostituzionalità che qualcuno ha rilevato nel regime previsto dal decreto, ha proprio come fine quello di rendere efficace questo sistema di incentivazione per le imprese ”. Per questo obiettivo Stancanelli ha fatto sapere di avere già chiesto un incontro urgente con il ministro Scajola e per quanto riguarda la discussione dell’emendamento al decreto legge, con il presidente della commissione parlamentare Affari Istituzionali Carlo Vizzini.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane, salvare il salvabile

    12 gennaio 2010

    Mentre dalla nuova bozza del Modello Irap 2010 scompare la colonna “quota esente Zone Franche Urbane”, inclusa nella precedente, si susseguono iniziative di amministratori, imprenditori, rappresentanti del mondo del lavoro e tecnici sulle modifiche introdotte dal “decreto milleproroghe”, che sopprimono le esenzioni e le agevolazioni fiscali e contributive e rischiano di fatto di eliminare le Zone Franche Urbane dal nostro ordinamento.

    L’obiettivo è evidentemente quello di salvare il salvabile, in sede di conversione in legge del D.L. n. 194/2009.

    Il 13 gennaio 2010 si terrà presso la sede romana dell’Anci un incontro che vedrà protagonisti i Sindaci dei 23 Comuni interessati, che nei giorni scorsi hanno espresso opinioni concordi, tecnicamente fondate e nel merito negative, sia pure con alcune eccezioni e non senza qualche imprecisione.

    Tra le più recenti, degne di nota sono le dichiarazioni del Governatore della Sicilia On.le Lombardo, dell’On.le Laratta, dell’On.le Bianco, del Sindaco di Iglesias Pierluigi Carta, dei Sindaci delle Zfu calabresi Prof. Filareto, Avv. Vallone e Prof. Speranza, che si citano ad esempio, tra tante altre, solo per l’importanza politica e istituzionale e per la puntualità delle argomentazioni tecniche, non per le posizioni di parte che in questo blog, come noto, non rilevano.

    Autorevole è l’intervento dell’Avv. Maurizio Villani, che invita a una riflessione più ampia sui rapporti tra Legislatore e contribuente, così come quelli della Dott.ssa Marilena Nasti, consigliere dell’Odcec di Napoli, e del Dott. Franz Cannizzo, di Confcommercio di Catania.

    Di “Zone Franche Urbane a dieta” ha parlato Roberto Lenzi, in un articolo su Italia Oggi Sette del 11 gennaio 2010, mentre Amedeo Sacrestano, in un articolo su Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2010, ha posto l’accento sulle  possibili conseguenze della modifica del regime ai fini dell’autorizzazione comunitaria.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane, il testo modificato

    3 gennaio 2010

    E’ stato pubblicato in G.U. n. 302 del 30/12/2009 il decreto-legge n. 194/2009 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “decreto milleproroghe”), che all’art. 9, comma 4, in materia di Zone Franche Urbane così dispone:

    Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell’8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all’erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche’ sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalita’ stabilite con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010; conseguentemente all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 341:

    1) nell’alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;

    2) le lettere a) e b) sono soppresse;

    3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall’imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all’imposta comunale sugli immobili dovuta»;

    4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l’esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammontare»;  all’inizio del terzo periodo le parole: «L’esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;

    b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;

    c) il comma 341-quater e’ abrogato.

    L’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziara 2007), già modificato dall’art. 2, commi 561-563 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), norma istitutiva della misura, risulta così ulteriormente modificato dal decreto “milleproroghe”, in vigore dal 30/12/2009, giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in grassetto le ultime modifiche):

    340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.

    341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a:

    a) soppressa;

    b) soppressa;

    c) all’imposta comunale sugli immobili dovuta, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

    d) all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’ammontare è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. Il contributo di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

    341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

    341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal contributo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

    341-quater. abrogato.

    342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

    Per un utile confronto, ecco il testo normativo precedente (in rosso le parti sostituite o soppresse o abrogate):

    340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.

    341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

    a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

    b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

    c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

    d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

    341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

    341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

    341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter.

    342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone affrante urbane, non fiori ma opere di bene

    21 dicembre 2009

    Finalmente qualcuno dall’alto inizia a farci caso (su Gazzetta del Sud Calabria di oggi, pagina 13, le dichiarazioni dell’europarlamentare On.le Gianni Pittella in un articolo di Vinicio Leonetti, “Stop della Commissione Ue alle agevolazioni”).

