ecco le zfu di “seconda generazione”

25 febbraio 2015

Si è svolta il 24 febbraio 2015, presso la sede nazionale dell’Anci, una riunione tecnica finalizzata a concordare (tra Ministero dello Sviluppo Economico e Comuni interessati) i termini per l’avvio e le modalità operative delle ZFU di “seconda generazione”, ovvero quelle “rifinanziate” ai sensi dell’art. 22 bis del D.L. n. 66/2014 (qui il post dedicato al rifinanziamento).

Sono emersi dati interessanti sull’attuazione delle agevolazioni nelle ZFU di “prima generazione” (“E’ in corso di elaborazione, inoltre, un rapporto che misurerà l’impatto della misura sugli indicatori disagio socio-economico dei quartieri urbani interessati”, comunica l’Anci), ma soprattutto l’intenzione di attuare a breve il nuovo ciclo di finanziamento.

Una nota di riepilogo e di aggiornamento diffusa dall’Anci ricorda che l’art. 22 bis del D.L. n. 66/2014 aveva stanziato, per le 55 ZFU destinatarie delle nuove risorse (ovvero le 45 ZFU delle Regioni Convergenza, di recente attivazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e del D.M. 10 aprile 2013, compresa quella di Lampedusa e Linosa, a cui aggiungersi le 10 ulteriori aree già individuate dalla delibera Cipe n. 14 del 2009 e ricadenti nelle Regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza), 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), pur con una riduzione rispetto a quanto originariamente previsto, inserisce tali risorse tra gli “importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali”, disponendo un impegno di 40 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 (v. art. 1, commi 218 e 729; allegato 5; tabella E).

Le prime dichiarazioni dei Sindaci che hanno partecipato alla riunione tecnica, e in particolare quelle rilasciate dal Sindaco e Presidente della Provincia di Cosenza, Mario Occhiuto, peraltro Presidente della Commissione Mezzogiorno e politiche per la coesione territoriale dell’Anci, sono improntate alla soddisfazione e all’ottimismo, pur nell’attesa dei nuovi provvedimenti attuativi (decreto ministeriale e successivi bandi) e nella consapevolezza della necessità di ulteriori risorse e, magari, di una stabilità negli stanziamenti annuali e pluriennali.

Va comunque detto che la novità (quantomeno adesso che ne è imminente, pare, la concreta attuazione) non può che essere valutata positivamente anche per quel che concerne le risorse disponibili (nonostante la riduzione di quelle stanziate dal D.L. n, 66/2014): se circa 600 milioni di euro per circa 24000 imprese in 45 ZFU (nelle sole quattro Regioni Convergenza) sono stati considerati sufficienti (e in alcune realtà un ottimo stanziamento con importanti plafond a disposizione dei beneficiari finali) come finanziamento una tantum delle coperture, altrettanto può certamente dirsi per 40 milioni di euro per 55 ZFU per il solo 2015 e per 100 milioni di euro per il solo 2016.

In attesa, ovviamente, delle successive previsioni pluriennali, che potranno sempre riguardare nuove “generazioni” di ZFU e/o integrare le risorse per le imprese che hanno già avuto accesso alle agevolazioni (di cui si può fruire, con vari limiti e condizioni, fino a 14 periodi d’imposta da quello di accoglimento dell’istanza).

Da un punto di vista tecnico, dunque, restano da verificare le modalità di integrazione delle risorse e poi di fruizione delle agevolazioni per le imprese già ammesse e operanti nelle ZFU delle Regioni Convergenza di “prima generazione”, tenuto conto del limite de minimis e delle valutazioni in tal senso che ognuno di tali soggetti dovrà, potrà e vorrà operare.

Per le nuove imprese delle 45 ZFU “Convergenza” e per quelle operanti nelle “ulteriori” 10 ZFU, è prevedibile e anzi certamente auspicabile una procedura già collaudata e, tutto considerato, di successo: nuovo decreto ministeriale o decreto ministeriale di modifica e integrazione del D.M. 10 aprile 2013 (come già avvenuto per il “caso Puglia”); bandi per singola ZFU; istanza per via telematica.

Nessuna notizia o indiscrezione emerge sui contenuti delle nuove norme attuative, cioè sulla integrale conferma (o meno) dell’impianto del D.M. 10 aprile 2013 (in Francia, per esempio, per le ZFU successive alla “prima generazione” del 1996, le norme su requisiti e modalità di accesso, nonchè su limiti, condizioni e modalità di fruizione delle agevolazioni, hanno subito qualche variazione).

E’ possibile, e forse anche qui auspicabile, che i nuovi provvedimenti attuativi rechino quantomeno delle norme interpretative, a definitivo chiarimento dei dubbi emersi in occasione dell’attuazione della “prima generazione” di ZFU (per esempio, su imprese non sedentarie e plurisede, sulle riserve di scopo ecc.) e che gli esperti del Ministero dello Sviluppo Economico hanno di volta in volta diradato, nel 2014, grazie all’importante attività di divulgazione e assistenza ai Comuni interessati e alle imprese, nel corso di eventi a ciò dedicati o mediante risposta alle FAQ on line.

