Posts Tagged ‘zone franche urbaine’

zone franche urbane, ultime novità

9 marzo 2010

Pubblicata in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, S.O. n. 39, la L. n. 25/2010 di conversione con modifiche del decreto-legge “milleproroghe”, n. 194/2009.

In seguito alle modifiche al testo originario del d.l.: ritorno alle esenzioni; 50 milioni per il 2008 e 50 milioni per il 2009 tetto di spesa (art. 9, comma 4).

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zone franche urbane, appuntamento a matera

18 febbraio 2010

“Work in Progress ZFU, dal Decreto Milleproroghe alle proposte Anci”, Matera, 24 febbraio 2010.

Scaricare e consultare il programma (cliccare su “download”).

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zone franche urbane e milleproroghe, work in progress

28 gennaio 2010

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zfu, prime notizie dalla commissione affari costituzionali del senato

19 gennaio 2010

Tratto da un lancio Apcom:

Milleproroghe/ Impegno governo a valutare problema Zone franche

Termine emendamenti lunedì, da martedì al via voto

Roma, 19 gen. (Apcom) – Il governo si è impegnato ad esaminare il problema delle Zone franche urbane scaturito da una norma del decreto Milleproroghe che fa marcia indietro sulle agevolazioni fiscali. Misura su cui i Comuni e l’opposizione hanno annunciato battaglia. Lo ha riferito il sottosegretario all’Economia, Alberto Giorgetti, al termine della seduta della commissione Affari Costituzionali che ha fissato per lunedì prossimo alle 13 il termine per gli emendamenti. Da martedì, invece, ha detto il relatore Lucio Malan (Pdl) si dovrebbe entrare nel vivo dell’esame del decreto con le votazioni.

Dal governo al momento, ha chiarito Giorgetti, non sono attese grosse novità, ma soltanto “qualche piccola correzione”. Tuttavia, il sottosegretario ha precisato: “Al momento il testo resta questo, ma se ci sono problemi particolari siamo disponibili a valutarli. Non siamo chiusi a modifiche e correzioni”. Intanto, per domani pomeriggio è previsto al Tesoro un tavolo sul ‘nodo’ Zone franche fra rappresentanti del ministero dell’Economia, dello Sviluppo economico, dell’Anci e dell’Agenzia delle Entrate.

[…]

Sulle Zone franche urbane, lo stesso relatore ha chiarito che “il governo ha acconsentito alla richiesta della commissione” di avere maggiori spiegazioni sulla norma introdotta nel decreto. Malan ha inoltre annunciato che presenterà anche alcuni emendamenti “per fare chiarezza” all’interno del testo stesso del decreto. “Sulla metà delle 70 norme contenute – ha detto – non c’è scritto di che proroga si tratta”*.

*Per esempio all’art. 9, comma 4, che stabilisce un termine per la presentazione delle istanze da parte delle imprese, mai precedentemente previsto da disposizioni legislative.

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la dichiarazione del ministro tremonti. una prece.

15 gennaio 2010

Agenzia Asca:

15-01-10

FISCO: TREMONTI A BASSOLINO, ILLUSORI BONUS ZONE FRANCHE SENZA COPERTURA

(ASCA) – Roma, 15 gen – Gli sconti fiscali previsti nella disciplina originaria delle zone franche urbane non hanno adeguata copertura e quindi seguono una logica ”Illusoria e non responsabile”. E’ quanto scrive il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, in una lettera al presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino. A sua volta, il governatore nei giorni acorsi aveva inviato una lettera a Tremonti lamentando la restrizione delle agevolazioni fiscali per le zone franche urbane contenuta nel decreto milleproroghe.

”La norma citata nella Sua lettera e’ una norma di incentivo fiscale. Come tale, per principio generale e costituzionale, e’ una norma che richiede una copertura di bilancio” dice Tremonti aggiungendo che la legge istitutiva ”voluta e votata dal Governo Prodi” (nella finanziaria per il 2007) prevedeva come copertura circa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Secondo Tremonti ”la legge era (ed e’) scritta in una logica perversa, del tipo: il beneficio si applica automaticamente, ovunque in Italia (nord, centro, sud, isole), a prescindere dalla sua effettiva consistenza; se questa supera la copertura di legge formalmente iscritta in bilancio, cosi’ creando deficit, questo e’ un problema futuro della collettivita’ e non dei governanti ‘pro-tempore”’.

