Posts Tagged ‘zona franca’

tutto è bene quel che finisce bene

22 novembre 2013

Nella seduta 08.11.2013, come da normale procedura, il Mise ha reso al Cipe, che ne ha preso atto, informativa sul quarto aggiornamento al PAC.

Il Piano, come annunciato in premessa alla Circolare n. 32024 del 30 settembre 2013, nell’ambito di una ulteriore e probabilmente definitiva riprogrammazione del fondi strutturali 2007-2013, individua ora, in accordo con la Regione Puglia, nuove risorse a copertura delle agevolazioni nelle 11 ZFU pugliesi, escluse (per intenzioni espresse dalla stessa Regione) dalle previsioni del D.M. 10 aprile 2013.

Questa volta non si dovrebbe cambiare idea sulla fonte delle coperture e non rimane che attendere il D.M. corretto e aggiornato e i bandi ministeriali, per tutti.

Tutto è bene quel che finisce bene.

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le osservazioni dell’ordine dei consulenti del lavoro sulle agevolazioni ai professionisti in zona franca urbana

23 ottobre 2013

Dai un’occhiata al Tweet di @roccoiemma: https://twitter.com/roccoiemma/status/392979403824975872

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zone franche urbane in calabria, impressioni di ottobre

16 ottobre 2013

Ho avuto l’opportunità di partecipare attivamente al seminario sulle Zone Franche Urbane, organizzato il 15 ottobre scorso a Lamezia Terme da Anci e Regione Calabria, alla presenza degli esponenti politici, istituzionali e tecnici di alcuni, purtroppo non tutti, dei Comuni calabresi interessati (e spero di aver dato il mio piccolo contributo per una più ampia condivisione della disciplina agevolativa, della quale ritengo che anche i Comuni, a cui il cittadino-impresa in prima battuta si rivolge per informazioni, debbano almeno in linea di massima occuparsi, visto che si parla anche di IMU e addizionali IRPEF).

Di sicuro interesse, generale e locale, le novità e le conferme pubblicamente emerse:

1) il 24 ottobre prossimo scadranno i termini per le comunicazioni delle Regioni al Ministero dello Sviluppo Economico (su risorse proprie a maggior copertura delle agevolazioni concedibili e su riserve finanziarie di scopo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 10 aprile 2013), finalizzate all’eventuale “personalizzazione” dei bandi ministeriali;

2) l’emanazione dei bandi (per la totalità delle ZFU o per Regione o anche per una o più aree) è prevista certamente entro la fine dell’anno e sono allo studio modalità e soprattutto tempistica (diverse scadenze e scaglioni?) per garantire il buon andamento dell’operazione, essendo previsto l’invio delle istanze per mezzo telematico;

3) dall’emanazione dei bandi, sarà fissato un termine non inferiore a 90 giorni per la preparazione e l’invio delle istanze;

4) tenuto conto dei tempi a disposizione (o comunque della possibilità di una riapertura dei termini), è allo studio l’ipotesi di rientro tra le ZFU calabresi della Città capoluogo di Catanzaro, presumibilmente secondo la procedura “d’iniziativa regionale” consentita dall’art. 37 del D.L. n. 179/2012 e/o secondo l’esempio pugliese;

5) nuovi scenari, per quanto concerne le risorse eventuali delle Regioni e appunto alla luce del caso-Puglia, potrebbero a breve aprirsi grazie all’ulteriore “ultimissimo” (“ultimo” era il precedente) aggiornamento del Piano di Azione Coesione (riprogrammazione fondi strutturali 2007-2013);

6) il riparto delle coperture alle esenzioni (secondo i criteri recati in delibera Cipe n. 14/2009), comunicato dal M.I.S.E. alla Regione Calabria nello scorso mese di luglio, prevede risorse per singola ZFU da un minimo di euro 6,5 milioni circa (per Vibo Valentia e Corigliano) a un massimo di oltre 10 milioni di euro per Crotone.

Ma il decisivo contributo tecnico dell’Anci (Francesco Monaco, responsabile Area Mezzogiorno) e del Ministero dello Sviluppo Economico (Nicola Buonfiglio, Invitalia – M.I.S.E.) ha offerto ai Comuni l’imperdibile occasione per una pressante richiesta di informazioni e notizie, soprattutto per quanto concerne il ruolo, in questo frangente, degli enti locali.

Le risposte, più che esaustive, fermo restando che le perimetrazioni delle ZFU (per zona censuaria) sono e restano quelle proposte (dai Comuni) e ammesse tra il 2008 e il 2009, hanno posto in luce l’importanza fondamentale degli enti locali tanto in fase di informazione e divulgazione presso gli attori, quanto in fase di guida della misura agevolativa nella direzioni dalle stesse amministrazioni tracciate, in termini di sviluppo e vocazione delle aree individuate.

“Sì, ma come?”.

L’incontro di Lamezia Terme pare e si spera possa essere il primo di una lunga serie, in collaborazione tra Anci e Regione Calabria, di iniziative di orientamento finalizzate a dare risposta veloce e concreta e seguito pratico ai dubbi posti.

La mia impressione sul punto, però, per quanto possa contare, è che i Comuni calabresi stiano in qualche modo sottovalutando il proprio stesso operato.

Se così non fosse, infatti, sarebbe di difficile comprensione la ragione per cui non si possa stabilire quantomeno un punto di partenza operativo nelle proposte di individuazione e perimetrazione di Zone Franche Urbane deliberate nel 2008!

E’ certamente vero che da allora molte cose possono essere cambiate (definitiva attuazione o fallimento di programmi e iniziative all’epoca in corso; nuovi problemi socio-economici; nuovi assetti demografici; avanzamento o arretramento dal punto di vista strutturale e infrastrutturale e così via), ma le delibere comunali del 2008 e le relazioni allegate, previo inevitabile aggiornamento, contengono già, quantomeno a livello di primo spunto, una risposta ai dubbi posti a Lamezia Terme.

E’ in quelle delibere, alcune delle quali straordinariamente argomentate e dettagliate, che i Comuni calabresi hanno descritto la vocazione del territorio indicato e hanno esplicitato intenzioni e ipotesi operative per favorirne la realizzazione, in considerazione delle specifiche esigenze e alla luce di programmi di spesa in corso; è lì che vengono individuate le strutture tecniche interdisciplinari competenti per l’orientamento alle imprese, per la gestione in loco della misura, per il censimento degli immobili disponibili e/o per il monitoraggio dei risultati; è lì che si propone il coinvolgimento e il coordinamento col mondo dell’impresa, del lavoro, del sociale; è lì che vengono già configurati staff tecnici e luoghi virtuali o reali di incontro tra domanda e offerta; è lì che si attribuiscono competenze, anche ai fini di una necessaria attività di marketing territoriale rivolta all’esterno, onde evitare che il tutto si traduca e si riduca a un fenomeno di trasferimento di sedi e uffici nell’ambito della stessa area urbana; è lì che si fa riferimento ad altri interventi che, sovrapponendosi alle esenzioni, possono e devono valorizzare gli automatismi fiscali per scopi sociali, per la lotta al degrado e all’esclusione sociale, come insegna il modello francese e come impone l’art. 1, comma 340, della L. n. 296/2006.

Ripartire da quelle proposte e da quelle motivazioni (già positivamente valutate da Regione, Ministero e Cipe), con l’essenziale supporto tecnico dell’Anci, può essere un primo passo, una prima risposta alla domanda “sì, ma come?”.

Il resto è solo, si fa per dire, reperire risorse.

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lamezia terme, novità dal seminario sulle zone franche urbane

15 ottobre 2013

Resoconto dal sito web istituzionale della Regione Calabria.

 

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zfu, seminario a lamezia terme

14 ottobre 2013

Appuntamento il 15 ottobre 2013, ore 9, presso la sede della Fondazione Terina a Lamezia Terme.

zone franche urbane: circolare esplicativa del ministero. le regole.

2 ottobre 2013

Zone Franche Urbane: circolare esplicativa del Ministero. Le regole. (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2013)

Breve commento su Strill.it.

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zfu, la circolare esplicativa del ministero dello sviluppo economico

30 settembre 2013

Imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare n. 32024 del 30 settembre 2013.

Per info: posta@studiolegaleiemma.it

il codice doganale dell’unione e le zone franche

12 settembre 2013

il codice doganale dell’unione e le zone franche

Dal nuovo blog.

zone franche urbane: inizia il countdown. importanti iniziative in sicilia.

4 settembre 2013

zone franche urbane: inizia il countdown. importanti iniziative in sicilia.

seminario di erice, il programma

1 settembre 2013

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seminario tecnico sulle zfu a palermo, il 10 settembre 2013

30 agosto 2013

“Zona Franca Urbana Palermo Brancaccio e Zona Franca Urbana Palermo Porto tra inclusione sociale e sviluppo locale. Agevolazioni fiscali e contributive per le micro e piccole imprese”

seminario sulle zfu a erice, il 6 settembre 2013

29 agosto 2013

Al fine di coordinare le attività di avvio delle Zone Franche Urbane in Sicilia, individuarne le eventuali criticità e concordare con i responsabili politici regionali e nazionali ulteriori misure o interventi a sostegno delle micro e piccole imprese, il Comune di Erice, in collaborazione con l’ANCI, organizza il seminario dal titolo “Gli strumenti a disposizione dei Comuni e delle Imprese per uscire dalla crisi: le zone franche urbane”.

Al seminario che si terrà il giorno 6 settembre 2013 alle ore 9,00 nei locali del Palazzo Sales nel centro storico di Erice, interverrà il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Graziano Delrio.

Evento importantissimo.

latte (non tutto) versato

30 luglio 2013

“Inutile piangere sul latte versato”.

E’ il primo pensiero che viene spontaneo quando oggi, nel 2013, a quasi 7 anni dalla prima norma di legge (L. n. 296/2006) sulle Zone Franche Urbane italiane, questa o quella amministrazione locale, questa o quella associazione di categoria, questa o quella forza politica, lamentano la “esclusione” di un territorio dalle ultime disposizioni normative e attuative in materia di finanziamento delle ZFU in Regioni Convergenza (art. 37 del D.L. n. 179/2012 e D.M. 10 aprile 2013).