Si vedrà, infine, se le Regioni sapranno, potranno e vorranno cogliere l’opportunità di stanziare nuovamente (o per la prima volta, nel caso della Calabria) risorse proprie aggiuntive per un maggior finanziamento delle agevolazioni e/o per riserve di scopo, come consente la normativa.


fruizione delle agevolazioni per i soci delle società di persone e di capitali “trasparenti” (aggiornamento)

5 settembre 2014

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/e del 24 dicembre 2013, emanata in riferimento alla ZFU de L’Aquila ma da adottare a riferimento anche per la ZFU delle Regioni Convergenza e del Sulcis Iglesiente

Per le società di persone e le società di capitali “trasparenti”, la società è tenuta a determinare, secondo le regole disposte dal citato articolo 6 del decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso “per trasparenza” a ciascun socio […] l’esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali “trasparenti” si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società, pertanto, si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci […]. Al fine di consentire ai soci di poter fruire – mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 “telematico” – dell’esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputatogli per trasparenza dalla società partecipata, è necessario che quest’ultima comunichi al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del medesimo Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile on line un modulo di istanza per la comunicazione dei dati identificativi dei soci di società trasparente, ovvero un file in formato .pdf interattivo da compilare e firmare digitalmente e inviare via PEC a dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Per utilizzare l’agevolazione, i soci devono indicare il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici nella sezione “contribuente” del modello F24; il codice fiscale della società  beneficiaria dell’agevolazione dovrà essere indicato nel campo  denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o  curatore fallimentare” e nel campo successivo, denominato “codice  identificativo”, dovrà essere indicato il codice 62.

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i codici tributo per le zfu della puglia

4 luglio 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 69/e del 4 luglio 2014.

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zfu della puglia, gli elenchi degli ammessi

30 giugno 2014

Disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi delle imprese ammesse ai benefici nelle Zone Franche Urbane della Puglia, approvati con Decreto Direttoriale del 30 giugno 2014.

Qui il numero delle istanze agevolate e dell’importo medio per impresa.

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zfu e professionisti, alcune novità

25 giugno 2014

Ai sensi della Circolare n. 32024 del 30 settembre 2013, emessa dal Mise-Dps-Dgiai, “possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle imprese”.

Tale precisazione, non inclusa del D.M. 10 aprile 2013 e probabilmente necessaria in considerazione del fatto che per i titolari di reddito da lavoro autonomo una previsione (ai soli fini dell’esonero contributivo) era invece contenuta nell’originaria disciplina normativa (art. 1, comma 341, lett. d) della L. n. 296/2006), ha generato non pochi dubbi nel quadro del più ampio dibattito sulla natura del reddito prodotto dalle Società tra Professionisti ai sensi della L. n. 183/2011 e sulla rilevanza (solo anagrafica?) dell’iscrizione di tali soggetti al Registro delle Imprese (tra i molti contributi, si segnalano quello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, quello della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e quello del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Le incertezze nascono dal fatto che, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 183/2011, le S.t.p. possono esse costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”, dunque anche modelli di società in generale e di norma produttive di reddito d’impresa, ma solo ed esclusivamente “per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, attività invece tipicamente produttive di reddito da lavoro autonomo.

Mentre, per esempio, per le “società di ingegneria” ex D.Lgs. n. 163/2006 il problema è stato risolto dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 56/e del 2006 (secondo cui queste, in quanto società di capitali, producono senza dubbio reddito d’impresa), così come per le “società tra avvocati” ex D.Lgs. n. 96/2001 (regolate come s.n.c. ai fini civilistici ma non considerate commerciali, equiparate alle associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio di arti e professioni ai sensi del T.U.I.R., perciò produttive di reddito da lavoro autonomo, e non soggette a fallimento), altrettanto non può dirsi ancora oggi per le S.t.p., che rappresentano un modello peculiare.

Da ultimo, in attuazione dell’art. 7 della L. n. 23/2014 (c.d. “delega fiscale”), il Governo ha stilato un primo schema di decreto legislativo che prevede, tra le altre cose, che l’utile della S.t.p. venga attribuito ai soci per trasparenza e che la quota imputata al singolo socio (socio professionista o socio non professionista per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, secondo la L. n. 183/2011) venga classificata come reddito da lavoro autonomo, con l’unica eccezione relativa ai soci non professionisti, che esercitano attività d’impresa, e che considerano la partecipazione nella S.t.p. tra i beni relativi alla stessa, con un utile personale qualificato come provento/reddito d’impresa.

In attesa dei testi ufficiali, una importante conferma di quanto già di fatto contenuto nel disegno di legge S.958 (“semplificazione”) all’art. 27, comma 4, che risulta ancora in discussione al Senato.

Un ulteriore dettaglio che non dissolve di certo i dubbi generali (solo poche settimane addietro, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una diversa posizione), nè quelli generati dalla Circolare n. 32024, ma di cui tener conto ai fini dell’ipotesi di accesso dei professionisti alle agevolazioni in Zona Franca Urbana, che riguardano imprese e professionisti in forma d’impresa e perciò operano in riduzione di imposte su imponibili derivanti da attività d’impresa

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zfu della sicilia, istituiti i codici tributo

23 giugno 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/e del 23 giugno 2014.

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zfu, il rifinanziamento è legge

18 giugno 2014

La Camera dei Deputati ha appena approvato, in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato della Repubblica, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 66/2014, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (c.d. “decreto Irpef”).