Si tratta, scrive ancora il ministro, di ”una logica illusoria e non responsabile. Tanto piu’ se la differenza tra copertura in bilancio ed intensita’ del beneficio e’ forte e prevedibile gia’ ex ante. Se chi ha fatto la legge fosse stato piu’ convinto e/o davvero convinto della sua utilita’, avrebbe allora potuto e dovuto, responsabilmente e coerentemente, prevedere una diversa e maggiore copertura.

Quello che ora si cerca di fare e’ conservare comunque la norma, pur se nei limiti imposti dalla copertura prevista dai suoi ideatori”.

red-lsa/mcc/bra

Una prece.

( rocco.iemma@tin.it )

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zfu, i possibili effetti del milleproroghe

13 gennaio 2010

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Le modifiche alla normativa sulle Zone Franche Urbane introdotte dal D.L. n. 194/2009, in vigore dal 30 dicembre scorso, hanno disorientato non poco imprenditori, professionisti e amministratori, fino a ieri del tutto ignari, norme alla mano, dell’esistenza di un finanziamento da erogare da parte dei Comuni e di un termine per la presentazione di istanze.

Eppure l’art. 9, comma 4, del decreto “milleproroghe” si pone lo scopo dichiarato di “consentire” ai Comuni l’erogazione del “contributo di cui” al comma 341 dell’art. 1 della L. n. 296/2006.

Le disposizioni originarie prevedevano in realtà non un contributo ma semplicemente, per interpretazione diffusa e costante negli ultimi anni, la copertura finanziaria delle esenzioni fiscali e contributive, oggi soppresse, e nessuna previsione legislativa aveva contemplato istanze né stabilito un termine a decorrere dal quale le piccole e le micro imprese potessero fare domanda per l’accesso alle agevolazioni, determinazioni che spettavano a un decreto del Ministero delle Finanze mai pubblicato.

Non si comprende quindi, tra l’altro, quali siano i presupposti della decretazione d’urgenza, né quale fosse il termine previsto da disposizioni legislative da prorogare con decreto, appunto, “milleproroghe”; non è un caso se in Commissione Affari Costituzionali del Senato, sede referente, sia stata proposta eccezione di costituzionalità e di non omogeneità con l’oggetto del provvedimento.

Soppresse le esenzioni, i Comuni dovrebbero pertanto erogare una somma parametrata all’Ici e ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente dovuti, su istanza presentata dalle imprese a decorrere dal 1° marzo 2010 e previa conferenza di servizi e acquisizione di informazioni dagli enti previdenziali.

E’ lecito chiedersi se si tratti davvero di semplificazione e accelerazione, come afferma la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge S.1955, di conversione del decreto “milleproroghe”.

Prima della modifica, l’autorizzazione comunitaria era stata concessa, il decreto del Ministero del Lavoro era stato firmato, la stessa Agenzia delle Entrate aveva pubblicato la prima bozza di modello Irap 2010 con “quota esente” per le Zfu, molti Comuni avevano provveduto allo studio di varianti ai propri piani regolatori e molti impenditori avevano già operato scelte strategiche sulla base di norme in vigore ormai da tempo: mancava solo il decreto del Ministero delle Finanze che, secondo gli stessi annunci del Ministro Scajola, era di imminente pubblicazione e improntato all’automatismo, con istanze da inoltrarsi per via telematica e esenzioni da applicare in dichiarazione.

Oggi, invece, sarebbe probabilmente necessaria una nuova notifica alla Commissione Europea, iter dai tempi e dagli esiti incerti se è vero che proprio l’automatismo delle esenzioni era stato positivamente apprezzato e considerato decisivo; sarebbe opportuno attendere provvedimenti attuativi o quantomeno esplicativi per l’uniformazione delle procedure tra i Comuni e per definire alcuni dettagli tecnici, ad esempio su cosa si intenda per contributo “parametrato”; a tutto questo si aggiunga che gli stessi Comuni, di certo mediamente meno informatizzati dell’Amministrazione Finanziaria centrale, potrebbero dover organizzare risorse, competenze e strutture ad hoc, procedere a determine e delibere, bandi per le richieste, magari cartacee, di assegnazione del contributo, conferenza di servizi, valutazioni e graduatorie, con implicazioni e rischi prevedibili.