Al di là dei casi delle ZFU del centro-nord, di quelle di Puglia e Basilicata e di alcune aspiranti ZFU della Sicilia (situazioni meritevoli ognuna di distinte considerazioni tecniche), è emerso ieri, tra gli altri, il caso di Catanzaro, capoluogo della Regione Calabria,

“Inutile piangere sul latte versato”.

Le procedure infatti erano e sono ben chiare sin dal 2008 (quando finalmente si attuò il dispositivo di legge del 2006, come modificato nel 2007).

All’epoca, spettava ai Comuni proporre l’individuazione e la perimetrazione sul proprio territorio di Zone Franche Urbane, con progetti da inoltrare alle Regioni (che delle proposte avrebbero, come hanno fatto, stilato una graduatoria, con indicazione di quelle prioritarie al Ministero dello Sviluppo Economico, tutto secondo i criteri e i passaggi procedurali fissati dal CIPE con la Delibera n. 5/2008 e dal DPS con la Circolare n. 14180/2008).

Il recente art. 37 del D.L. n. 179/2012 non fa altro che “rifinanziare” alcune (quelle in Regioni Convergenza) delle ZFU in origine in graduatoria, anche di quelle allora non ammesse alla copertura delle agevolazioni in Delibera CIPE n. 14/2009.

E’ evidente quindi che, nel 2013, lamentare la mancata individuazione (peraltro imputandola a enti cui non spettava l’individuazione ma, al limite, la successiva selezione) di una ZFU su un territorio per il quale nel 2008 lo stesso Comune interessato non ha formulato alcuna proposta, equivale appunto, tecnicamente (tralasciando cioè ogni considerazione politica che non trova spazio in questo blog), a “piangere sul latte versato”: nel 2008, in Calabria, avanzarono proposte i Comuni di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Rossano e Corigliano (ZFU oggi “rifinanziate” e, si spera, attivate o riattivate).

Ma è davvero ormai tutto versato?

L’art. 37 del D.L. n. 179/2012, in effetti, prevede anche il finanziamento di agevolazioni in ZFU “ulteriori” rispetto a quelle oggetto di valutazione nel 2009, “rinvenienti da altra procedura di cui all’art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

I “novanta giorni” dall’entrata in vigore della L. n. 221/2012 sono oggi ampiamente trascorsi senza che sia stata avviata alcuna procedura ex art. 1, comma 342, della L. n. 296/2006, ma non è assurdo nè impossibile ipotizzare un giorno, su questa base normativa, proroga più proroga meno, una riapertura di termini…

zfu, pubblicato il decreto

12 luglio 2013

 

Il D.M. 10 aprile 2013 è in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 161 11.07.2013).

riferimenti

11 luglio 2013

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Zone franche urbane – Agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese

Zfu di L’Aquila – Imprese ammesse alle agevolazioni, elenco provvisorio

reggio ed altri territori calabresi tra le zone franche urbane. Può essere la svolta.

8 luglio 2013

Reggio ed altri territori calabresi tra le zone franche urbane. Può essere la svolta.

In corso di pubblicazione il D.M. 10 aprile 2013.

ecco la zona franca di gioia tauro

11 aprile 2010

Autorizzata dall’Agenzia delle Dogane il 1° agosto 2003, la Zona Franca di Gioia Tauro, zona franca doganale “non interclusa” ai sensi dell’art.168 bis del Codice Doganale Comunitario approvato con Reg. CEE n.2913/92, modificato dal Reg. CEE n.2700/2000, è finalmente nella lista delle zone franche notificate dagli Stati Membri alla Commissione Europea.

Qui l’elenco: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezones.pdf .

Altra fonte: http://www.confindustriavv.it/generale/il-porto-di-gioia-tauro-zona-franca.html .

( rocco.iemma@tin.it )

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la zona franca in abruzzo: riunione a roma

2 settembre 2009

Zona Franca, Urbana o no? Una o più? E dove? Ai sensi della Legge 77 oppure?

Da Il Capoluogo d’Abruzzo – Il quotidiano web degli aquilani, “Zona Franca: stasera riunione al Ministero con la Regione” :

 

L’Aquila, 2 set – Si parla per la prima volta ufficialmente di “zona franca“, argomento che ha spesso provocato polemiche nelle zone terremotate dell’Abruzzo.
Nel tardo pomeriggio a Roma è prevista una riunione, convocata dal Ministero dello Sviluppo economico, nella quale i vertici dello stesso Ministero e della Regione Abruzzo, con i rispettivi gruppi di lavoro, cominceranno ad affrontare la questione.
Per la Regione parteciperà il direttore degli affari della Presidenza della Giunta, Antonio Sorgi.

La procedura prevede che il Ministero formuli la proposta, per la quale deve sentire la Regione, poi il Cipe approva il documento che deve essere inviato all’Unione Europea.

Nella riunione di oggi si comincerà a parlare del tipo di provvedimento da adottare e della perimetrazione: nei mesi scorsi sono nate due opposte fazioni, una guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, che ha chiesto una zona franca per il Comune dell’Aquila, l’altra, alimentata dai vertici regionali, favorevole a estendere il discorso ai Comuni del cratere sismico.

“Mi auguro che entro novembre si chiuda – ha detto Sorgi, puntualizzando che “il problema tempo è una falsa questione: i termini decorreranno dal giorno del via libera, quindi il periodo di 5 o 14 anni non sarà toccato”.

Le due ipotesi sono zona franca urbana o regime fiscale di incentivazione.

Sull’argomento, “Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”pubblicato su Rete5.tv, giugno 2009.

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche in abruzzo: ma di che stiamo parlando? (versione finale)

26 Maggio 2009

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PREMESSA

Il dibattito sull’istituzione di una o più aree di esenzione fiscale, come strumento agevolativo della ripresa economica delle zone danneggiate dal sisma in Abruzzo, è in corso ormai da settimane e si arricchisce giorno dopo giorno di proposte, rivendicazioni e formule estremamente varie e dall’incerta efficacia e praticabilità.

Si è parlato, non senza fraintendimenti e imprecisioni, di provvedimenti ad hoc; di esenzioni per 5 anni e altre volte per 10 e altre ancora per 4; di estensione delle agevolazioni già previste per le Zone Franche Urbane istituite dalla Legge Finanziaria 2007 ma pure di modifica dei parametri di individuazione delle stesse Zfu per farvi rientrare i territori abruzzesi, anche quelli non urbani; di zone franche nella sola Città de L’Aquila, ricompresa in tutto o in parte, ma talvolta di una o più zone franche, aggettivate come urbane a prescindere dalla localizzazione, da istituire in corrispondenza o all’interno della Provincia e oltre, zone montane comprese. E così via.

Alcune idee sono state recepite nei testi di numerosi e differenti ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge S. 1534 di conversione del D.L. n. 39/2009, cosiddetto “decreto Abruzzo”, che non prevedeva nel testo predisposto dal Governo ipotesi di zona o zone franche.

All’incertezza hanno contribuito la prudenza del Commissario Danuta Hubner, prima, e dello stesso Presidente Barroso, poi, che hanno sottolineato più o meno esplicitamente come l’Unione Europea, pur aperta a ogni valutazione se e quando giungerà alla Commissione la proposta italiana, intenda rispondere all’emergenza innanzitutto con strumenti e fondi già a disposizione e senza alterare la concorrenza tra Regioni, e alcune dichiarazioni su una zona franca comunque diversa dalla Zona Franca Urbana propriamente detta, mentre però il testo normativo che si stava delineando in Aula al Senato, tra emendamenti accolti, respinti e ritirati, andava proprio in questa ultima direzione.

LE ZONE FRANCHE NEL “DECRETO ABRUZZO”

Il 21 maggio 2009, infatti, dopo ore convulse e il parere in extremis da parte della Commissione Bilancio su un “pacchetto” di emendamenti del Relatore, l’Assemblea del Senato approvava il disegno di legge n. 1534, che il 25 maggio 2009 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (assegnato con il n. 2468 alla Commissione Ambiente) con alcune rilevanti modificazioni.

Tra queste ultime, è da segnalare l’introduzione all’art. 10 dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, frutto dell’approvazione di due emendamenti (10.900 già approvato dalla Commissione in sede referente ed emendato e 10.900/1 del Relatore, che modifica il primo).

Una analisi del testo, in attesa della conversione definitiva, può senz’altro contribuire, al di là delle dichiarazioni e di un certo abuso di definizioni, a conoscere quale tipologia di “zone franche” sarà in effetti e realmente possibile individuare in Abruzzo secondo il testo ad oggi approvato (che siano “urbane” o meno, non è particolare di poco conto, atteso che alla denominazione corrisponde una disciplina specifica), in quali ambiti territoriali, a vantaggio di quali imprese, con quali esenzioni, secondo quali parametri di selezione e, tra l’altro, con quali effetti sul dispositivo generale sulle Zone Franche Urbane in vigore, in fase di attuazione in 22 aree urbane già selezionate.

Secondo gli emendamenti approvati: il Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione di Zone Franche Urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340-343 della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche (disposizioni che si applicano per intero, così come dispone il secondo periodo del comma 1 bis), nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 (ovvero i territori comunali interessati “dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado”, elencati nello stesso decreto*); la selezione avverrà in base a parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale “e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”; al finanziamento e per il periodo di vigenza degli incentivi (dunque non più solo per il 2009, come previsto dall’emendamento 10.900 approvato in Commissione) provvederà un apposito Fondo nello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze (quindi non più il Fondo già previsto in Legge Finanziaria 2007 per le Zone Franche Urbane e istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico), con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima (non è specificato se annuale); i commi 1 ter e 1 quater prevedono l’applicazione, in alternativa all’istituzione delle Zone Franche Urbane, di un regime fiscale di incentivazione in materia di imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e imposte sui finanziamenti collegati alla ricostruzione; il comma 1 quinquies, infine, specifica che entrambe le misure, per avere efficacia, devono ottenere la preventiva autorizzazione comunitaria.

ZONE FRANCHE, URBANE O NO? AMBITI TERRITORIALI, IL PROBLEMA E L’IMPORTANZA DEI PARAMETRI

Le uniche “zone franche” previste dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo”, allo stato dei lavori parlamentari, non sembrano configurarsi come “zone franche ad hoc” ma come Zone Franche Urbane a pieno titolo, diverse da quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche, solo per alcuni dettagli tecnici e per la considerazione degli effetti del sisma ai fini della selezione.