Tra le novità annunciate (qui una sintesi dei lavori parlamentari), l’autorizzazione all’art. 22 bis di una spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 destinata agli interventi nelle Zone Franche Urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (compresa quella di Lampedusa e Linosa), nonché nelle ulteriori aree individuate dalla delibera Cipe n. 14 del 2009 e ricadenti nelle Regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza (ovvero le ZFU di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera).

Queste risorse aggiuntive saranno ripartite tra le ZFU secondo i criteri stabiliti dalla stessa Delibera Cipe n. 14/2009.

L’attenzione adesso si sposta sulla fase attuativa e, in particolare, sulle modalità di integrazione delle risorse e poi di fruizione da parte delle imprese già operanti (e solo quelle già ammesse?) nelle ZFU delle Regioni Convergenza, di recente attivazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e del D.M. 10 aprile 2013.

Per le altre ZFU, invece, è prevedibile e anzi auspicabile una procedura già collaudata e, tutto considerato, di successo: decreto ministeriale di modifica e integrazione del D.M. 10 aprile 2013 (come già avvenuto per il “caso Puglia”); bandi per singola ZFU; istanza per via telematica.

Interessante sarà anche verificare se le Regioni sapranno, potranno e vorranno cogliere l’opportunità di stanziare nuovamente (o per la prima volta, nel caso della Calabria) risorse proprie aggiuntive per un maggior finanziamento delle agevolazioni e/o per riserve di scopo.

L’intervento legislativo, in prima battuta, non può che essere valutato positivamente, perchè rende concreta molto prima di quanto ci si aspettasse (e quando ancora si attende l’elenco dei beneficiari pugliesi) l’ipotesi, fino a qualche giorno fa solo astratta, di un rifinanziamento della misura agevolativa, ma anche in termini di copertura: se circa 400 milioni di euro per 45 ZFU (nelle sole quattro Regioni Convergenza) sono stati considerati sufficienti (e in alcune realtà un ottimo stanziamento) quale finanziamento “una tantum” per il sistema agevolativo in Zona Franca Urbana (che può svilupparsi, con vari limiti e condizioni, fino a 14 periodi d’imposta da quello di accoglimento dell’istanza), altrettanto può certamente dirsi per 75 milioni di euro per 55 ZFU per il solo 2015 e per 100 milioni di euro per il solo 2016.

E poi chissà.

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sicilia, gli elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni nelle 18 zone franche urbane

16 giugno 2014

Disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi delle imprese ammesse ai benefici nelle diciotto Zone Franche Urbane della Sicilia, approvati con Decreto Direttoriale del 16 giugno 2014.

Qui il numero delle istanze e gli importi mediamente concessi.

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zfu di calabria e campania, ecco i codici tributo

9 giugno 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59/e del 9 giugno 2014.

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valzer

4 giugno 2014

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Non accadeva da tempo che si potesse commentare un intervento legislativo in materia di ZFU, con relativo valzer di emendamenti e testi.

Tra ieri sera e stamattina (4 giugno 2013), è giunta la notizia della proposta di rifinanziamento delle 45 ZFU già finanziate e finalmente attivate nel Mezzogiorno d’Italia ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 179/2012, nonchè di altre 10 non incluse in Regioni Convergenza ma già individuate e selezionate dal Cipe con la nota delibera n. 14/2009 (in attuazione dell’art. 1, commi 340 e seguenti, della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007), finora mai avviate.

All’emendamento 22.0.1, licenziato ieri pomeriggio dalle Commissioni riunite 5^ e 6^ del Senato in sede referente e di approvazione del disegno di legge n. 1465, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “decreto Irpef”), si affianca quest’oggi, con l’inizio della trattazione in Assemblea, il 22.0.200 del Relatore.

Nulla di strano, se non all’ultimo comma del secondo testo: in questo caso, l’art. 22 bis proposto all’attenzione dei Senatori stabilisce che “Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 i termini per la presentazione delle domande di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 […] sono differiti al 31 luglio 2014. Sono fatte salve le restanti disposizioni ivi previste”.

Piccoli particolari: 1) il D.M. citato non prevede termini per la presentazione delle istanze, ma demanda la fissazione ad appositi bandi ministeriali (art. 14); 2) i termini stabiliti da 4 bandi, sui 5 già emanati ai sensi del D.M. 10 aprile 2013, si sono chiusi, con tanto di elenco ufficiale degli ammessi in 3 casi, di pubblicazione del codice tributo (ad oggi) in un solo caso e così via; 3) è imminente lo spirare dei termini anche per l’accesso alle agevolazioni nelle ZFU della Regione Puglia; 4) di qui a breve, noti i codici tributo, sarà già possibile per i beneficiari utilizzare l’agevolazione in riduzione in F24, dagli acconti di giugno prossimo.

Non sarebbe forse più chiaro, sebbene all’apparenza meno semplice, piuttosto che prorogare per legge termini già scaduti, stabilire che un nuovo D.M. ridefinisca l’ambito di applicazione (includendo le aree non Convergenza) e per il resto riproduca, richiami, modifichi o integri (come per la Puglia) il D.M. 10 aprile 2013, per poi procedere, secondo rodate procedure, a nuovi bandi ministeriali per la quantificazione delle coperture per singola ZFU e per la fissazione, caso per caso o una volta per tutte, dei termini di presentazione di nuove istanze (magari chiarendo anche la posizione dei beneficiari ammessi alle agevolazioni nelle ZFU già attivate e anch’esse rifinanziate)?

