Archive for giugno, 2008

amleto, il capitano bellodi e le zone franche urbane

26 giugno 2008

Perchè rivolgersi a tutti meno che i Comuni, che come previsto dal Cipe sono invece gli unici a poter individuare e proporre una Zona Franca Urbana sul proprio territorio? Mi ci romperò la testa.

(rif. Primapaginamolise.it, “D’Ambrosio: la zona industriale di Campobasso diventi zona franca urbana”)

(rif. Polo elettronico, “Finmek e sitindustrie: proposte della Pezzopane”)

zone franche urbane: a che punto siamo?

19 giugno 2008

Pro memoria, cose da fare per l’attuazione del dispositivo sulle Zone Franche Urbane:

1) Cipe: delibera ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007 (fatto, pubblicata il 6 giugno 2008);

2) Ministero dello Sviluppo Economico: dopo la pubblicazione della delibera del Cipe (vedi punto precedente), definizione delle procedure di presentazione delle proposte da parte delle amministrazioni coinvolte, ai sensi del paragrafo 2 della delibera n 5/2008 del Cipe (da fare, urgente);

3) Comuni interessati: presentazione delle proposte alle Regioni, ai sensi della delibera n. 5/2008 del Cipe (attendere prego, vedi punto precedente);

4) Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per le Politiche di Sviluppo in collaborazione con le Regioni: entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera del Cipe, individuazione delle Zfu da proporre al Cipe per l’ammissione a finanziamento, ai sensi del paragrafo 2 della delibera n 5/2008 del Cipe (attendere prego, 5 agosto 2008) ;

5) Ministero dell’Economia e delle Finanze: decreto su limiti, modalità e condizioni delle esenzioni fiscali in Zona Franca Urbana, ai sensi dell’art. 1 comma 341 quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (da fare, importante);

6) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: decreto su limiti di massimale di retribuzione entro cui applicare l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsto dall’art. 1 comma 341 lett. d) della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, ai sensi dello stesso (da fare, importante);

7) Cipe: delibera recante individuazione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e allocazione delle risorse, ai sensi dell’art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007, e della delibera n. 5/2008 dello stesso Cipe (attendere prego, vedi punto 4);

8) Commissione Europea: autorizzazione delle misure e del dispositivo ex art. 88 par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 1 comma342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall’art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007 (attendere prego, decisivo).

post lapalissiano n. 3

13 giugno 2008

IMHO, se la delibera del CIPE n. 5/2008 prevede che sia il singolo Comune interessato e che ne abbia i requisiti ad assumere l’iniziativa di individuare e proporre formalmente con apposito progetto una Zona Franca Urbana in uno dei suoi quartieri, si fa esattamente l’opposto quando più Comuni a prescindere dai requisiti si rivolgono insieme ad altre istituzioni affinchè siano queste a individuare una Zona Franca Urbana su un’area che non è urbana e che li ricomprende tutti.

(rif. Il blog di Antonio Bianco, “Crisi del tessile fortorino, i sindaci chiedono la zona franca”)

le zone franche nel nuovo codice doganale e il caso di gioia tauro

10 giugno 2008

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. 145 Serie L del 4 giugno 2008, il Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sottoscritto il 23 aprile 2008.

Il Regolamento istituisce un nuovo codice doganale comunitario, abrogando il precedente codice contenuto nel Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Il nuovo codice si è reso necessario, come si legge tra i considerando e nei documenti prodotti dagli organismi coinvolti nel corso del lungo iter di approvazione iniziato nel 2005, per rispondere a esigenze di adeguamento alle più recenti novità giuridiche, politiche ed economiche comunitarie e internazionali.

Tale risposta è all’insegna della semplificazione normativa e procedurale, della modernizzazione e dell’innovazione tecnologica e, naturalmente, della sicurezza.