Il comma 1 bis dell’art. 10, per come approvato dall’Assemblea del Senato, dispone infatti l’individuazione, ad opera del Cipe (considerati anche gli “effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”, su proposta del Mise e sentita la Regione Abruzzo), di “zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”; secondo lo stesso comma 1 bis “alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006”: pare quindi che si possa affermare, testo alla mano, che le Zone Franche Urbane di cui al “decreto Abruzzo”, modificato e in corso di conversione, sono previste a vantaggio di “circoscrizioni o quartieri delle città” (art. 1, comma 340, della Legge Finanziaria 2007, richiamato appunto dal comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”).

L’assunto sembrerebbe trovare conferma nel fatto che l’individuazione sarà “nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto” (ancora al citato comma 1 bis): le Zone Franche Urbane potranno quindi essere individuate non in corrispondenza di interi territori sovra-comunali, provinciali o comunali, ma solo “nell’ambito”, si riporta testualmente, di questi ultimi.

Tutto ciò, prosegue il primo periodo del comma 1 bis, “in deroga al requisito demografico” contemplato dall’art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, ovvero il limite massimo di 30.000 abitanti per Zona Franca Urbana (sancito al comma 340): le Zone Franche Urbane “abruzzesi”, cioè, a differenza di quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, potranno contare più di 30.000 abitanti.

Ora, se è vero che le Zone Franche Urbane, ad una interpretazione rigorosa del testo (“nell’ambito”), potranno riguardare solo quartieri o circoscrizioni di Comuni siti in Provincia de L’Aquila e inclusi nell’elenco di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, l’unico Comune tra questi che potrà avvantaggiarsi della deroga è quello de L’Aquila, che al Censimento 2001 conta circa 68000 residenti.

Ciò non significa, è il caso di precisare, che le Zone Franche Urbane previste dal “decreto Abruzzo” potranno essere istituite solo a L’Aquila, ma che solo L’Aquila, per oggettivi requisiti demografici, potrebbe beneficiare della deroga.

Resta al momento ignoto se l’individuazione e la perimetrazione da parte del Cipe avverrà con il coinvolgimento dei singoli comuni, se saranno valutati progetti di ricostruzione e di riqualificazione e se saranno previsti anche limiti demografici minimi, come nel caso delle Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche: per queste ultime, i provvedimenti del Cipe e del Mise-Dps prevedono che le aree individuate, in Comuni non al di sotto dei 25000 abitanti, non possano contare meno di 7500 abitanti e comunque non più del 30% della popolazione comunale; tali limiti, ove riportati al caso abruzzese, vanificherebbero di tutta evidenza la deroga al limite dei 30000 abitanti (una Zfu con popolazione superiore a 30000 non potrebbe comunque essere individuata a L’Aquila, in quanto oltre il massimo del 30% della popolazione comunale) e limiterebbero la potenziale individuazione di Zone Franche Urbane su gran parte dei Comuni interessati, in quanto ampiamente al di sotto dei requisiti demografici (anche se va detto, in ossequio alla storia e alle finalità dell’istituto Zfu, che piccoli comuni in zone rurali o montane di urbano avrebbero ben poco).

E’ da chiedersi se il “modello Zfu” sarà adottato e adattato in tutto e per tutto al caso abruzzese e quali questioni siffatta soluzione può sollevare, considerato poi il richiamo che il “decreto Abruzzo”, pur avendo già disposto sul ruolo del CIPE, fa (anche) al comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (e quindi alle procedure di individuazione, perimetrazione e allocazione delle risorse già attuate per le Zone Franche Urbane “ordinarie”), ma è auspicabile, per ovvie ragioni di urgenza e celerità, una procedura di individuazione e perimetrazione diversa e più rapida, con distinti provvedimenti e procedimenti, attraverso criteri e con limiti e parametri necessariamente speciali, in quanto eccezionale è la situazione (e lo stesso valga per i decreti ministeriali su limiti, modalità, massimali e condizioni delle agevolazioni fiscali e contributive, di cui al comma 341 e al comma 341 quater dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, anch’essi richiamati).

Si pone allora il problema dei “parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale” in base ai quali dovrebbe avvenire la selezione, della fonte statistica e dei tempi della raccolta dei dati che, al di là di quanto valutabile a occhio nudo, qualifichino e quantifichino tali fenomeni di degenerazione economica, urbana e sociale e la connessione di questi con l’evento calamitoso.

L’Aquila, per esempio, quand’anche avesse presentato una proposta progettuale, non sarebbe stata ammessa tra le 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” in quanto recante un tasso di disoccupazione inferiore, sì, a quello nazionale, ma secondo la fonte Istat Indagine sulla forza lavoro 2005, come da provvedimenti attuativi ai sensi del comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive modifiche: sarà arduo compito del Cipe, oggi, individuare parametri e criteri secondo una fonte aggiornata e ugualmente attendibile sulla situazione a seguito del sisma e a poche settimane dallo stesso.

Non si dimentichi che è proprio nella motivazione della proposta, formalizzata in dati statistici trasparenti e obiettivi che rivelino la necessità e l’utilità dell’intervento (che non a caso, per le 22 Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche, è ritenuto sperimentale), che deve individuarsi l’elemento decisivo ai fini dell’approvazione comunitaria, soprattutto in virtù delle posizioni assunte dai rappresentanti dell’Unione Europea in visita in Abruzzo e più ancora alla luce degli ulteriori interventi attuati e da attuare e della possibilità di adottare strumenti e misure già in vigore.

E’ legittimo presumere, per lettera e ratio della norma ma anche per favorire l’autorizzazione comunitaria nel rispetto della concorrenza tra Regioni, che rimarranno esclusi quei “territori comunali” non urbani, prima di tutto, e che non abbiano subito effetti “sul tessuto economico e produttivo” (le esenzioni avvantaggiano le imprese, non le famiglie, o almeno non direttamente) e nei quali il sisma abbia procurato, per esempio, danni materiali (insufficienti a motivare nuove agevolazioni fiscali e contributive in Zona Franca Urbana e semmai possibile oggetto di misure già in vigore) ma non generato fenomeni di degrado sociale e urbano (nel caso delle Zfu “ordinarie”, a titolo esemplificativo: disoccupazione, bassa scolarizzazione, microcriminalità).

SOGGETTI

Stante il richiamo al comma 341 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, a usufruire delle esenzioni saranno solo le piccole e le micro imprese (dunque non le medie, come da più parti annunciato) “come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”: è piccola impresa quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; è micro impresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 341 ter dell’art. 1 della L. n. 296/2006, anch’esso richiamato dal “decreto Abruzzo”, sono comunque escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

QUALI AGEVOLAZIONI E PER QUANTO TEMPO, IMPRESE NUOVE E IMPRESE ESISTENTI AL 6 APRILE 2009, ADEGUAMENTO DEL DISPOSITIVO ZFU

Anche la durata e la tipologia di agevolazioni fiscali e contributive, così come i limiti per le imprese esistenti, sono già definite, ancora grazie al richiamo al comma 341 e al comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche.

Secondo il comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”, però, “il termine del 1º gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione “a decorrere dall’anno 2008″ di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione “a decorrere dall’anno 2009″.”

Quanto appena sopra, si legge in un Dossier del Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, ha il fine “di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma”.

Certamente logico e sensato è che il termine iniziale per l’installazione di nuove imprese ai fini delle esenzioni, nel caso abruzzese, sia da individuarsi alla data del sisma.

Le piccole e micro imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 potrebbero beneficiare di:

a) esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta e esenzione limitata, nei successivi periodi, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento; fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’Ici, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attivita`, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

L’esonero dal versamento dei contributi spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Ai sensi del comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche (e come adeguato dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo” approvato dal Senato), le imprese già esistenti (cioè “che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009”) fruirebbero invece delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” (limite di 200000 euro in 36 mesi).

IL FONDO

Secondo il comma 1 bis, “per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro”.

Come osservato dal Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, “andrebbe chiarito se la dotazione cui fa riferimento la norma debba intendersi riferita a ciascun anno ovvero sia attribuito al complessivo periodo interessato dall’agevolazione fiscale e contributiva”.

Per quanto concerne l’ammontare (tema di grande attualità e partecipazione), in linea con la prevalente interpretazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 si può con qualche margine di fondatezza chiarire (fino a smentita e interpretazione autentica) che le risorse di cui si tratta sono a copertura delle sole esenzioni a imprese quasi sempre micro (essendo peraltro gli interventi infrastrutturali, strutturali e in generale di ricostruzione oggetto di altre misure di finanziamento e di agevolazione).

Se così è, senza entrare nel merito del confronto pubblico in corso, non può stabilirsi con esattezza se 45 milioni siano sufficienti o meno a coprire le esenzioni finchè non sarà noto il numero delle Zone Franche Urbane abruzzesi, tenuto conto anche del numero di micro e piccole imprese esistenti.

Si rilevi soltanto, ferma restando l’eccezionalità della situazione socio-economica contingente in Abruzzo, che per la copertura delle esenzioni nelle 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” è stato fino ad oggi ritenuto sufficiente uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro.

(NON) CONCLUSIONI

L’analisi della norma proposta non può non indurre a qualche riflessione tecnica e neutrale sulla piena applicabilità e sull’intensità/estensione dell’efficacia nel caso abruzzese, che richiede interventi celeri nell’emergenza per la ricostruzione del pre-esistente in aree vaste solo in parte urbane e con varia vocazione e demografia, di uno strumento per sua genesi e per suo spirito (ma soprattutto per dettato normativo) destinato alla ripresa sociale, economica, culturale, urbanistica di quartieri e circoscrizioni degradate delle Città, che necessitano di nuova impresa e nuova occupazione ma anche di progetti di riqualificazione dell’esistente.

Ciò significa individuare aree con potenzialità di sviluppo e ripresa, di nascita e rinascita di micro e piccole imprese, a seconda della vocazione o dei settori storicamente favoriti da questa forma di fiscalità di vantaggio mirata, con quel che ne consegue sotto il profilo della localizzazione tra centri e periferie urbane e dell’articolato rapporto con l’opera di pianificazione in corso, quantomai complessa nella situazione in cui versa soprattutto L’Aquila, che vedrà inevitabilmente sconvolti gli assetti e gli equilibri urbani.