Tra i testi che circolano sul sito web del Senato della Repubblica, comunque, ecco quello invece definitivamente accolto dalle Commissioni che, opportunamente, si limita a richiamare il D.M. 10 aprile 2013:

22.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Risorse destinate alle Zone franche urbane)

        1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori Zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza e della Zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 25 luglio 20 Il, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell’ambito della delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le Zone franche dell’obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

        3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni per il 2016.»

Aggiornamento del 5 giugno:

L’Aula del Senato approva (anche il rifinanziamento delle ZFU, confluito in un unico “maxiemendamento sostitutivo” proposto dal Governo). Ora alla Camera.

Aggiornamento del 13 giugno:

Camera dei Deputati, Commissioni Finanze e Bilancio riunite in sede referente di conversione del D.L. 66/2014 (il progetto di legge di conversione prevede l’inserimento di un art. 22 bis per il rifinanziamento delle ZFU).

1) Il Comitato per la Legislazione ha espresso parere favorevole sull’art. 22 bis;

2) Il 10 giugno così si esprimo i relatori:

“L’articolo 22-bis, introdotto dal Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge n.98 del 2011.
In merito ricorda che il citato articolo 37 del decreto-legge n.179 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) ricadenti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Fa presente come si tratti delle ZFU ricadenti in tali regioni già individuate dal CIPE con la delibera n.14 del 2009 (Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Rossano, Lecce, Lamezia Terme), nonché quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla stessa delibera e quelle ulteriori rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la quale all’articolo 1, comma 340, ha previsto l’istituzione di zone franche urbane (ZFU) e ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU, definendo altresì le agevolazioni tributarie di cui possono beneficiare le ZFU (esenzioni IRES, IRAP, IMU, previdenziali).
In merito segnala come tale regime agevolativo sia stato esteso (ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n.179) anche alle aree industriali delle medesime regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché (ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 37) ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias
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nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’Accordo di Programma «Piano Sulcis».
In forza del decreto del MISE del 10 aprile 2013 le ZFU delle 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza interessano determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni:
a) Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata;
b) Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia;
c) Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto;
d) Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani e Vittoria.

Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell’obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.
Fa presente che le risorse stanziate dal comma 1 dell’articolo 22-bis (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l’attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell’ambito della delibera CIPE n.14 dell’8 maggio 2009.
Tali autorizzazioni di spesa costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 22-bis le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell’obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell’ambito del Piano di azione coesione.
Per l’attuazione degli interventi il comma 3 rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n.179 del 2012.
Il comma 4 pone il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2014-2020, come individuate dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014.
Al riguardo ricorda che il citato articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 determina la dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni. Tuttavia la norma ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura dell’80 per cento (43.848 milioni), subordinando la restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.
Di tali risorse, peraltro, il predetto articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi la quota annuale sarà determinata della tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sulla restante quota di 42.298 milioni. “.

3) Il 12 giugno 2014 vengono presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n.111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche urbane di confine, da istituire nei comuni il cui territorio ricade anche parzialmente nell’area distante fino a 20 chilometri dal confine di Stato, ed individuate in forma elencativa con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
(22-bis. 1. Guidesi.)

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n.111 aggiungere le seguenti: nonché per le zone franche che sono istituite nei comuni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dall’alluvione del 17 gennaio 2014, come individuati dalle relative dichiarazioni dello stato di emergenza,.
(22-bis. 2. Guidesi.)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. In un apposita sezione dei sito web del Ministero dello sviluppo economico, viene pubblicata un’anagrafe dei beneficiari delle risorse destinate alle zone franche urbane, con l’indicazione delle diverse tipologie di agevolazione alle quali hanno accesso, e dei relativi importi distinti per annualità. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che descriva gli effetti sui sistemi socio-economici compresi nelle zone franche urbane, indotti dalle agevolazioni e dalle esenzioni concesse, fornendo per ciascuna zona franca urbana, l’importo delle risorse assegnate, l’indicazione delle diverse tipologie di agevolazioni concesse, del numero di beneficiari, del numero di occupati con l’indicazione della tipologia di contratto lavorativo stipulato, e del numero di imprese complessivamente insediate nelle Zone Franche Urbane e nel Comune all’interno della quale si trova la stessa Zona Franca Urbana.
(22-bis. 3. Mannino.)

Dopo l’articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d’Austria).

1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l’Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell’economia locale, dell’occupazione, nonché l’interscambio economico con i Paesi limitrofi.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.
(22-bis. 01. Sandra Savino.)

QUEST’ULTIMO DICHIARATO INAMMISSIBILE DAL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE (BOCCIA).

L’ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE, RACCOLTO IL PARERE POSITIVO DELLE ALTRE COMMISSIONI IN SEDE CONSULTIVA, SI CONCLUDE POSITIVAMENTE.

LA PAROLA PASSA ALL’ASSEMBLEA per nuovi emendamenti e voto.

Aggiornamento del 16 giugno:

Il Governo pone la questione di fiducia alla Camera sul testo di conversione del “decreto Irpef”, tale e quale come licenziato dalle Commissioni (comprensivo quindi del rifinanziamento di cui all’art. 22 bis), senza altri emendamenti e modifiche.

La Camera accorda la fiducia. Domani il voto finale sul medesimo testo uscito dal Senato.