Una delle modifiche più interessanti è quella concernente la configurazione giuridica delle Zone Franche, dove le merci non comunitarie, e a certe condizioni anche quelle comunitarie, possono essere depositate senza essere soggette ai dazi all’importazione, altri oneri e misure di politica commerciale.

All’interno delle Zone Franche doganali è possibile svolgere a condizioni evidentemente agevolate non solo il magazzinaggio ma anche attività industriali, commerciali e di servizi, soprattutto quelle di trasformazione delle merci che transitano lungo le rotte internazionali, grazie alla possibilità di vincolare queste ultime ad altri regimi doganali che consentono tali usi.

Rinviando al testo ufficiale per ulteriori dettagli, si pone in evidenza rispetto al codice del 1992, nel quadro di una generale opera di semplificazione e nel contempo di migliore specificazione dei regimi doganali, l’eliminazione della distinzione tra Deposito Franco e Zona Franca, l’inserimento delle Zone Franche tra i regimi doganali speciali di deposito e non più tra le altre destinazioni doganali e, soprattutto, l’abolizione delle Zone Franche “non intercluse”, di cui all’art. 168 bis del previgente codice, infatti abrogato, che era stato introdotto dal Regolamento (CE) n. 2700/2000.

Le Zone Franche “non intercluse” rappresentavano una nuova tipologia, più integrata col territorio e connessa al tessuto sociale e imprenditoriale locale. Erano infatti concepite in modo da non essere gravate da recinzioni e punti di accesso posti dallo Stato, dalle formalità e dai controlli tipici delle Zone Franche tradizionali e che le disposizioni in materia di formalità e obbligazione doganale fossero semplificate e applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale (controlli di tipo II, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 993/2001).

Esse si inserivano allora a pieno titolo in un processo storico che vedeva e vede le Zone Franche tradizionali cadere lentamente in desuetudine (non a caso l’Unione Europea adotta ormai da anni un atteggiamento restrittivo e severo in materia), in un’epoca in cui, già dall’immediato secondo dopoguerra, l’esenzione dai dazi e le agevolazioni ai traffici internazionali sono affidate ai grandi accordi tariffari multilaterali, alle unioni doganali e alle aree di libero scambio, per lasciare spazio a una nuova idea di zona franca, più orientata a divenire strumento di attuazione di politiche territoriali, fiscali e del lavoro.

L’assunto si fondava sulla convinzione che l’eliminazione delle barriere materiali e la semplificazione delle procedure potessero influire positivamente sul territorio circostante l’area, per fictio juris extra-doganale, per esempio grazie a un maggior coinvolgimento dell’impresa locale e del settore dei servizi.

Di questa evoluzione concettuale possono essere considerate approdi recenti, sia pure con qualche forzatura teorica e tecnico-giuridica, le Zone Franche Urbane francesi, eredi delle Enterprise Zones e delle Empowerment Zones anglosassoni e statunitensi e con una ispirazione ben più marcatamente sociale, che tuttavia in nulla riguardano i commerci internazionali e l’ambito doganale ma che sono strumenti di attuazione di fiscalità di vantaggio e politiche urbane.

Sarà da verificare se la Zona Franca doganale, non più destinazione delle merci ma regime speciale di deposito, istituto in un certo senso ridimensionato nella sua eccezionalità e nelle sue potenzialità lato sensu economiche, a metà strada tra le Zone Franche tradizionali e le Zone Franche “non intercluse”, sia destinata o meno nella aggiornata configurazione a trovare nuova e più ampia applicazione.

Quel che però è facile prevedere è che i vantaggi, in termini di sicurezza da un lato e di semplificazione dall’altro, riguarderanno quasi esclusivamente gli operatori doganali e gli aspetti procedurali delle operazioni di magazzinaggio e trasformazione nei nodi, generalmente portuali, del commercio extra-comunitario.

In conclusione e a titolo di cronaca, la prima e unica Zona Franca “non interclusa” in Italia, istituita dall’Agenzia delle Dogane il 1° agosto 2003, era situata all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro.