    Le modifiche introdotte dal Governo col decreto legge “milleproroghe”, presentate come un “ritocco” teso alla “semplificazione”, rischiano invece di complicare irrimediabilmente l’iter attuativo, di rinviare a tempo indeterminato l’attivazione e, realisticamente, di determinare la fine delle Zone Franche Urbane.

    Non può non suscitare perplessità (a Natale siamo tutti più buoni) il fatto che proprio chi ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione Europea lo scorso 28 ottobre 2009 non abbia tenuto in conto che, così recita la decisione comunitaria, “qualunque iniziativa volta a modificare questo regime deve essere notificata alla Commissione”.

    Ma non è tutto.

    La stessa Commissione autorizza la concessione dell’aiuto sotto forma di esenzioni fiscali (punto 2.4)  e apprezza il fatto che l’aiuto è “concesso in modo automatico”, ciò che caratterizza questa forma di fiscalità di vantaggio su ristretta base territoriale e ne determina l’ammissibilità in sede comunitaria.

    Che esito avrebbe la nuova notifica alla Commissione Europea se fosse un contributo erogato dai Comuni su istanza delle imprese e previa conferenza di servizi, come già stabiliva l’ormai noto emendamento 2.1383 al disegno di legge finanziaria 2010, a prendere il posto delle esenzioni?

    Quale fiscalità di vantaggio senza vantaggi fiscali?

    E poi, vocabolario alla mano, zone “franche” da cosa, se non sono più previste esenzioni fiscali?

    Pasticcio? Svista? Non fiori ma opere di bene.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    (altri rif. http://iltempo.ilsole24ore.com/abruzzo/cronaca_locale/abruzzo/2009/12/21/1106989-stop_alla_zona_franca.shtml)

    zone franche urbane, rischio di aborto

    2 dicembre 2009

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    Niente esenzioni da imposte sui redditi e Irap, niente automatismi, ma solo un contributo parametrato all’Ici dovuta e all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, erogato dai Comuni nei limiti delle risorse già stanziate dal Cipe.

    Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’emendamento 2.1383 sulle Zone Franche Urbane presentato dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, dove è in esame il disegno di Legge Finanziaria 2010 (C. 2936).

    Il primo e finora unico a lanciare l’allarme è stato l’On.le Sergio D’Antoni, tra i padri delle Zone Franche Urbane in Italia.

    Nelle ultime ore, in verità, si è appreso che l’emendamento 2.1383 è stato, tra altri, dichiarato inammissibile.

    Inammissibile, non rigettato. Inammissibile in quanto privo di effetti finanziari e dunque non rientrante nel contenuto tipico di una legge finanziaria.

    Sono quindi possibili, c’è chi dice probabili, riformulazioni e la ripresentazione in Aula.

    Serve commento?

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    Pubblicato su Strill.it, quotidiano in tempo reale

    “Zone franche urbane: tutto da rifare?”, dicembre 2009

    modello francese, la scelta vincente: la decisione della commissione europea

    19 novembre 2009

    Sono trascorsi circa due anni e mezzo da quando, vigente il testo originario dell’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), si esprimevano perplessità sugli obiettivi e le basi giuridiche dell’istituzione delle Zone Franche Urbane e si segnalava l’opportunità di avvicinare il modello italiano a quello francese, allo scopo di adeguare il dispositivo ai principi e agli orientamenti comunitari e quindi di favorirne l’approvazione da parte della Commissione Europea.

    Il timore era che il richiamo agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e agli Orientamenti sugli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione della misura come adottata in prima battuta, così come la caratterizzazione ecocomica e finalizzata allo sviluppo regionale peraltro del solo Mezzogiorno, potessero ostare all’approvazione comunitaria e alla stessa applicazione delle agevolazioni (Clelia Buccico, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con le zone franche di diritto doganale, in “Diritto e pratica tributaria”, vol. LXXIX n. 1 2008; sia consentito rinviare anche a Rocco Iemma, Le Zone Franche Urbane in Italia. L’esperienza francese, rilievi critici e spunti di riflessione, in “Filodiritto” http://www.filodiritto.com, 2 maggio 2007).

    Dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, con le quali il Legislatore ha rimosso il riferimento agli Orientamenti e il limite al solo Mezzogiorno, anche dalla Commissione Europea giunge un’importante conferma.