Aggiornamento del 17 giugno:

La Camera approva.

Il D.L. n. 66/2014 è così convertito in L. n. 89/2014, pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014.

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saranno rifinanziate (tutte) le zone franche urbane?

4 giugno 2014

E’ solo un emendamento ma la novità, annunciata per prima dalla Sen. Chiavaroli, è di non poco conto.

Nella seduta pomeridiana di ieri, 3 giugno 2014, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, in sede referente, hanno approvato un emendamento al disegno di legge n. 1465, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “decreto Irpef”).

In attesa della documentazione ufficiale e definitiva, la modifica pare consistere nell’inserimento di un art. 22 bis, ai sensi del quale sarebbe autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 da destinare agli interventi nelle Zone Franche Urbane di cui all’art. 37 del D.L. n. 179/2012 (quelle in corso di attuazione nelle Regioni Convergenza) e nelle ulteriori Zone Franche Urbane di cui alla delibera Cipe n. 14/2009 (quindi: Matera, Campobasso, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Iglesias, Velletri, Sora, Pescara, Massa e Carrara, Ventimiglia), nonchè in quella di Lampedusa e Linosa (D.L. n. 98/2011).

Le risorse così individuate, a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (54.810 milioni di euro, come stabilito e ripartito dalla Legge di Stabilità 2014), costituirebbero il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie, ferma restando peraltro la facoltà delle Regioni di stanziare risorse proprie aggiuntive per il finanziamento delle agevolazioni, anche derivanti da ulteriori riprogrammazioni del P.A.C. (quest’ultima specificazione riguarda ovviamente le sole Regioni Convergenza), e sarebbero ripartite per Zona Franca Urbana secondo i criteri di cui alla delibera Cipe n. 14/2009.

In fase attuativa, si applicherebbe il D.M. 10 aprile 2013.

Al netto di ogni considerazione sul sovrapporsi di sperimentazioni di fatto non ancora avviate e di valutazioni preventive sull’ammontare stanziato (le ZFU italiane, escluse L’Aquila e Carbonia-Iglesias, sarebbero adesso 55), resta da capire come tale impostazione (limite annuale per la fruizione) si concilia e si sovrappone con l’attuale sistema di accesso e fruizione delle agevolazioni nelle ZFU Convergenza ex art. 37 del D.L. n. 179/2012 (concessione una tantum e libero utilizzo della riduzione in F24); quindi se, in ipotesi, potranno essere previsti bandi annuali; o ancora se, nelle Regioni Convergenza, a beneficiare dell’inatteso aumento delle risorse disponibili a copertura delle esenzioni saranno le sole imprese che hanno già aderito ai bandi da ultimo emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10 aprile 2013 (ponendosi qui il problema di come consentire o favorire una libera e oculata gestione delle concessioni di aiuti “de minimis”) o se saranno pubblicati nuovi decreti direttoriali e bandi aperti a nuove istanze.

Ma, va ribadito, per ora è solo un emendamento.

Il disegno di legge sarà da oggi al vaglio dell’Assemblea.

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allarme

3 giugno 2014

In un articolo apparso ieri sulla testata telematica “Pupia”, si parla addirittura di “allarme” lanciato da organizzazioni di categoria e rilanciato dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Aversa, Vittorio Ros, in merito all’inserimento, nell’elenco degli ammessi alle agevolazioni nella ZFU aversana, di imprese in realtà non insediate all’interno dell’area individuata.

Va sottinteso che, in teoria, potrebbe ben accadere che un’impresa, notoriamente situata altrove, abbia nell’occasione aperto regolarmente e tempestivamente segnalato alla Camera di Commercio una unità locale in ZFU (secondo la disciplina dettata dal D.M. 10 aprile 2013).

E al momento non è dato sapere quanti siano i casi in questione nè se il problema riguardi altre e quante e quali ZFU e, dunque, se siano giustificati un allarme pubblico e la preoccupazione che una grossa fetta delle coperture sia stata ingiustamente sottratta a chi ne avrebbe avuto diritto sin dall’inizio (il rischio è infatti quello della dispersione di risorse che altrimenti sarebbero state destinate ad una maggiore esenzione per le imprese istanti, ammissibili e in possesso dei requisiti per la fruizione dei benefici).

Tuttavia, l’occasione è propizia per qualche precisazione tecnica generale, soprattutto a vantaggio dei potenziali beneficiari delle esenzioni nelle ZFU per le quali i termini di presentazione dell’istanza di accesso non sono ancora spirati (Puglia, scadenza il 12 giugno prossimo).

E’ certamente vero che l’istanza consiste in una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la conseguenza, ove sia dichiarato, anche solo per mero errore, il falso, della successiva revoca con decreto di recupero da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di quanto fruito in riduzione in F24 (come disposto dal D.M. 10 aprile 2013), fermi restando i profili penali.

Occorre infatti tener presente che il sistema di accesso, improntato a semplicità e responsabilità (non a caso l’istanza è un’autocertificazione sulla sussistenza dei fondamentali requisiti di ammissibilità, da compilare in pochi passi, firmare digitalmente e inviare per mezzo telematico), è concepito in modo tale che non tutto è verificabile in tempo reale ma può essere oggetto di controlli ex post.