La Zona Franca di Gioia Tauro, però, non è mai stata oggetto di comunicazioni formali e definitive da parte delle autorità nazionali alla Commissione Europea (ai sensi dell’art. 802 del Regolamento CEE n. 2454/93, come sostituito dal Regolamento CE n. 993/2001) nè, di conseguenza, inserita nella lista periodicamente pubblicata in G.U.C.E., e dunque non è mai divenuta operativa.

Nonostante ciò, non sono mancati interventi e progetti e la Zona Franca continua a rivestire un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo dell’Autorità Portuale, che all’aspetto gestionale e infrastrutturale ha dedicato ampio spazio negli ultimi Piani Operatrivi Triennali redatti.

E lo stesso Ministero dei Trasporti, nel gennaio 2008, ha con decreto destinato all’Autorità Portuale di Gioia Tauro 50 milioni di euro, la metà dei fondi complessivamente previsti dalla Legge Finanziaria 2008 per gli interventi strutturali nei porti italiani.

Parte di quei 50 milioni servirebbe ad incentivare proprio l’insediamento di attività produttive e di logistica in regime di zona franca.

Rimane ora da comprendere come le novità introdotte dal codice doganale aggiornato influiranno, se influiranno, nel caso di Gioia Tauro.

 

post lapalissiano n. 2

9 giugno 2008

IMHO, se la Legge Finanziaria 2008 ha eliminato il riferimento esclusivo al Mezzogiorno e la previsione di programmi regionali di intervento dal testo della Legge Finanziaria 2007, allora non è più vero che “per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree degradate nelle città del Mezzogiorno, viene attivato un fondo […] per il cofinanziamento di programmi regionali di intervento”.

(rif. Il Tempo Molise, “Zone Franche, a giorni il verdetto”)

post lapalissiano n. 1

9 giugno 2008

IMHO, se il Cipe ha stabilito che la proposta per l’individuazione delle Zone Franche Urbane spetta ai Comuni, allora essa non spetta di certo alle Regioni.

(rif. Il Tempo Molise, “Zone Franche, a giorni il verdetto”)

zone franche urbane: 60 giorni di tempo per i comuni

9 giugno 2008

E’ stata pubblicata in G.U. n. 131 del 6-6-2008 la Deliberazione n. 5/2008 del Cipe recante “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane”, del 30 gennaio 2008.

Secondo quanto stabilito dal Cipe, “saranno i Comuni a dover assumere l’iniziativa formale, ovvero identificare le aree o i quartieri eleggibili, in quanto caratterizzati da particolari situazioni di disagio socio-economico e bisognosi di interventi per lo sviluppo e l’occupazione, e redigere progetti finalizzati alla riqualificazione delle zone individuate mediante azioni a vantaggio dell’impresa ma anche di carattere socio-assistenziale.

Di fondamentale rilevanza, e anche di una certa difficoltà per quei Comuni che non dispongono di statistiche a livello infracomunale, sarà motivare tecnicamente e documentare le proposte e le scelte, facendo ricorso a indicatori di fenomeni di esclusione sociale e di crisi economica e nel contempo di potenzialità inespresse e di pronta valorizzazione.

Ma non tutti i Comuni avranno la facoltà di proporre l’istituzione di una Zona Franca Urbana né tutte le aree genericamente caratterizzate da disagio sociale ed economico potranno essere identificate quali Zone Franche Urbane: dovrà trattarsi infatti di Comuni con un numero di abitanti non inferiore a 25000 e ricadenti nel territorio di un Sistema Locale del Lavoro avente un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale; le Zone Franche Urbane poi dovranno avere una dimensione demografica minima di 7500 abitanti e massima di 30000, come previsto dalla legge, e la popolazione residente interessata dalle agevolazioni non potrà in ogni caso superare il 30% del totale della popolazione residente nell’area urbana; il tasso di disoccupazione nell’area individuata, infine, dovrà essere superiore alla media comunale”.