E’ probabile che la scelta sia stata dettata dal favore della Commissione Europea, a certe condizioni, nei riguardi del modello Zfu di derivazione francese e che a tal fine si intenda adattare la disciplina prevista in Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, includendo nel contempo nella previsione del “decreto Abruzzo” quei requisiti che rendono le Zfu ammissibili (per esempio i parametri oggettivi socio-economici e demografici).

Ma se il problema dei criteri e dei parametri di individuazione e perimentrazione nel caso particolare e dei tempi dell’iter attuativo può essere superato dall’azione positiva del Cipe, emerge d’altro canto la necessità di reperire, elaborare e porre in relazione tra loro dati statistici aggiornati e rivelatori del disagio socio-economico come generato dal sisma e dell’utilità/potenzialità di uno strumento quale il sistema di agevolazioni in Zona Franca Urbana infra-comunale nella situazione creatasi in Abruzzo a causa del terremoto.

In altre parole, il rischio è che, alla comprensibile ricerca del consenso comunitario su una formula di successo (in Italia, al momento, solo mediatico e politico), si pervenga ad una soluzione di compromesso tra strumenti esistenti e auspicati, misure per lo sviluppo e misure per la ricostruzione, con finalità e principi diversi, magari compatibili e sovrapponibili allo scopo prioritario della ricostruzione, ma con risultati non in linea con le attese, tutt’altro che univoche, delle stesse istituzioni proponenti e nemmeno tanto scontati al vaglio della Commissione Europea.

V’è da chiedersi poi se non fosse più semplice, piuttosto che dar vita a interferenze tra i due dispositivi con adeguamento di termini e rinvii, prevedere tout court l’estensione delle medesime agevolazioni alle aree abruzzesi.

Sullo sfondo, la prudenza delle autorità comunitarie giunte a L’Aquila e, più in generale, il rigore dell’Unione Europea in materia di fiscalità di vantaggio, di tutela della concorrenza, di uso degli strumenti di aiuto e sostegno in vigore.

Forse consapevole di questi ed altri aspetti problematici, il legislatore propone ai commi 1 ter e 1 quater dell’art. 10 del D.L. n. 39/2009 un regime fiscale alternativo di incentivazione.

*In Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; in Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia; in Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Pubblicato su Rete5.tv

“Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”, giugno 2009

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

una zona franca per l’abruzzo

19 aprile 2009

Nelle ultime ore e in vista dei provvedimenti urgenti che saranno emanati dal Governo nei prossimi giorni, prende corpo l’ipotesi di adottare, tra le altre, misure di fiscalità di vantaggio mirata in favore delle aree colpite dal terremoto di inizio aprile, in particolare L’Aquila e i Comuni della provincia.

Tra le prime proposte in tal senso, sono giunte quelle della Uil e dell’On.le Sergio D’Antoni, responsabile per il Mezzogiorno del Partito Democratico e già Vice Ministro dello Sviluppo Economico alla cui iniziativa si deve, in massima parte, l’introduzione delle Zone Franche Urbane in Italia nel 2006.

Si è parlato di adozione del modello Zfu e persino di individuazione di una Zona Franca Urbana sull’intero territorio de L’Aquila e dintorni e di un aggiornamento dei criteri e dei parametri di selezione perchè ciò sia possibile.

La soluzione, in verità, appare di difficile applicazione e di incerta portata effettiva, ove si intenda far rientrare L’Aquila tra le Zone Franche Urbane oggi istituite ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche e dei provvedimenti del Cipe e del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo: al di là della modifica dei criteri, dei decreti attuativi ancora in istruttoria e del problema delle risorse, su cui non mancano in queste settimane confusione e attesa, basti pensare che solo quartieri e circoscrizioni possono essere Zone Franche Urbane e non interi territori comunali; o al fatto che destinatarie delle misure agevolative in Zona Franca Urbana sono solo micro e piccole imprese, e non direttamente privati cittadini e famiglie; oppure ancora al novero delle esenzioni e alle condizioni cui sono subordinate; o infine al carattere non urbano ma rurale di molti centri colpiti dal tragico evento, con quel che ne consegue sotto il profilo socio-economico.

Più opportuno e rapido, ferma restando la bontà dell’idea di fondo e data la straordinarietà del caso specifico, pare percorrere la via di un provvedimento ad hoc, su quale territorio si vedrà, per la cui ammissibilità sembra che il Governo, per tramite del Ministro Ronchi, si sia già attivato presso l’Unione Europea: così gli interventi del Ministro Tremonti durante un meeting dell’Aspen Institute a Berlino, del Ministro Scajola a Brescia e del Direttore della Confcommercio de L’Aquila, che ha parlato di esenzioni per cinque o dieci anni, di “abolizione delle tasse universitarie” e, in generale, di agevolazioni alle famiglie che il dispositivo sulle Zone Franche Urbane allo stato non prevede.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zone franche urbane in calabria, presente e futuro

15 novembre 2008

A poche settimane dall’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e quando ancora sono in corso i lavori del Cipe per l’approvazione definitiva e per l’allocazione delle risorse, alcune possibili novità legislative e il dibattito politico locale offrono lo spunto per qualche riflessione sul futuro delle Zone Franche Urbane calabresi e dei progetti esclusi dalla sperimentazione, con particolare attenzione al caso di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Lo scorso 8 ottobre, il Consiglio Regionale della Calabria approvava un ordine del giorno con lo scopo dichiarato di impegnare “la Giunta regionale a provvedere – con proprie risorse – per le due aree franche che sono rimaste fuori, e cioè le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria”.

L’ipotesi di un’estensione del dispositivo vigente per iniziativa regionale è tutta da vagliare, in quanto non prevista dall’attuale normativa.

E a proposito dell’idea, più volte avanzata in questi anni, di istituzione di Zone Franche Urbane direttamente da parte della Regione, vi sarebbe da chiedersi, nell’attuale assetto costituzionale e allo stato della legislazione tributaria, se le regioni abbiano davvero il potere di disporre esenzioni da tributi nazionali; se esse abbiano davvero l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria per attuare forme di fiscalità di vantaggio su base territoriale, eventualmente anche solo su tributi propri. E sarebbe opportuno chiedersi con quali fondi, nel caso, si potrebbe provvedere alla copertura. Oppure ancora, se le vie eventualmente percorribili, nello scenario più ottimistico, non sarebbero comunque in contrasto con i limiti comunitari agli aiuti di Stato, con il divieto di predeterminazione verticale delle aree e con i principi di libera concorrenza.

La risposta a tali domande, in verità domande retoriche, rischia di relegare il provvedimento della Giunta Regionale, oggetto e finalità dell’ordine del giorno, a mero atto di indirizzo e posizione politica, così come la deliberazione del 2007 che stabiliva l’impegno della Regione Calabria a individuare e finanziare altre tre aree, una per ogni provincia esclusa, e individuava Crotone e Lamezia Terme quali Zone Franche Urbane prioritarie, senza però che fossero stati redatti i progetti e senza che fossero ancora stati resi noti i parametri e i criteri, dunque in via discrezionale e predeterminata, comunque tecnicamente non vincolante.

In questi giorni, è inoltre all’esame del Senato il Ddl Sviluppo, il cui art. 3, al comma 4, delega il Cipe “ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale”.

Stando agli intendimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, espressi in agosto, incrementare progressivamente la distribuzione territoriale delle Zone Franche Urbane equivale innanzitutto a rendere la misura agevolativa più accessibile a quelle aree urbane disagiate del Nord Italia, escluse dalla prima fase sperimentale in quanto appartenenti a territori comunali invece agiati e dunque non ammissibili in prima battuta: non a caso, il documento di sintesi pubblicato il 6 novembre 2008 sul sito del Ministero parla di “estensione, mediante l’individuazione di nuovi criteri ad opera del CIPE, a tutti i territori nazionali che presentino particolari situazioni di degrado”.

Non è invece dato sapere se in futuro saranno ancora decisive le priorità indicate dalle regioni o non piuttosto, come forse sarebbe più coerente con il dettato normativo, gli indici di disagio delle singole aree e la bontà oggettiva dei singoli progetti.

Né sappiamo ancora se vi sarà un minimo o un massimo per Regione e, dunque, la certezza che almeno una o due o tre nuove Zone Franche Urbane in Calabria saranno istituite, non tralasciando nemmeno la voce in capitolo del Comune di Cosenza, non citato nell’ordine del giorno ma la cui proposta nella prima graduatoria regionale risulta migliore di quella di Reggio Calabria.

Tutto ciò significa che le amministrazioni oggi escluse, Cosenza compresa, e che dovessero riproporsi alla prevista prossima selezione, potrebbero dover concorrere con amministrazioni del Nord Italia, in grado di individuare Zone Franche Urbane in aree particolarmente disagiate rispetto ad altre invece agiate nello stesso territorio comunale: risalendo allo spirito originario della norma, le nuove proposte potrebbero così risultare anche più efficaci rispetto a quelle avanzate dai Comuni del Mezzogiorno, dato che lo scopo di favorire quartieri particolarmente svantaggiati è più ovvio da perseguire laddove il divario socio-economico tra quartieri è maggiore, che non laddove disoccupazione ed esclusione sociale sono diffusi e il divario tra circoscrizioni è inferiore.

E ancora, non è da escludere che anche le amministrazioni di alcune grandi città, che non sono state ammesse o che non hanno presentato progetti per la prima fase sperimentale, decidano di formulare le proprie proposte di individuazione di Zona Franca Urbana, divenendo concorrenti forti proprio in virtù dello spirito e delle finalità del dispositivo che ben si attagliano alle grandi realtà urbane, come autorevolmente posto in luce da Luca Bianchi, economista e vicedirettore Svimez, sul Corriere del Mezzogiorno Economia del 13 ottobre 2008.

In questo quadro normativo e di fatto, presente e futuro, sarebbe davvero poco opportuno che le amministrazioni calabresi non ammesse oggi dal Ministero si affidassero per l’avvenire a dichiarazioni di intenti e ad atti perfettamente legittimi e magari politicamente efficaci, ma formalmente non in grado di garantire che le Zone Franche Urbane siano cosa fatta.