Per quanto riguarda, in particolare, l’unità locale in ZFU, l’istante non deve, in effetti, dichiarare la zona censuaria (da censimento Istat 2001) di appartenenza, ma il solo indirizzo dell’unità locale che lo stesso imprenditore afferma essere in ZFU, purchè alla data di presentazione dell’istanza la medesima unità risulti da certificato camerale.

E’ del tutto evidente che l’indicazione di una sede invece non inclusa in ZFU, se da un lato (risultando comunque nelle banche dati camerali come sede legale o operativa o altro) non osta all’ammissione automatica dell’istanza, dall’altro può successivamente comportare le conseguenze sopra ricordate, sia per insussistenza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall’art. 3 del D.M. 10 aprile 2013, sia per dichiarazione mendace (decadenza dal beneficio con revoca e profili penali, tutto ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Sorge dunque il problema dei “casi limite” (sia consentito rimandare a un precedente post).

Nè il bando nè il decreto interministeriale sono di “difficile interpretazione” sul punto, dato che non si occupano della delimitazione delle aree, dovendosi far riferimento semmai alle proposte deliberate dagli stessi Comuni nell’estate del 2008 e alle relazioni regionali immediatamente successive, nonchè eventualmente alla delibera del Cipe n. 14/2009.

Nei “casi limite”, dunque, non può che consigliarsi, a chi è ancora in tempo, di rivolgersi ai Comuni di appartenenza (depositari di tutti i dati anagrafici, demografici, toponomastici, urbanistici e censuari, nonchè delle proposte istitutive del 2008 con allegate cartografie e elenchi delle zone censuarie 2001) per ogni chiarimento sull’inserimento o meno di una determinata sede (situata in un determinato indirizzo) in una delle sezioni censuarie 2001 che compongono la ZFU e che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso definitivamente pubbliche sul proprio sito web.

Le ZFU, infatti, sono ufficialmente e formalmente delimitate per sezioni censuarie 2001, mentre le cartografie (lo ricorda lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico) ha inevitabilmente un mero valore indicativo.

Condivisibile è, infine, la preoccupazione di Franco Candia, responsabile aversano di Confesercenti, sul destino delle ipotetiche somme recuperate a seguito di eventuali revoche: l’auspicio è che tali risorse siano stanziate, quando sarà, a beneficio delle medesima area bersaglio e a vantaggio delle imprese già ammesse e che hanno tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni in Zona Franca Urbana.

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variazione dei dati anagrafici delle imprese ammesse alle agevolazioni in zfu, il ministero informa

30 Maggio 2014

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

Le operazioni straordinarie, ove determinino cambiamenti nella soggettività e nei dati comunicati dall’impresa beneficiaria, nell’istanza di accesso alle agevolazioni di cui al d.m. 10 aprile 2013, devono essere comunicate, tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La comunicazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata al Ministero dello sviluppo Economico tramite PEC, al seguente indirizzo: dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Modello Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio – DSAN (pdf, 85 kb)

E questo è il testo della risposta alla FAQ n. 16, pubblicata dallo stesso Ministero:

16)    Nel corso della vita aziendale sono ammesse operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessioni quote, ecc.?

Le operazioni straordinarie, ove determinino cambiamenti nella soggettività e nei dati aziendali comunicati dall’impresa beneficiaria nell’istanza di accesso, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, ai fini del mantenimento delle agevolazioni.

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campania, ecco i beneficiari delle esenzioni in zfu

23 Maggio 2014

Disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi delle imprese ammesse ai benefici nelle Zone Franche Urbane della Campania, approvati con Decreto Direttoriale del 23 maggio 2014.

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calabria, pubblicato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in zona franca urbana

23 Maggio 2014

Disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi delle imprese ammesse ai benefici nelle sette Zone Franche Urbane della Calabria, approvati con Decreto Direttoriale del 23 maggio 2014.

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zfu della puglia, appuntamento a taranto il 21 maggio e a manfredonia il 23 maggio

17 Maggio 2014

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l’agenzia delle entrate rende noti i codici identificativi delle zfu pugliesi

16 Maggio 2014

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2014/67438 del 15 maggio 2014, sono state apportate modifiche e integrazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione Unico, Irap e Consolidato 2014.
In particolare, sono stati indicati i codici identificativi delle Zone Franche Urbane della Puglia.

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carbonia iglesias, una risoluzione dell’agenzia delle entrate indica il codice tributo per la fruizione delle agevolazioni in zfu

14 Maggio 2014

Risoluzione n. 51 del 13 maggio 2014.

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zfu della calabria, diffusi i primi dati

7 Maggio 2014

Il comunicato stampa dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive.

Particolarmente condivisibile la nota laddove si afferma che “…occorre che provvedimenti come questo non abbiano carattere occasionale e, soprattutto, che le Amministrazioni locali e le Regioni armonizzino le politiche di incentivazione fiscale con politiche attive locali in materia urbanistica, sociale ed ambientale. Solo cosi’ si potranno veramente colmare quei fattori di criticita’ che sono stati alla base dell’individuazione delle Zone Franche Urbane…”.

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zfu, provvedimento dell’agenzia delle entrate

7 Maggio 2014

Provvedimento prot. n. 2014/62309 del 6 maggio 2014 a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, recante “Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni” a favore delle micro e piccole imprese situate nelle ZFU delle Regioni Convergenza e dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias.

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zfu di calabria e campania, termine prorogato

28 aprile 2014

Con decreto direttoriale di oggi, 28 aprile 2014, il termine finale di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per le ZFU della Campania e della Calabria è stato prorogato alle ore 12.00 del 30 aprile 2014.