    E’ stata infatti pubblicata la comunicazione ufficiale all’Italia della decisione Aiuto di Stato N346/2009, della quale si riproducono alcuni passaggi ancora oggi utili per comprendere fino in fondo la ratio delle esenzioni in Zona Franca Urbana e i motivi e le condizioni della loro ammissibilità:

    “…obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l’integrazione sociale e culturale dei loro abitanti…”

    “…le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l’occupazione…”

    “…le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale…”

    “…la Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale…”

    “…la rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale…”

    “…la Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario…”

    “…benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi: – il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; – le misure sono aperte a tutti i settori di attività; – la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione); – i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione; – le misure mirano essenzialmente a lottare contro l’esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili; – le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull’attuazione delle ZFU; – le misure sono limitate nel tempo…”

    “…la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati…”.

    La Commissione Europea, confermando il proprio convincimento, stabilisce dunque alcuni punti fermi, tecnicamente e concettualmente imprescindibili se e quando si discute di Zone Franche Urbane e fiscalità di vantaggio “mirata”, a beneficio di un dibattito pubblico talvolta viziato dalla sottovalutazione di alcuni aspetti (ad esempio, il necessario rigore di parametri geografici e demografici prestabiliti) e dalla sopravalutazione di altri (ad esempio, gli effetti diretti sullo sviluppo di aree vaste).

    Modello francese, sempre più modello europeo.

    Pubblicato su Lamezia Web, quotidiano in tempo reale

    “La decisione della Commissione Europea sulle ZFU”, novembre 2009

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    28 ottobre 2009, il giorno delle zone franche urbane

    30 ottobre 2009

    Tratto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, uno speciale sulla giornata di Roma.

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zfu, l’evento di roma in diretta on line

    27 ottobre 2009

    Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

    Pmi: il Ministro Scajola mercoledì varerà le prime 22 Zone Franche Urbane
    Il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, alla prevista presenza del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, darà il via libera, mercoledì 28 ottobre alle ore 11.30, alle “Zone Franche Urbane” firmando i relativi contratti con i sindaci dei 22 Comuni interessati.

    L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del piano straordinario del Governo per il Sud, è volta a rilanciare quartieri caratterizzati da degrado socio-economico stimolando la nascita di piccole e microimprese attraverso esenzioni fiscali e previdenziali per vari anni, favorendo così la formazione di migliaia di posti di lavoro.Le zone franche, selezionate sulla base di una serie di indicatori, sorgeranno a :

    – Catania, Gela, Erice – Sicilia;

    – Crotone, Rossano e Lamezia Terme – Calabria;

    – Matera – Basilicata;

    – Taranto, Lecce, Andria – Puglia;

    – Napoli, Torre Annunziata e Mondragone – Campania;

    – Campobasso – Molise;

    – Cagliari, Iglesias e Quartu Sant’Elena – Sardegna;

    – Velletri e Sora – Lazio;

    – Pescara – Abruzzo;

    – Massa Carrara – Toscana;

    – Ventimiglia – Liguria.

    La diretta online della cerimonia sarà inoltre visibile nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
    (www.sviluppoeconomico.gov.it)

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zfu a convegno

    5 Maggio 2009

    “Unione delle Zone Franche Urbane – Riflessioni sullo stato di attuazione della normativa”, Taranto, 15 e 16 maggio 2009.

    Scaricare e consultare il programma (cliccare su “download”).

    ( rocco.iemma@tin.it )

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    zone franche urbane: la sveglia

    15 aprile 2009

    La mancata approvazione, da parte del Cipe, della proposta di allocazione delle risorse presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico e la creazione di un fondo per le imprese e per l’economia reale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, derivante dalla rimodulazione dei Fas, inclusa la dote per le Zone Franche Urbane fino ad allora nella diretta disponibilità proprio dello Sviluppo Economico, hanno generato non poca confusione e un certo panico.

    Da più parti è infatti emerso il timore, complici la crisi economica e finanziaria e la priorità riconosciuta agli interventi infrastrutturali, di un blocco degli stanziamenti per le esenzioni in Zona Franca Urbana (già considerati insufficienti soprattutto dopo il riconoscimento di 22 proposte in luogo delle 18 inizialmente previste, a parità di risorse) fino a parlarsi di sconcerto e delusione: da Andria a Campobasso, passando per Matera, Taranto, Massa e Carrara, numerose e preoccupate si sono levate le voci degli attori locali, ma sporadiche e non proprio decisive, almeno finora, sono risultate le iniziative presso le autorità centrali.