Da un lato è vero che, alla prima prova, i parametri e i criteri di selezione indicati dal Cipe e dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo tra gennaio e giugno hanno lasciato alle regioni un margine di discrezionalità non indifferente, tanto che la Regione Calabria, questa volta motivando in base a calcoli, nell’agosto del 2008 ha confermato il proprio indirizzo politico del 2007, attribuendo priorità ai progetti di Crotone e Lamezia Terme.

Ma dall’altro i Comuni proponenti non potranno non tener conto dei possibili mutamenti dello scenario, che impongono lo studio per tempo e la redazione di proposte migliori, più approfondite e quindi più efficaci.

Ciò vale per il Comune di Vibo Valentia, che nel luglio scorso ha formulato una proposta politicamente forte e significativa sulle Marinate ma che probabilmente avrebbe potuto individuare aree con maggiori indici di disagio; e vale per il Comune di Reggio Calabria, che ha formulato una proposta addirittura inammissibile per mancanza dei requisiti e un’altra invece debole sotto il profilo degli indicatori di crisi socio-economica e dei programmi di intervento pubblico a integrazione e potenziamento.

In conclusione, fatta salva la legittimità di ogni azione politica a qualsiasi livello, è sul piano tecnico che Vibo Valentia e Reggio Calabria dovranno impegnarsi per dare anima e corpo a un nuovo progetto, se ancora interessate all’attuazione delle agevolazioni in Zona Franca Urbana.

Non certamente individuando a priori, per qualsivoglia ragione simbolica, politica o campanilistica, l’area da identificare, né confermando tout court le prime proposte, ma semmai selezionando la zona solo a seguito di una ricognizione di dati statistici in grado di rilevare, con l’oggettività dei numeri, dove vi è maggiore disagio, cioè reale esigenza della misura, e quindi maggiori possibilità di successo.

Pubblicato su Strill.it, quotidiano in tempo reale.

“Lo Stretto e le Zone Franche Urbane”, novembre 2008.

zone franche rurali, perchè no?

12 novembre 2008

In Francia esistono le Zones de Revitalisation Rurale, introdotte nel 1995 e comprendenti comuni con un basso numero di abitanti, con scarsa popolazione attiva e con vocazione agricola. Al loro interno si attuano misure fiscali agevolative di varia tipologia e interventi pubblici a sostegno e in sussidio dell’iniziativa privata per la conservazione delle attività agricole e lo sviluppo di artigianato e agriturismo. Lo scopo è evidentemente quello di favorire i territori svantaggiati dalla distanza, dalla collocazione geografica e dalla incapacità di attrarre sviluppo, per ciò stesso in fase di spopolamento e invecchiamento. Secondo gli ultimi rilievi, a oltre dieci anni dalla loro istituzione, le Zones de Revitalisation Rurale sembrano dare buoni frutti sotto il profilo della nascita di nuove imprese e della distribuzione sul territorio nazionale del turismo ambientale, oggi più diffuso e diffuso più ampiamente.

In Belgio, in particolare nella regione vallone, un “piano Marshall” del 2005, poi corretto con successivi decreti del 2006 e del 2007, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Locali anche in territori extraurbani, perciò definite Zones Franches Rurales, in comuni caratterizzati da scarsa densità abitativa, problemi di isolamento, difficoltà socio-economiche, criticità in tema di servizi essenziali, di disoccupazione, di reddito medio dichiarato, soggetti svantaggiati, condizioni abitative precarie.

In Italia, dal recente e ancora attuale dibattito sulle Zone Franche Urbane è emersa l’esigenza da parte di numerose amministrazioni, escluse sulla base dei parametri, di usufruire di forme di fiscalità di vantaggio territoriale per la crescita, il rilancio di territori non urbani ma non per questo meno bisognosi di interventi.

Sempre più di frequente si invocano esenzioni a livello locale per il turismo, in qualche caso si propone l’estensione dei benefici in Zona Franca Urbana a diversi contesti. Numerose sono poi le proposte e i disegni di legge per l’istituzione di zone franche in piccoli comuni svantaggiati, per esempio quelli situati al confine con province e regioni a statuto autonomo e speciale e con territori che godono di una fiscalità vantaggiosa o di migliori condizioni economiche.

Se ne discute in Trentino Alto Adige, ma anche in Sardegna e in Valle d’Aosta, dove si ipotizza l’individuazione di Zone Franche Montane.

La complessità dei problemi legati allo spopolamento di campagne e montagne, alla concentrazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e alla trasformazione del mondo agricolo e nel contempo le potenzialità di sviluppo proprie dell’Italia, del suo artigianato, della sua tradizione enogastronomica, della sua agricoltura, inducono ad una riflessione sulla sperimentazione anche in questo ambito di uno strumento finora destinato solo ai quartieri delle città.

Zone Franche Rurali anche in Italia, perchè no?

requisito o non requisito? questo è il problema…

2 settembre 2008

IMHO, affermare che un Comune ha i requisiti per essere inserito nella lista dei 18 comuni titolati ad essere zone franche urbane (sarebbe più corretto dire “a proporre l’individuazione di una zona franca urbana sul proprio territorio, ammesso che un suo quartiere ne abbia a sua volta i requisiti”) e subito dopo rammentare che i dati sulla disoccupazione hanno portato all’estromissione dello stesso, è una contraddizione in termini.

(rif. “Occupazione: Pelino da Ministro Scajola per zone franche urbane“, da Industriale Oggi)

Ad: i requisiti sono espressamente indicati nei provvedimenti del Cipe e del Mise-Dps in materia di Zone Franche Urbane e a questi e solo a questi, ai fini dell’individuazione, bisogna fare riferimento. Pertanto, o ci sono o non ci sono, almeno per quel che riguarda le Zfu. Non avere un tasso di disoccupazione più elevato della media nazionale dovrebbe essere una buona notizia, ma è pur vero che anche in Comuni con bassa disoccupazione vi sono situazioni di grave disagio che meriterebbero, per quanto non si tratti di un concorso a premi, di potere almeno concorrere per sperimentare questa misura agevolativa. Il post che precede riguarda proprio l’ipotesi di una futura (dal momento che a selezione ormai avvenuta non rimane che sperare in una successiva estensione del dispositivo) variazione dei requisiti di ammissione, a beneficio dei Comuni, del Nord Italia ma non solo, con un tasso di disoccupazione basso ma con aree particolarmente disagiate. 

le zfu al nord e la proposta del ministro scajola: un’idea

2 settembre 2008

 

Tra le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 in materia di Zone Franche Urbane, la più rilevante e controversa è stata senza dubbio l’estensione del dispositivo all’intero territorio nazionale.

Come noto, la limitazione al solo Mezzogiorno operata dalla Legge Finanziaria 2007 è stata soppressa su indicazione della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea espressa in sede di pre-notifica informale, in quanto indicativa della verticalità degli aiuti, della non oggettività dei parametri di selezione e anche potenzialmente elusiva delle norme in materia di aiuti a finalità regionale, e dunque a rischio di non approvazione comunitaria.

Tuttavia, quantomeno attendibile sulla base degli intendimenti del Governo allora in carica era che, elaborati i parametri, le aree eleggibili a Zona Franca Urbana si sarebbero collocate in ogni caso e in grande maggioranza nel Meridione.

E infatti, il primo requisito di ammissibilità per i Comuni proponenti, sottintesi gli indicatori demografici, è nel tasso di disoccupazione, che deve essere superiore alla media nazionale, condizione che si riscontra solo in poche aree del Settentrione.

Il dato, già ampiamente previsto, non è sfuggito ai più attenti osservatori già al momento della pubblicazione della Delibera del Cipe del 30 gennaio 2008, ma è emerso con prepotenza in occasione della scadenza dei termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni alle Regioni.

Alle critiche e alle proposte, il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola ha risposto avanzando l’ipotesi di una futura revisione dei requisiti di ammissibilità e dei parametri, in modo da rendere la misura più accessibile ai Comuni del Nord Italia.

E’ evidente che questi pochi passaggi storici non possono costituire una base per lo sviluppo di analisi tecniche approfondite, ma è comunque abbastanza agevole ragionare sin da ora sullo scenario più realistico e auspicabile.

Si può, e si dovrebbe, escludere innanzitutto una rivisitazione dei requisiti e degli indicatori tale da stravolgere la ratio della misura, che per storia e dettato normativo è e rimane quella di favorire la ripresa socio-economica di quartieri e circoscrizioni, aree urbane disagiate ovunque sul territorio nazionale esse si trovino.

Questa impostazione, che fino a trasformazione dell’istituto pare essere la più corretta, implica certamente, da un lato, che della misura non possano usufruire aree urbane non disagiate, ma genera anche una contraddizione non appena si verifichi, come in effetti avvenuto, che esistono aree urbane e metropolitane fortemente disagiate sul territorio nazionale ma non eleggibili a Zona Franca Urbana in quanto il Comune di appartenenza, evidentemente per l’esistenza di altre aree invece fortemente avanzante e favorite dal punto di vista socio-economico, ha un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale.

Il rischio, in altre parole, è che una misura, nata per favorire la ripresa socio-economica di aree disagiate rispetto alle altre del territorio comunale, al Nord come al Sud, si riveli inattuabile proprio laddove la distanza tra quartieri e circoscrizioni, in termini di occupazione, servizi, scolarizzazione, è maggiore.

Nel contempo, rinunciare al tasso di disoccupazione più alto della media nazionale come requisito fondamentale per l’ammissione dei Comuni all’istruttoria equivarrebbe in molti casi a sfavorire oltremodo le aree urbane del Sud, così come incentrare la selezione solo sulle circoscrizioni e sui quartieri potrebbe escludere molti centri minori, dove la situazione di disagio è generalizzata e i quartieri e le circoscrizioni hanno indici di disagio spesso molto vicini.

Quando ancora non è stata avviata la prima fase sperimentale, emerge dunque la problematicità di una correzione, nella prospettiva di una possibile, oltre che desiderata, estensione del dispositivo.

Tale correzione, però, non potrà non tenere conto della particolarità del modello italiano, ovvero della caratterizzazione più economica che prettamente destinata all’integrazione sociale e culturale delle Zone Franche Urbane, che sono state concepite, certamente, sulla scorta dell’esperienza francese ma anche e prima ancora come forma sperimentale e limitata di fiscalità di vantaggio per le aree depresse.

E allo stesso modo non potrà non venire in considerazione il problema della concorrenza tra nuove e più numerose aree eleggibili, ai fini della quantificazione delle risorse per la copertura delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali e contributive.