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carbonia iglesias, l’elenco degli ammessi

18 aprile 2014

Con decreto direttoriale del 17 aprile 2014, è stato approvato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni nella ZFU dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias.

Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite, come stabilito dal D.M. del 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il comunicato stampa, il decreto direttoriale e l’elenco dei beneficiari ammessi con gli importi concessi in esenzione.

L’elenco è stato integrato con decreto direttoriale del 2 maggio 2014, di ammissione di 16 imprese beneficiarie, per le cui istanze si era reso necessario un supplemento di istruttoria.

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zfu della puglia, istanze dal 24 aprile 2014

18 aprile 2014

Con decreto direttoriale 18 aprile 2014, è stato adottato il bando per l’attuazione delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Puglia, di cui al D.M. del 10 aprile 2013 come modificato dal D.M. del 21 gennaio 2014.

Le istanze potranno essere presentate dal 24 aprile 2014 al 12 giugno 2014.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, l’elenco delle sezioni censuarie, le mappe e il bando con gli importi per ZFU e il modello di istanza.

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appuntamento a barcellona

16 aprile 2014

appuntamento a barcellona

Incontro informativo sulla ZFU.

23 aprile 2014, ore 11, Auditorium ex Stazione Ferroviaria.

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zone franche urbane della puglia, si parte

8 aprile 2014

Pubblicato in G.U. n. 79 del 4 aprile 2014 il D.M. 21 gennaio 2014, di modifica del D.M. 10 aprile 2013 già attuativo delle agevolazioni nelle ZFU delle Regioni Convergenza.

Rientrano ufficialmente in gioco le undici aree individuate in Puglia, con una copertura di 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013,  attribuite all’Accordo di programma quadro rafforzato «Sviluppo locale», per il finanziamento delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese nelle ZFU di: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle, Taranto.

Prossimo passo: il bando, per decreto del Direttore Generale del DPS-DGIAI, con le dotazioni finanziarie per singola ZFU e termini e modalità di accesso alle agevolazioni.

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zfu, l’agenzia delle entrate spiega

21 marzo 2014

Le ZFU nei modelli Unico e IRAP 2014, dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

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esenzioni in casi di calamità e di improvviso disagio socioeconomico: un nuovo modello?

19 marzo 2014

Tra gli emendamenti al disegno di legge C. 2012, di conversione in legge del D.L. n. 4/2014, da pochi giorni in discussione in Assemblea alla Camera dei Deputati, il 3.09 prevedeva l’istituzione di ZFU nei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e in quelli che hanno subito gli effetti della recente alluvione di inizio 2014 (nel modenese), con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

L’emendamento 3.09, proposto alla VI Commissione in sede referente, è stato dichiarato inammissibile perchè non reca “disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge”.

Tuttavia, pare ormai chiaro come L’Aquila, i comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, Lampedusa e Linosa e l’area industriale di Termini Imerese facciano da precedenti: ancora in attesa di verificare gli esiti della sperimentazione, il sistema di aiuti tramite esenzioni automatiche territorialmente mirate (in questi casi non si può parlare di ZFU in senso stretto) è ormai considerato un modello, oltre che innovativo, evidentemente appetibile ed adattabile anche a situazioni eccezionali, transitorie e non solo croniche di disagio, non solo in ambito urbano e non solo a livello infracomunale.

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zfu convergenza, perimetrazioni e sezioni censuarie: un serio non-problema?

18 marzo 2014

Emerge, giorno dopo giorno, la difficoltà dei cittadini-impresa e dei Comuni, primi interlocutori del privato, a risolvere alcuni problemi e dubbi sull’individuazione delle aree, sulla loro perimetrazione, sulla localizzazione delle sedi e sulle sezioni censuarie.

Problemi e dubbi sorti evidentemente solo oggi, in qualche caso ampiamente fuori tempo massimo, in fase ormai attuativa e di accesso alle agevolazioni in Zona Franca Urbana.

Tanto che nel mese di febbraio si è reso necessario un incontro tra Comuni, Anci e Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato, tra le altre cose, alla discussione di tali delicati profili.

Non può infatti sfuggire nè sottovalutarsi l’importanza che sia certo, inequivocabile e quanto più possibile ufficiale, già al momento della richiesta e prima ancora in corso di valutazione, l’inclusione in ZFU dell’impresa istante.

Non nascondo e, anzi, ammetto da subito una certa mia (consapevole) “faciloneria”.

Parto da alcuni presupposti di fatto e procedurali, logici e cronologici:

1) è certo e assodato che le ZFU Convergenza (eccezion fatta per quelle istituite in corso d’opera in Sicilia), oggetto di rifinanziamento e ora di attuazione, sono state (o dovrebbero essere state) già nel 2008 individuate e delimitate dai Comuni non per planimetria, non per vie, non per nomi di frazioni e località, ma innanzitutto per sezioni censuarie 2001, come imponevano il Mise-Dps e il Cipe;

2) secondo quanto previsto dalle norme istitutive, attuative e interpretative dell’epoca, le ZFU sono state proposte e perimetrate, con tanto di elenchi di sezioni censuarie 2001 allegate, con delibere comunali dell’estate 2008; valutate, ammesse e “priorizzate” dalle Regioni subito dopo; così inviate al Mise e oggetto di relazione al Cipe nell’autunno successivo; approvate appunto dal Cipe nel 2009; oggi (2013-2014), infine, così trasmesse nuovamente al Mise per la gestione della sospirata fase attuativa;

3) i Comuni sono (anche) depositari dei dati catastali, toponomastici, anagrafici, demografici e censuari di ogni epoca o almeno delle più recenti.