Il problema della discrezionalità, dei tempi e dei costi è però del tutto secondario e, anzi, trascurabile dinanzi alla prospettiva dell’avvio di una misura depotenziata, distante dal modello francese e comunitario tanto nella forma quanto nello spirito e negli effetti desiderati, lontana dal concetto stesso di “zona franca”.

Infatti, il contributo “parametrato” erogato dai Comuni in riferimento agli anni 2008 e 2009, oltre che un déja vu con risultati almeno discutibili nel panorama nazionale e meridionale, rischia di rivelarsi sin d’ora un incentivo quantitativamente e qualitativamente ridimensionato rispetto alle esenzioni fiscali e contributive fino a quattordici anni, che rappresenterebbero invece una novità interessante e attraente, primo esempio di fiscalità di vantaggio su base territoriale in Italia; tutto ciò, fermi restando i dubbi espressi da più parti sul trattamento fiscale di queste erogazioni, che possono formare per ironia della sorte nuova base imponibile.

Qualche perplessità emerge poi sull’ammontare dell’erogazione per soggetto istante a fronte di un’allocazione delle risorse per Comune rimasta invariata come da delibera Cipe: da un lato il timore è quello di una distribuzione dei fondi così ampia e per piccole quote da risultare nel tempo poco ambita soprattutto per le imprese che dovrebbero trasferirsi dall’esterno; dall’altro e di conseguenza vi è il rischio che a beneficiare del contributo siano solo imprese già esistenti in Zfu e, tra queste, le maggiori e più solide, capaci di sostenere costi in attesa di un finanziamento non particolarmente rilevante, nè incentivante in prospettiva, non predeterminato e erogato con margini di discrezionalità.

Se così fosse, lo spirito delle Zfu, che è quello di favorire la ripresa socio-economica di aree urbane disagiate attraverso la creazione di nuova impresa e di nuova occupazione, sarebbe tradito.

E soprattutto, se è ammessa una provocazione, nessuno scandalo susciterebbe a questo punto la proposta di cambiare denominazione all’istituto: senza vantaggi fiscali e esenzioni, infatti, sarebbe improprio continuare a parlare non solo di fiscalità di vantaggio, ma anche di “zone franche”, che sono tali sotto il profilo fiscale in quanto libere, all’interno della perimetrazione che a ciò è funzionale, dall’applicazione delle norme impositive ordinariamente applicate nel territorio circostante.

Mentre si moltiplicano le iniziative di tecnici, rappresentanti delle categorie e amministratori, le residue speranze di evitare la fine delle Zfu sono ora riposte nel Parlamento, che ha già iniziato a discutere la conversione in legge del decreto “milleproroghe”.

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche urbane, prime notizie dai sindaci

13 gennaio 2010

Prime notizie e primi resoconti sulla riunione dei 23 Sindaci dei Comuni sui cui territori sono state individuate le 22 Zone Franche Urbane, tenutasi questa mattina presso la sede Anci di Roma.

Tratto da www.ilgiornalenuovo.it:

Il Sindaco del Comune di Sora Cesidio Casinelli rende noto che all’incontro tenutosi oggi a Roma, presso la sede dell’Anci, sono intervenuti i rappresentanti di 14 dei 23 Comuni ammessi al riconoscimento delle Zone Franche Urbane nonché il Direttore Generale del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Nel corso dell’incontro è emersa la comune volontà di chiedere l’abrogazione dell’art.9 comma 4 del Decreto-Legge 194/2009 e il ripristino di quanto originariamente previsto dalla finanziaria per l’anno 2007 – Legge 296/06.
Il Coordinamento dei Sindaci ha, inoltre, richiesto un urgente incontro con il Ministro Scajola e con il Presidente della Commissione Finanza del Senato, dove è attualmente in discussione il decreto “mille proroghe”, per rappresentare le problematiche emerse dalla lettura delle modifiche proposte alla  normativa originaria che sono state ritenute assolutamente non condivisibili.