In questo quadro, fermi restando i requisiti fondamentali attuali e il tasso di disoccupazione come indicatore di base, un’idea finalizzata a conciliare le diverse esigenze senza snaturare, in un senso o nell’altro, il dispositivo, potrebbe consistere nel porre in relazione, per quei Comuni con un tasso di disoccupazione non superiore alla media nazionale e che oggi sarebbero esclusi a priori, tasso di disoccupazione medio comunale e tasso di disoccupazione dell’area proposta, magari prevedendo un rapporto minimo per l’ammissione, variabile in base al tasso di disoccupazione comunale ovviamente inferiore alla media nazionale (onde non giungere al paradosso che un quartiere con il 6% di disoccupazione in un Comune con un tasso medio del 3,7%, per esempio, concorra alla ripartizione delle risorse o sia addirittura favorito rispetto a un quartiere con il 9% di altro Comune con il 7,9%), per poi procedere al calcolo dell’indice di disagio socio-economico come per le altre aree candidate.

In tal modo, in teoria e in prima approssimazione, sarebbe possibile l’accesso alle esenzioni di zone urbane particolarmente disagiate e perciò bisognose della misura agevolativa in territori comunali non disagiati, mantenendo inalterate le condizioni e le possibilità di quelle circoscrizioni e di quei quartieri in aree depresse che necessitano di un intervento a sostegno dell’occupazione e della nascita di nuova impresa.

Un’idea non costa nulla.

 

modello irlanda, modello calabria

2 settembre 2008

Nel corso di un convegno tenutosi a Soveria Mannelli lo scorso 25 agosto e coordinato dal Prof. Mario Caligiuri, sindaco emerito della Città e personalità tra le più innovative, originali ed eclettiche del panorama culturale e politico calabrese, il presidente dei giovani di Confindustria Calabria Florindo Rubbettino ha proposto l’istituzione di una no tax area, tesa a favorire l’occupazione, lo sviluppo della piccola e media impresa locale, nuova e già esistente, e gli investimenti da parte delle aziende esterne.

In particolare, secondo Rubbettino, gli operatori potrebbero rinunciare agli aiuti di Stato e usufruire dell’azzeramento per dieci anni delle imposte sul reddito delle imprese e di un’imposta ad aliquota dimezzata rispetto a quella nazionale, per i successivi cinque: una sorta di “modello Irlanda”, così riporta la Gazzetta del Sud del 26 agosto nell’edizione di Catanzaro, “da trasporre in Calabria”.

Non è di certo la prima volta, nel dibattito sempre vivace sulla fiscalità di vantaggio come leva per la ripresa economica al Sud, che si fa riferimento all’Irlanda e al suo rapido sviluppo, né mancano critiche autorevoli a questo richiamo.

La questione è in realtà assai più complessa di quanto possa apparire in prima istanza e qualche breve e generale cenno di approfondimento su alcuni tra gli aspetti più controversi, opportunamente sintetico e senza pretesa scientifica né di esaustività, può condurre a riflessioni più che mai attuali, date le connessioni alla materia del federalismo fiscale.

Occorre innanzitutto constatare che l’Irlanda non è esattamente una no tax area, ma più correttamente può dirsi essere un Paese in cui vige un sistema fiscale particolarmente attrattivo: basti pensare, sottintesi limiti e eccezioni, all’assenza di imposte locali e sul patrimonio e soprattutto al fatto che l’aliquota dell’imposta societaria è del 12,5%, tra le più basse al mondo, contro un’aliquota media sul reddito d’impresa superiore al 25% a livello comunitario e ben oltre il 30% in Italia.

E’ pur vero che in Irlanda sono state istituite in passato zone franche, in particolare nell’area aeroportuale di Shannon e nella Capitale, in cui alcune specifiche attività commerciali godevano di condizioni vantaggiose, con l’aliquota dell’imposta sulle società addirittura al 10%, ma esse non sono più operative dal 2005 per il rivelarsi di fenomeni distorsivi a danno della concorrenza europea e quindi per la necessità di adeguamento ai dettami dell’Unione, con cui nel 1998 il Governo di Dublino ha raggiunto un accordo; questo rilievo storico però nulla toglie al fatto che un sistema fiscale agevolativo che riguardi tutto il Paese non crea per ciò stesso una speciale no tax area.

Non si tratta di una precisazione meramente formale e terminologica, in quanto nel teorizzare una trasposizione del modello irlandese in Calabria e nel Sud non si può trascurare che ben diversamente si atteggia l’Unione Europea, a seconda che si discuta del concepimento di un sistema fiscale vantaggioso sull’intero territorio nazionale e per tutte le attività commerciali da un lato o, dall’altro, dell’attuazione di forme di fiscalità di vantaggio su specifiche regioni e magari per settori determinati, come quando si propone la detassazione per le imprese turistiche del Meridione.

Nel primo caso, quello appunto irlandese, verificata la copertura di spesa, appurato che il sistema nessun impatto negativo e nessuna distorsione produce sul deficit, sulla stabilità e sulla concorrenza infracomunitaria e che esso è applicato in maniera generalizzata e non selettiva, l’istituzione o meno di tributi e la determinazione delle aliquote rientrano nella indipendente potestà dello Stato.

Nella seconda ipotesi, invece, alla quale sembra si possa ricondurre la proposta di creazione di una no tax area in Calabria e nell’intero Mezzogiorno d’Italia, inevitabile sarebbe il vaglio da parte della Commissione Europea e plausibile la bocciatura per violazione del divieto generale di aiuti di Stato e dei principi sanciti a presidio della libera concorrenza; l’aiuto, concesso dal governo centrale, quand’anche per ipotesi si realizzasse la rinuncia agli aiuti a finalità regionale prefigurata dal Presidente Rubbettino, sarebbe verticale e aprioristico, geograficamente selettivo a vantaggio di una sola parte del territorio di riferimento che è quello nazionale.

Su tali profili l’Italia ha avuto occasione di ragionare nel caso delle Zone Franche Urbane, la cui disciplina originaria, contenuta nella Legge Finanziaria 2007 che riservava la misura al solo Mezzogiorno, è stata modificata proprio in accoglimento delle indicazioni della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, che avrebbe considerato distorsivo ed elusivo, e quindi inammissibile, un dispositivo a vantaggio di una sola parte del Paese, peraltro già destinataria di aiuti e fondi strutturali.

E’ doveroso chiedersi, allora, se tra tanto promuovere e discutere, e tanto poco realizzarsi, vi siano davvero e quali siano i margini per l’attuazione di forme articolate di fiscalità differenziata per la crescita economica di ampi territori regionali disagiati e arretrati e durature quanto basta per una ripresa strutturale in termini di occupazione e nuova impresa.

Tra tanti contributi in dottrina e giurisprudenza, viene in soccorso la Corte di Giustizia Europea, che con la nota sentenza C-88/03 del 6 settembre 2006, in materia di fiscalità territoriale agevolata nelle Azzorre, ha segnato una svolta decisiva rispetto alla tradizione sulla selettività delle misure agevolative, abbandonando l’impostazione secondo cui ogni misura riguardante solo una parte del territorio nazionale sarebbe selettiva indipendentemente dall’ente che la adotta e dalla sua autonomia rispetto allo Stato centrale.

La Corte, dettando le coordinate per la fiscalità di vantaggio in ambito comunitario, ha riconosciuto cioè che un governo regionale può legittimamente disporre misure agevolative, applicabili alle imprese situate all’interno del proprio territorio, anche su tributi erariali, a patto che disponga di una potestà che altri enti di pari livello non hanno (secondo Augusto Fantozzi, in “La sentenza della Corte di giustizia C-88/03 e il dibattito sul federalismo fiscale e sulla fiscalità di vantaggio in Italia”, in tale situazione si troverebbero attualmente le regioni a statuto speciale), autonomia istituzionale, decisionale e finanziaria e che, di conseguenza, alla copertura non si provveda con sovvenzioni e trasferimenti da altre regioni o dal governo centrale; tutto ciò ferma restando la possibilità di intervento sulle aliquote, ove concessa entro certi limiti, anche in caso di potestà condivise con altre regioni, come in Italia per l’Irap.

La sentenza reca in verità altri importanti contenuti su cui non si ritiene di dover indugiare in questa sede, ma il passaggio riportato, sia pure con brutale sintesi, è di per sé sufficiente a trarre alcune brevi e conclusive considerazioni, muovendo unicamente dalla centralità del concetto di autonomia.

In attesa della piena attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, e il riferimento è soprattutto all’art. 119, e a lavori non ancora in pieno svolgimento sul federalismo fiscale, è difficilmente ipotizzabile una fiscalità differenziata per una o più regioni, atteso che l’autonomia oggi non è affatto piena e che le imposte sono prevalentemente erariali: solo dal 1° gennaio 2009, per esempio, secondo la Legge Finanziaria 2008, l’Irap sarà istituita con legge regionale ed assumerà natura di tributo proprio delle regioni.

In altri termini, importare tout court il modello irlandese in Calabria o nel Mezzogiorno d’Italia, idea senz’altro suggestiva, può risultare all’atto pratico tecnicamente improbabile, se prima le regioni non si dotano di una ampia autonomia impositiva tale da consentire, in linea con gli orientamenti comunitari e ricorrendone le condizioni, la statuizione di misure agevolative su tributi erariali e se il sistema fiscale, parallelamente, non si incentra su tributi propri delle regioni.

In alternativa, come di fatto avviene in riferimento ai crediti d’imposta e alle Zone Franche Urbane, la fiscalità di vantaggio può trovare solo parziali e limitate applicazioni, adeguatamente motivate, funzionali rispetto a politiche economiche e urbane ma mai generalizzate sul territorio di riferimento regionale.

E’ evidente che il tema non può esaurirsi in poche righe e che tante e varie sono le implicazioni che autorevoli studiosi hanno posto in luce e tentato di risolvere: dal problema delle sovvenzioni in un modello di federalismo fiscale solidale in rapporto alla piena autonomia finanziaria quale presupposto per l’adozione di un sistema fiscale territoriale differenziato e di vantaggio, alle conseguenze della caratterizzazione simmetrica o asimmetrica del sistema sui margini di intervento agevolativi sulle imposte nazionali.

