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fruizione delle agevolazioni per i soci delle società di persone e di capitali “trasparenti” (aggiornamento)

5 settembre 2014

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/e del 24 dicembre 2013, emanata in riferimento alla ZFU de L’Aquila ma da adottare a riferimento anche per la ZFU delle Regioni Convergenza e del Sulcis Iglesiente

Per le società di persone e le società di capitali “trasparenti”, la società è tenuta a determinare, secondo le regole disposte dal citato articolo 6 del decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso “per trasparenza” a ciascun socio […] l’esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali “trasparenti” si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società, pertanto, si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci […]. Al fine di consentire ai soci di poter fruire – mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 “telematico” – dell’esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputatogli per trasparenza dalla società partecipata, è necessario che quest’ultima comunichi al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del medesimo Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile on line un modulo di istanza per la comunicazione dei dati identificativi dei soci di società trasparente, ovvero un file in formato .pdf interattivo da compilare e firmare digitalmente e inviare via PEC a dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Per utilizzare l’agevolazione, i soci devono indicare il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici nella sezione “contribuente” del modello F24; il codice fiscale della società  beneficiaria dell’agevolazione dovrà essere indicato nel campo  denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o  curatore fallimentare” e nel campo successivo, denominato “codice  identificativo”, dovrà essere indicato il codice 62.

(info e contatti: posta@studiolegaleiemma.it )

(partecipazione e aggiornamento: Zone Franche Urbane su Facebook )