Detto questo, e proprio in questo, è agevole a mio avviso trovare la risposta, quantomeno nei casi meno estremi.

Sorvolo sulle ipotesi, talvolta eccepite oggi con sorpresa, di “esclusione” di ZFU in realtà mai proposte dai Comuni o escluse dalle Regioni addirittura 6 anni orsono o ancora di “esclusione” di aree urbane ufficialmente mai incluse, sin dall’inizio, nelle proposte comunali: il 2008 è ormai lontano e ci sarà sempre qualcuno “un metro fuori”, anche se nelle stesse condizioni di chi è “un metro dentro”,  “ingiustamente” escluso da misure agevolative territorialmente mirate.

Si pone più concretamente, per esempio, il problema di perimetrazioni oggi  (2014) ufficializzate dal Ministero, ma differenti rispetto a quelle proposte e pubblicizzate dai Comuni (2008) e note alla cittadinanza, per esempio perchè “mancano” una o più sezioni censuarie.

Ipotesi: si sono “persi” dati nei vari passaggi dal 2008 al 2014 oppure le perimetrazioni proposte dai Comuni nel 2008, per qualche motivo, non sono state esattamente e in toto approvate dalle Regioni, che le hanno trasmesse così (eventualmente) modificate al Mise e quindi al Cipe? O, ancora, quella sezione censuaria manca in realtà sin dall’inizio in allegato alla delibera comunale, primo e unico provvedimento ufficiale di riferimento?

In tutti i casi, non pare impossibile che, da parte di chi ne ha interesse e gode dei necessari canali istituzionali informativi, si facciano le opportune verifiche per correre ai ripari, sempre se ancora consentito a distanza di tanto tempo da provvedimenti (comunque all’epoca pubblici) che oggi, trascorsi ormai 6 anni e “scoperto” il problema, sono probabilmente immodificabili e inoppugnabili.

Altre questioni spesso dibattute sono quelle che vertono sulle aree urbane di confine o sulle vie che attraversano più sezioni censuarie e/o che sono in parte fuori ZFU, sugli indirizzi “s.n.c.” o sugli itinerari di sezione Istat che non indicano i numeri civici o ancora sulle variazioni intervenute negli anni nella toponomastica o nelle sezioni censuarie (frazionamenti, fusioni, soppressioni e cambi di numero rispetto al 2001).

Comprensibile è l’incertezza che tali problemi ingenerano nell’imprenditore che intende chiedere l’accesso alle agevolazioni.

Ma non pare impossibile, nemmeno in questi casi, procedere ad un incrocio di dati e attestare (o meno), da parte di chi ne ha il ruolo istituzionale e gli strumenti tecnici, che la via X civico Y (eventualmente già via Z nel 2008 o prima), oggi ricadente in sezione censuaria 2011 n. A (eventualmente nel 2001 diversamente identificata come sezione censuaria n. B, cioè quella che appare in elenco allegato alla delibera comunale del 2008 come oggi reso pubblico e ufficiale dal Mise), rientra per tale ultima ragione nella ZFU.

La quale, peraltro, è anche e pur sempre in definitiva una realtà fisica.

Troppo facile?

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itinerari di sezione, il comune di vibo valentia informa

11 marzo 2014

In vista dell’incontro-dibattito di giovedì prossimo, 13 marzo, segnalo che il Comune di Vibo Valentia ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, uno per uno, gli “itinerari di sezione” dal Censimento Istat 2001, per consentire ad ogni interessato, fatto il dovuto confronto con la planimetria anch’essa disponibile, di verificare se l’indirizzo dell’impresa è incluso o meno in Zona Franca Urbana (cioè, in una delle sezioni censuarie 2001 che la compongono e il cui elenco ufficiale è stato reso noto dal Ministero dello Sviluppo Economico).

Emerge, giorno dopo giorno, la difficoltà di molti Comuni nel dare risposte certe e definitive al cittadino/impresa, che chiede informazioni in merito alla propria effettiva ubicazione in ZFU.

Difficoltà talvolta giustificate (variazioni e novità intervenute nella toponomastica; assenza di numeri civici in vie che attraversano i confini delle sezioni o della ZFU; sezioni modificate nel 2011 e così via), talvolta no (sono stati i Comuni infatti a comunicare nel 2008 l’elenco delle sezioni censuarie 2001 e i confini della ZFU, sono i Comuni a conoscere la toponomastica aggiornata e a poter certificare l’appartenenza di un indirizzo all’una o all’altra sezione censuaria 2001, anche ed eventualmente in futuro, quando il Ministero dello Sviluppo Economico procederà alle opportune e auspicabili verifiche).

L’informazione fornita al pubblico dal Comune di Vibo Valentia è dunque un segnale positivo.

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13 marzo, finalmente anche a vibo valentia

7 marzo 2014

convegno vv

Incontro-dibattito sulla ZFU.

13 marzo 2014, ore 10.30, Sala Consiliare del Comune di Vibo Valentia.

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