Ma l’auspicio è che le poche e rapide riflessioni svolte contribuiscano a un nuovo approccio al confronto in ambito calabrese e meridionale sia sulla fiscalità di vantaggio che sul federalismo fiscale, legati da un nesso funzionale che rende la prima difficilmente applicabile in assenza del secondo o quantomeno di una forma di autonomia regionale avanzata, entrambi oggetto di dibattiti così animati e all’apparenza interminabili, che forse giungeranno a soluzione solo se affrontati in maniera organica e realistica.

Non ci si può attendere, infatti, che la fiscalità di vantaggio risolva ogni male e, anzi, non si può non considerarla solo parte di un più ampio disegno per la creazione del miglior habitat possibile per le imprese in termini di infrastrutture, servizi, formazione, specializzazione, semplificazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione.

Come avvenuto, appunto, in Irlanda.

Pubblicato su Strill.it, quotidiano in tempo reale.

“Federalismo, no tax area? Calabria ‘made in Ireland'”, agosto 2008.

A questo articolo è seguito un breve quanto gradito e proficuo scambio di opinioni, sempre su Strill.it e grazie alla disponibilità del suo Direttore, Giusva Branca.

ringrazio Rocco Iemma per l’attenzione che ha voluto riservare alla mia proposta di istituzione di una No tax area per il Mezzogiorno d’Italia.

Concordo su molte delle cose che egli scrive e in particolare sul fatto che una proposta del genere ha tante e varie implicazioni che meritano tutti i necessari approfondimenti.

Così come ritengo che il nesso fiscalità di vantaggio / federalismo fiscale sia ineludibile e rappresenti la vera chiave di volta per affrontare il problema.

Vorrei solo fare una precisazione e aggiungere altri elementi alla discussione.

La precisazione è che il riferimento all’Irlanda è una semplificazione giornalistica, mentre la mia proposta parlava effettivamente dell’istituzione di una No tax area sull’intero territorio del Mezzogiorno.

Quanto alle obiezioni di carattere costituzionale e comunitario effettivamente opponibili alla detassazione completa del Sud c’è da dire che vale sicuramente la pena provare a superarle.

Una certa interpretazione del quinto comma dell’art. 119 porterebbe a credere che lo Stato possa sussidiare il Sud con maggiori uscite di bilancio ma non prevedere misure che comportino minori entrare, anche perché ciò contrasterebbe con l’articolo 53 che non sembra lasciare spazio a interventi di maggior favore fiscale su base territoriale. Come però ha fatto rilevare uno studio dell’Istituto Bruno Leoni si potrebbe leggere l’articolo 119 in modo estensivo, dando al suo quinto comma un’interpretazione sul lato dell’offerta (riduzione fiscale), oltre che dal lato della domanda (sussidio), considerata la sostanziale equipollenza delle due misure in termini contabili ma la profonda differenza di efficacia e efficienza economica.

Iemma fa poi rilevare giustamente la complessità dell’accettazione della No tax area in seno all’Unione Europea. Anche in questo caso, secondo l’Istituto Bruno Leoni, la questione potrebbe essere superata attraverso una seria azione del governo italiano. Presentando, per esempio, alla Commissione europea e ai paesi membri la misura come una vera e propria “eccezione italiana” sulla falsariga di quella che fu –mutatis mutandis – la battaglia della Thatcher negli anni ’80 e sulla base di una negoziazione  che potrebbe prevedere anche una riduzione dei fondi comunitari alle regioni Obiettivo 1. Penso che anche Bruxelles, in tal caso, non potrebbe non prendere atto della forte volontà politica di affrontare il problema del Mezzogiorno attraverso nuove terapie di forte impatto.

Florindo Rubbettino

ringrazio pubblicamente il Presidente Rubbettino per la risposta al mio scritto dello scorso 28 agosto e per aver arricchito il dibattito di spunti e profili, tecnici e ideali, a mio avviso estremamente interessanti.

Ritengo che le posizioni espresse siano complementari e sempre in questa ottica desidero aggiungere qualche nota a quanto finora emerso.

Semplificazioni giornalistiche a parte, il richiamo al modello irlandese ha ormai assunto valore emblematico e, di tutta evidenza, rappresenta un’ipotesi di fiscalità vantaggiosa stabile, duratura, strutturale. Che diviene, è sistema. E’ su questa base che si innesta il ragionamento sulla complessità tecnico giuridica, oggetto del breve e gradito scambio di idee, e che quindi trova spazio la connessione al grande tema del federalismo fiscale e dell’autonomia regionale, da intendersi quali presupposti, dice bene Florindo Rubbettino, ormai ineludibili.

Dall’altro lato, fondare la proposta di misure agevolative sull’eccezionalità del caso calabrese e meridionale, può invece aprire una via diversa, che è quella della fiscalità di vantaggio, appunto, eccezionale e, in quanto tale, congiunturale, temporanea, ammessa finchè necessario e nel rispetto della libera concorrenza, esattamente come gli aiuti a finalità regionale. In questo secondo caso e in teoria, i margini per una negoziazione in sede comunitaria, o quantomeno per “provarci”, vi sono senz’altro, concordo. Dal rapporto Hokmark in poi, non mancano di certo dalle istituzioni europee i segnali positivi e le aperture, quand’anche solo politiche, sulla fiscalità di vantaggio come forma di aiuto eccezionale ammessa.

In entrambi i casi, ma soprattutto nel secondo, non sfugge la necessità di interventi sul piano dei servizi e delle infrastrutture, affinché nuovi capitali vengano attratti.

Sulla scorta di quanto affermato da tempo da autorevoli studiosi e commentatori, ai quali si devono questo confronto ed altri, e secondo quanto ormai condiviso a più livelli (cito ad esempio, anche per chiarezza, accessibilità e sintesi, Matteo Barbero in “Quale fiscalità di vantaggio per gli enti territoriali italiani?”, 4 ottobre 2006, da http://www.federalismi.it), si può dunque concludere che la scelta è tra queste due diverse impostazioni. O su entrambe in tempi diversi, si può anche immaginare.

L’auspicio è che il dibattito regionale, grazie anche al contributo decisivo degli imprenditori come Florindo Rubbettino, si elevi soprattutto a beneficio della pubblica opinione e della corretta percezione della transizione in atto, lasciando quanto prima il posto all’azione.

Rocco Iemma

la calda estate delle zone franche urbane

2 settembre 2008

L’estate appena trascorsa ha visto scadere i termini per la presentazione delle proposte di individuazione delle Zone Franche Urbane da parte dei Comuni alle Regioni e poi da queste al Ministero dello Sviluppo Economico, previa valutazione della rispondenza ai requisiti di ammissibilità e del grado di priorità.

Non sono mancate dal mondo della politica e da qualche osservatore critiche e confronti, proposte e posizioni, in qualche caso prive di fondamento logico e normativo, che hanno senza dubbio animato il dibattito soprattutto a livello locale.

Molte sono infatti le amministrazioni e molti gli esponenti comunali che hanno lamentato un’ingiusta esclusione ad opera delle Regioni.

Tuttavia, a ben vedere, e sia consentito di evitare un superfluo elenco e di mantenere un tono neutro pur se non tecnico, in molte occasioni polemiche e doglianze sono da ritenersi immotivate.

Si pensi a quelle proposte non ammesse in quanto presentate oltre la data ultima, nota da tempo. O a quelle amministrazioni comunali che, pur non avendone i requisiti, anch’essi noti da tempo, hanno comunque individuato Zone Franche Urbane sul proprio territorio. In qualche caso poi sono state presentate perimetrazioni di aree non contigue e confinanti e selezioni su basi statistiche diverse da quelle prescritte, e ovviamente note da tempo, dal Cipe e dal Dps-Mise.

Da registrare con curiosità, forse anche con ironia, è il rammarico di molti amministratori locali che non hanno potuto proporre una Zona Franca Urbana in quanto, loro malgrado, il tasso di disoccupazione e il disagio socio-economico del proprio Comune non sono così elevati come richiesto.

Non meno importanti sono i casi di esclusione, alcuni clamorosi, in cui però parlare di esclusione non è del tutto esatto, dal momento che la proposta non pare nemmeno essere stata avanzata dal Comune.

E poi vengono le decisioni delle Regioni, salutate come una graduatoria definitiva all’esito di un bando, spesso anzi è proprio questo il vocabolario adottato, mentre invece, sottintesa la rilevanza delle priorità stabilite, ancora nulla si può prevedere sul numero delle Zone Franche Urbane ammesse per ognuna.

A fare da cornice, confusione sullo spirito e sugli scopi del dispositivo, al quale vengono attribuite virtù e funzioni delle quali non v’è traccia nella storia dello stesso né tanto meno nei testi normativi: dalla presunta esenzione da dazi doganali alla pretesa equa ripartizione di fondi tra Città e Province alla quale le Regioni dovrebbero attenersi, come se la proposta non dipendesse esclusivamente dai singoli Comuni, quand’anche tutti vicini, e non riguardasse solo quartieri e circoscrizioni e il loro specifico disagio; dalla asserita rilevanza di requisiti mai previsti dal Cipe e dal Dps-Mise alla infondata attesa che atti e provvedimenti emanati da enti diversi dai Comuni e mai prescritti valgano ai fini dell’individuazione delle Zone Franche Urbane; dall’attribuzione alla misura agevolativa di proprietà di ripresa economica su larga scala, al coinvolgimento delle medie imprese, invece non interessate dal provvedimento.

Frutto di disinformazione o di strategia che sia, di tutto ciò e di altro ancora sono ricche le cronache locali e le pagine web.

Tra queste ultime, peraltro, un completo e accessibile sito del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico, on line da qualche mese, con tutto quel che c’è da sapere e da fare sulle Zone Franche Urbane, a scanso di equivoci e a prevenzione di boutades.

Già.

zone franche urbane, dov’eravamo rimasti?

2 settembre 2008

Terminata la pausa estiva, si torna a discutere di Zone Franche Urbane. Entro qualche settimana dovrebbe infatti svolgersi e concludersi la fase istruttoria presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui spetterà di valutare le relazioni inoltrate entro il 5 agosto scorso dalle Regioni e sottoporre i progetti all’approvazione del Cipe, che deciderà anche in ordine alla ripartizione delle risorse tra le 18 Zone Franche Urbane, “di norma non più di tre” per Regione secondo la Deliberazione del Cipe n. 5 del 30 gennaio 2008, che saranno ammesse tra quelle proposte. A che punto siamo?