    All’incertezza contribuisce il lungo iter di approvazione del disegno di legge per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, S. 1195, il cui art. 3, comma 4, dispone proprio in materia di risorse destinate alle Zone Franche Urbane e di revisione dei criteri di selezione per una futura possibile applicazione del dispositivo nelle aree del Centro-Nord attualmente ineleggibili, come auspicato dallo stesso Ministro Scajola sin dall’estate del 2008.

    E’ da segnalare che la 10^ Commissione del Senato ha approvato un emendamento del relatore, il 3.201, al comma 4, primo periodo che ora così stabilisce: “Il CIPE, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

    A un confronto col testo originario (“Al Fondo di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro”), non pare che possano considerarsi definite le questioni sull’ammontare effettivo delle risorse disponibili.

    Non si dimentichi infatti che il testo vigente della Legge Finanziaria 2007, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, dispone ancora che un fondo di 50 milioni annui (per il 2008 e per il 2009) destinati a copertura delle misure agevolative in Zona Franca Urbana sia istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.

    Ci si chiede se la quota Fas di cui al ddl 1195 si sostituisca o, come ipotizzato da Gazzetta del Sud, si sommi al fondo previsto in Legge Finanziaria 2007 (se e quando saranno aggiornate le annualità) e se le risorse realmente disponibili siano 50 o tra 50 e 100 milioni annui (ovvero i 50 previsti in Finanziaria cui aggiungersi la quota Fas “fino al limite” di 50).

    Una lettura rigorosa dell’emendamento approvato farebbe propendere per la seconda soluzione.

    Tuttavia, la relazione presentata al Cipe dal Ministero dello Sviluppo Economico, che distribuisce risorse per un totale di 50 milioni, i presunti rilievi che non hanno ancora consentito l’approvazione immediata della stessa, l’istituzione del fondo per le imprese e per l’economia reale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le riflessioni dei tecnici sulla scadenza dei Fas e sulla ripartizione degli stessi, inducono a ritenere opportuno, e anzi necessario, un chiarimento definitivo, se non proprio una interpretazione autentica.

    Anche perchè il citato comma 4, ulteriormente accrescendo i dubbi, prevede al secondo periodo un aggiornamento dei criteri di selezione per una progressiva distribuzione al Centro-Nord, in funzione solamente dell’utilizzo della quota Fas di cui al primo periodo e non (anche) del fondo istituito con Legge Finanziaria 2007: “Per l’utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale”.

    Come se tutto ciò non bastasse, vi è chi promuove un aggiornamento dei criteri di selezione per consentire l’individuazione di Zone Franche Urbane anche in aree al momento non ammissibili (ad esempio per limiti demografici), allo scopo precipuo di compensare i disagi derivanti dalla realizzazione di grandi infrastrutture, e chi propone l’estensione del dispositivo ai territori confinanti con regioni a statuto speciale.

    E, da ultimo, secondo quanto riferiscono Il Sole 24 Ore e La Stampa del 15 aprile 2009, si fa strada l’idea di procedere a una modifica dei parametri per il sostegno alle imprese e alle attività economiche delle zone colpite dal recente evento sismico in Abruzzo o addirittura di attivare tout court una  nuova Zona Franca Urbana per il rilancio dello sviluppo.

    Il pericolo, allora, è che da un lato persista una situazione di stallo e indecisione su ammontare e distribuzione di risorse e fondi e che dall’altro, e nel frattempo, si perdano di vista gli obiettivi sottesi all’istituzione delle Zone Franche Urbane e la potenziale efficacia delle agevolazioni, che rischia di essere annullata da una progressiva deformazione di natura e di scopi, in ciò risolvendosi il graduale adattamento a contesti e finalità non proprie della misura.

    Mentre qualcuno rassicura e si attendono i decreti attuativi, la cui pubblicazione è determinante ancor più della allocazione delle risorse, in vista del passaggio in Aula del ddl n. 1195 e intercettando il ritrovato spirito d’iniziativa del Ministro competente, vi sono dunque le ragioni, queste ed altre ancora, perchè le amministrazioni interessate e coinvolte avanzino idee e proposte, a una o più voci poco conta, affinchè dopo tre anni di dibattito le esenzioni e le agevolazioni in Zona Franca Urbana possano trovare concreta attuazione e, prima ancora, non ne venga stravolta la ratio.

    Vi è l’esigenza, dato quel che è avvenuto in passato fino all’individuazione delle 22 Zfu ma anche in prospettiva, di una riflessione comune sul ruolo delle Regioni, su oggettività e inderogabilità dei parametri selettivi e sui margini di discrezionalità, sulle condizioni di ammissibilità delle aree e sulla annunciata estensione del dispositivo.