”Particolari indicazioni vengono fornite sulla perimetrazione delle aree, che possono coincidere con quartieri o circoscrizioni ma anche con unità urbane altrimenti individuate, per esempio aggregando diverse sezioni censuarie, purchè circoscritte e delimitate in maniera dettagliata, eventualmente in funzione e al fine di una maggiore affidabilità e puntualità degli indicatori statistici ove disponibili e sempre nei limiti demografici stabiliti.

I progetti così formulati saranno inoltrati alle Regioni, che dovranno indicare quelli di interesse prioritario a seguito della valutazione della rispondenza dell’area ai limiti e ai criteri stabiliti dal Cipe, della coerenza e della compatibilità con politiche di investimento già attuate nello stesso territorio, dell’eventualità di un co-finanziamento per un maggiore impatto dell’intervento sulle realtà locali e, infine, della corretta misurazione di un indice di disagio socio-economico.

L’indice, finalizzato a misurare il livello di esclusione sociale all’interno delle aree candidate, sarà ottenuto dalla combinazione del tasso di disoccupazione, del tasso di occupazione, del tasso di concentrazione giovanile e del tasso di scolarizzazione, risultando più esattamente dalla media ponderata degli scostamenti di questi valori dai rispettivi valori medi nazionali.”

Sarà sulla base di questo indice che “il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero per lo Sviluppo Economico valuterà l’ammissibilità delle proposte pervenute e filtrate dalle Regioni.

L’individuazione definitiva, che dunque spetta al MISE-DPS in collaborazione con le Regioni, sarà formalizzata da una distinta delibera del Cipe, che provvederà a decidere in ordine alla allocazione delle risorse finanziarie in virtù del numero delle aree effettivamente ammesse e della loro ampiezza demografica”.

A breve, il MISE dovrebbe ulteriormente precisare in ordine alla procedura di presentazione della documentazione da parte delle amministrazioni.

”I Comuni interessati potranno sin da subito attivarsi per la stesura delle relazioni tecniche, sulla base di parametri e indicatori che ben poco spazio lasciano a incertezze e rielaborazioni, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle Regioni e nel limite delle risorse impegnate per la sperimentazione e del numero di Zone Franche Urbane previste: non più di 18 sul territorio nazionale e non oltre 3 per regione” (Rocco Iemma, La Delibera del Cipe sulle Zone Franche Urbane, in “Filodiritto”).

Pubblicato su “Strill.it Magazine”, portale di informazione on line.

“Zone franche urbane: 60 giorni di tempo per i Comuni”, giugno 2008.

zfu: pubblicata in gazzetta ufficiale la delibera del cipe

7 giugno 2008

E’ stata pubblicata in G.U. n. 131 del 6-6-2008 la Deliberazione n. 5/2008 del Cipe, recante “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane” (30 gennaio 2008).

Per un breve commento: “La Delibera del Cipe sulle Zone Franche Urbane“, pubblicato su Filodiritto, portale giuridico on line.

L’individuazione da parte del MISE-DPS in collaborazione con le Regioni avverrà entro 60 giorni dalla pubblicazione, su proposta dei Comuni interessati.

nomen omen

3 giugno 2008

IMHO, le Zone Franche Urbane non si chiamerebbero così se non fossero concepite a vantaggio di aree, per l’appunto, urbane.

tanto peggio tanto meglio

3 giugno 2008

IMHO, le esenzioni in Zona Franca Urbana sono una eventualità, se del caso una oggettiva necessità, non certo un riconoscimento al quale ambire.

la delibera del cipe sulle zone franche urbane

1 giugno 2008

(5/2008)

Link: “La Delibera del Cipe sulle Zone Franche Urbane”, maggio 2008.

Pubblicato su “Filodiritto”, portale giuridico on line.