1) Cipe: delibera ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007 (fatto, pubblicata il 6 giugno 2008);

2) Ministero dello Sviluppo Economico: dopo la pubblicazione della delibera del Cipe (vedi punto precedente), definizione delle procedure di presentazione delle proposte da parte delle amministrazioni coinvolte, ai sensi del paragrafo 2 della delibera n 5/2008 del Cipe (fatto, circolare del Dps-Mise del 26 giugno 2008);

3) Comuni interessati: presentazione delle proposte alle Regioni, ai sensi della delibera n. 5/2008 del Cipe (fatto entro il 21 luglio 2008);

4) Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per le Politiche di Sviluppo in collaborazione con le Regioni: entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera del Cipe, individuazione delle Zfu da proporre al Cipe per l’ammissione a finanziamento, ai sensi del paragrafo 2 della delibera n 5/2008 del Cipe (fatto in parte, le Regioni hanno ammesso e inoltrato entro il 5 agosto 2008 le proposte al Ministero, che deve ancora pronunciarsi);

5) Ministero dell’Economia e delle Finanze: decreto su limiti, modalità e condizioni delle esenzioni fiscali in Zona Franca Urbana, ai sensi dell’art. 1 comma 341 quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (da fare, importante);

6) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: decreto su limiti di massimale di retribuzione entro cui applicare l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsto dall’art. 1 comma 341 lett. d) della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, ai sensi dello stesso (da fare, importante);

7) Cipe: delibera recante individuazione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e allocazione delle risorse, ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007, e della delibera n. 5/2008 dello stesso Cipe (attendere prego, vedi punto 4);

8) Commissione Europea: autorizzazione delle misure e del dispositivo ex art. 88 par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007 (attendere prego, decisivo).

zone franche urbane in calabria: la proposta di reggio ultima ammessa, quella di crotone prima

12 agosto 2008

Reggio Calabria, l’area urbana probabilmente più estesa della Regione, la Città più popolosa, quasi sicuramente non ospiterà sul proprio territorio una Zona Franca Urbana. Perchè?

Si è conclusa il 5 agosto scorso la valutazione ad opera delle Regioni delle proposte di individuazione delle Zone Franche Urbane, fatte pervenire dai Comuni e da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico per l’istruttoria decisiva.

Occorre rammentare che alle Regioni spettava innanzitutto di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la corretta misurazione dell’indice di disagio socio-economico delle aree selezionate e, successivamente, valutate le relazioni nel loro complesso, di stilare una graduatoria tra le proposte da inviare al Ministero, indicando quelle di interesse prioritario, che solo in parte saranno definitivamente accolte dal Cipe nel previsto numero complessivo di diciotto sull’intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda la Calabria, un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico diffuso nella giornata di ieri rende di dominio pubblico che sono state ammesse al vaglio le proposte avanzate dai Comuni di Crotone, Lamezia Terme, Rossano, Vibo Valentia, Cosenza, Corigliano e Reggio Calabria.

In attesa di dati ufficiali dalla Regione, secondo quanto si apprende sulla delibera della Giunta che il 4 agosto scorso ha stabilito in merito all’individuazione delle Zone Franche Urbane e stando inoltre agli entusiastici commenti provenienti da Crotone, Lamezia Terme e Rossano, le cui amministrazioni avrebbero formulato proposte dichiarate di interesse prioritario, risulta che proprio quello riportato dal Ministero sia l’ordine di graduatoria fissato dall’esecutivo calabrese.

La proposta avanzata dalla Città dello Stretto avrebbe cioè ottenuto un punteggio di molto inferiore a quello attribuito alle relazioni tecniche predisposte dagli altri sei Comuni proponenti.

Non sono ancora note le motivazioni della scelta, che dovrebbero essere formalizzate nella relazione tecnica che la Regione Calabria ha inviato al Ministero per lo Sviluppo Economico.

Né i margini di discrezionalità in capo alla task force istituita presso l’Assessorato regionale alle Attività Produttive consentono di ipotizzare in maniera attendibile le ragioni di una più che realistica esclusione del Comune di Reggio Calabria dalla sperimentazione delle esenzioni in Zona Franca Urbana.

Pur potendosi legittimamente supporre, e trattasi di pura supposizione tutta da verificare, che esistano sul territorio reggino zone con maggiore disagio rispetto a quanto indicato alla Regione, non è facile, in realtà, comprendere al momento se la soluzione di Reggio Calabria sia stata considerata così gravemente non prioritaria per il basso indice di disagio socio-economico delle aree indicate rispetto a quelle individuate soprattutto nel territorio di Crotone, Lamezia Terme e Rossano, o non piuttosto e prevalentemente per altre ragioni da ricondursi al contenuto del progetto che, è bene ribadirlo, non era da limitarsi al solo calcolo su basi statistiche ma da arricchirsi con dettagliate informazioni su: modalità di gestione successiva; strategie di sviluppo e di pianificazione urbana; eventuali previsioni di cofinanziamento; misure di comunicazione e marketing territoriale; animazione economica e sociale; cooperazione con le realtà associative locali; obiettivi e scopi sottesi alla individuazione dell’area urbana con il corredo di dati su diffusione di micro-criminalità, carenze nei servizi pubblici, popolazione immigrata, patrimonio immobiliare non residenziale disponibile per l’insediamento di attività economiche.

Quale che sia il motivo per cui l’idea concepita in seno al Comune di Reggio Calabria è stata negativamente giudicata, è prudente immaginare, sebbene la decisione definitiva spetti al Ministero dello Sviluppo Economico e poi al Cipe, che difficilmente una rivalutazione rispetto all’attuale graduatoria, di per sé già improbabile, sarà mai sufficiente a far rientrare una delle aree proposte da Palazzo San Giorgio tra le tre Zone Franche Urbane, due secondo il quotidiano Libero, che al massimo la Calabria potrà ospitare sul proprio territorio.

Allo stato attuale, nell’impossibilità di ulteriori approfondimenti tecnici e fatte salve inattese smentite da Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Rossano, per Reggio Calabria si profila la più classica delle occasioni svanite: quella di poter risollevare le sorti di almeno una delle aree urbane disagiate facendo leva su esenzioni e agevolazioni fiscali e contributive estremamente attrattive per le nuove piccole e micro imprese e per quelle già esistenti.

Pubblicato su Strill.it, quotidiano in tempo reale.

ZFU: Reggio tra le ultime ammesse?“, agosto 2008.

Ed ecco, in attesa di conoscere, se mai ciò accadrà, cifre ufficiali e motivazioni delle valutazioni espresse, la graduatoria finale delle proposte di individuazione di Zone Franche Urbane all’esito del vaglio della Regione Calabria, secondo il blog Percorsi di autonomia amministrativa e mentale – Iniziative per la costituzione del nuovo Comune di Porto Santa Venere (VV)

1) Crotone ZFU “Retroporto di Crotone” punteggio 19,00;
2) Lamezia Terme ZFU “Torrenti-Rotoli” punteggio 15,86;
3) Rossano ZFU “Quartieri ATERP” punteggio 13,73;
4) Vibo Valentia, 11,52 con la ZFU “Località Marinate”;
5) Cosenza “ZFU Centro storico” punteggio 10,64;
6) Corigliano “ZFU Centro storico” punteggio 10,35;
7) Reggio Calabria ZFU Catona” punteggio 10,28.

l’elenco delle zone franche urbane ammesse dalle regioni

6 agosto 2008

E’ stato reso noto con un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2008 l’elenco delle proposte di individuazione di Zona Franca Urbana ammesse dalle Regioni e da esse inoltrate entro il 5 agosto 2008:

Abruzzo: Pescara, Chieti e Lanciano; 

Basilicata: Matera;

Calabria: Crotone, Lamezia Terme, Rossano, Vibo Valentia, Cosenza, Corigliano, Reggio Calabria;

Campania: Torre Annunziata, Mondragone, Napoli Est, San Giuseppe Vesuviano e Benevento; 

Lazio: Alatri, Aprilia, Latina, Rieti, Sora, Velletri e Viterbo;

Liguria: Ventimiglia;

Molise: Campobasso e Termoli;

Puglia: Andria, Santeramo in Colle, Molfetta, Barletta, Foggia, Manfredonia, San Severo, Lucera, Lecce, Manduria e Taranto;

Toscana: Massa e Carrara;

Sardegna: Cagliari, Sassari, Quartu S.Elena, Olbia, Alghero, Oristano, Selargius, Iglesias, Assemini;

Sicilia: Catania, Gela, Erice, Termini Imerese, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Aci Catena, Castel Vetrano, Trapani, Acireale, Giarre e Sciacca.

Le altre proposte pervenute dai Comuni alle Regioni e che non compaiono in elenco sono risultate evidentemente inammissibili e non hanno superato la prima fase istruttoria.
L’elenco, in ogni caso, è da integrare con l’indicazione delle proposte considerate di interesse prioritario dalle Regioni e, dunque, con la graduatoria che le stesse dovrebbero aver predisposto sulla base, tra gli altri elementi in considerazione, dell’indice di disagio socio-economico calcolato per l’area prescelta.

abra calabria

6 agosto 2008

IMHO, se è vero che quello concluso ieri 5 agosto 2008 non è un concorso a premi  per Comuni meritevoli e se è vero, semmai, che l’individuazione delle Zone Franche Urbane mira a risollevare socialmente ed economicamente aree infra-comunali particolarmente svantaggiate rispetto ad altre, allora non è chiaro su quale fondamento prima di tutto normativo, oltre che logico, una Regione, ai fini della valutazione delle proposte progettuali di interesse prioritario tra quelle pervenute dai Comuni, possa aver deciso di basarsi sull’indice di disagio socio-economico dell’intero Comune e non su quello della zona proposta, non osservando quanto espressamente prescritto dal Cipe e dal Mise-Dps e quanto è nello spirito delle disposizioni e nello scopo dell’istruttoria, col rischio che risulti alla fine del tutto irrilevante l’area prescelta, se l’indice che conta è riferito all’intero territorio comunale.

(rif. Gazzetta del Sud del 6 agosto 2008, pagina 27 dell’edizione di Reggio Calabria, “Zfu, 50 milioni da dividere. Tra quanti?“)

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