    L’auspicio è che ciò avvenga in tempi brevi, prima che un’idea avanzata e sostenuta da pochi, fraintesa e sottovalutata da molti, ora appetita da tutti e buona per ogni stagione, divenga alla fine utile a niente e a nessuno.

    ( rocco.iemma@tin.it )

    fondi per le zone franche urbane, il dettaglio

    6 marzo 2009

    Nella seduta preparatoria del 5 marzo 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato al Cipe la proposta di allocazione dei 50 milioni di euro annui per le Zone Franche Urbane.

    E’ prevista una quota minima uguale per ogni Zona Franca Urbana, 750.000 euro pari a un terzo della dotazione finanziaria, per favorire l’efficacia del dispositivo a prescindere dalle dimensioni demografiche e dall’indice di disagio socio-economico.

    Le rimanenti risorse sono attribuite al 60% in relazione al peso demografico e al 40% in relazione all’indice di disagio socio-economico, distribuite per ogni Zona Franca Urbana in maniera direttamente proporzionale.

    Ecco nel dettaglio come vengono allocate le risorse per ognuna delle aree proposte e individuate dai Comuni e approvate da Regioni e Ministero dello Sviluppo Economico:

    Catania 3.676.925,39
    Torre Annunziata 2.673.662,39
    Napoli 3.233.564,40
    Taranto 3.100.070,74
    Cagliari 2.144.996,30
    Gela 2.860.818,76
    Mondragone 1.981.667,65
    Andria 2.452.634,40
    Crotone 2.429.491,73
    Erice 1.899.383,68
    Iglesias 1.914.710,97
    Quartu Sant’Elena 2.541.986,28
    Rossano 1.935.269,72
    Lecce 1.951.045,80
    Lamezia Terme 2.381.038,84
    Campobasso 1.582.060,52
    Velletri 1.914.503,31
    Sora 1.450.596,02
    Pescara 2.145.952,59
    Ventimiglia 1.294.680,97
    Massa-Carrara 2.604.060,28
    Matera 1.830.879,26.

    In attesa dell’ufficialità dell’approvazione definitiva del Comitato, è al momento in discussione al Senato presso le Commissioni il Disegno di Legge n. 1195, su sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, il cui art. 3, comma 4, dispone che al fondo previsto per le Zone Franche Urbane in Legge Finanziaria 2007 siano assegnati 50 milioni di euro annui a valere sui FAS.

    ( rocco.iemma@tin.it )

    zone franche urbane, arrivano i fondi

    6 marzo 2009

    Relazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla seduta pre-Cipe di ieri, 5 marzo 2009.

    Su Yahoo! Finanza il resoconto di Italia Oggi.

    ( rocco.iemma@tin.it )

    l’elenco delle zone franche urbane al vaglio del cipe

    3 ottobre 2008

    Con un comunicato stampa del 1° ottobre 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto l’elenco delle proposte di individuazione di Zona Franca Urbana che il Gruppo Tecnico istituito presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo ha selezionato tra le 64 inoltrate dalle Regioni.

    L’elenco sarà sottoposto all’approvazione del Cipe, per la fase conclusiva dell’istruttoria prima della richiesta di autorizzazione della Commissione Europea.

    Si tratta delle proposte avanzate dai Comuni di:

    Catania, Gela, Erice in Sicilia;
    Crotone, Rossano, Lamezia Terme in Calabria;
    Matera in Basilicata;
    Taranto, Lecce, Andria in Puglia;
    Napoli, Torre Annunziata, Mondragone in Campania;
    Campobasso in Molise;
    Cagliari, Quartu Sant’Elena, Iglesias in Sardegna;
    Velletri, Sora in Lazio;
    Pescara in Abruzzo;
    Massa, Carrara in Toscana;
    Ventimiglia in Liguria.

    Novità di rilievo si riscontrano nel numero delle Zone Franche Urbane ammesse sul territorio nazionale, 22 e non 18 come previsto dalla Delibera del Cipe n. 5 del 30 gennaio 2008, e nell’individuazione di un’area inter-comunale tra Massa e Carrara.

    Questi ed altri importanti spunti saranno oggetto di approfondimento nel prossimo commento alla relazione che il Gruppo Tecnico ha predisposto e reso pubblica nello spazio web che il Dps dedica alle Zone Franche Urbane.