Comunicato Stampa Comune di Sora

Tratto da La Periferica:

Il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli ha partecipato stamani a una riunione a Roma all’Anci promossa dai ventidue primi cittadini dei Comuni interessati ai benefici della Zona Franca Urbana alla luce del decreto legge cosiddetto “Milleproroghe” che ha modificato il sistema delle agevolazioni fiscali originariamente previsto.

Raffaele Stancanelli, che è anche l’unico tra i sindaci a ricoprire l’incarico di parlamentare nazionale, ha illustrato agli altri colleghi amministratori il contenuto dell’emendamento che si appresta a presentare al Senato per modificare il comma 4 dell’articolo 9 del decreto, inziativa che è già al vaglio dell’Ufficio legislativo. “Insieme a me -ha detto Stancanelli- il gruppo dei sindaci condurrà una battaglia, che naturalmente non ha alcun colore politico, affinchè vengano avviate le ZFU secondo un sistema veramente utile ad avviare nuove inziative imprenditoriali nelle città interessate al provvedimento, per la gran parte nel sud, per garantire sviluppo e occupazione in queste zone. Catania, anche per essere la città che ha avuto il maggiore stanziamento, è particolarmente interessata a questo provvedimento perche riguarda l’area di Librino uno dei quartieri periferici su cui la nostra attenzione è massimae la nostra iniziativa, al di là dei profili di incostituzionalità che qualcuno ha rilevato nel regime previsto dal decreto, ha proprio come fine quello di rendere efficace questo sistema di incentivazione per le imprese ”. Per questo obiettivo Stancanelli ha fatto sapere di avere già chiesto un incontro urgente con il ministro Scajola e per quanto riguarda la discussione dell’emendamento al decreto legge, con il presidente della commissione parlamentare Affari Istituzionali Carlo Vizzini.

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche urbane, salvare il salvabile

12 gennaio 2010

Mentre dalla nuova bozza del Modello Irap 2010 scompare la colonna “quota esente Zone Franche Urbane”, inclusa nella precedente, si susseguono iniziative di amministratori, imprenditori, rappresentanti del mondo del lavoro e tecnici sulle modifiche introdotte dal “decreto milleproroghe”, che sopprimono le esenzioni e le agevolazioni fiscali e contributive e rischiano di fatto di eliminare le Zone Franche Urbane dal nostro ordinamento.

L’obiettivo è evidentemente quello di salvare il salvabile, in sede di conversione in legge del D.L. n. 194/2009.

Il 13 gennaio 2010 si terrà presso la sede romana dell’Anci un incontro che vedrà protagonisti i Sindaci dei 23 Comuni interessati, che nei giorni scorsi hanno espresso opinioni concordi, tecnicamente fondate e nel merito negative, sia pure con alcune eccezioni e non senza qualche imprecisione.

Tra le più recenti, degne di nota sono le dichiarazioni del Governatore della Sicilia On.le Lombardo, dell’On.le Laratta, dell’On.le Bianco, del Sindaco di Iglesias Pierluigi Carta, dei Sindaci delle Zfu calabresi Prof. Filareto, Avv. Vallone e Prof. Speranza, che si citano ad esempio, tra tante altre, solo per l’importanza politica e istituzionale e per la puntualità delle argomentazioni tecniche, non per le posizioni di parte che in questo blog, come noto, non rilevano.

Autorevole è l’intervento dell’Avv. Maurizio Villani, che invita a una riflessione più ampia sui rapporti tra Legislatore e contribuente, così come quelli della Dott.ssa Marilena Nasti, consigliere dell’Odcec di Napoli, e del Dott. Franz Cannizzo, di Confcommercio di Catania.

Di “Zone Franche Urbane a dieta” ha parlato Roberto Lenzi, in un articolo su Italia Oggi Sette del 11 gennaio 2010, mentre Amedeo Sacrestano, in un articolo su Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2010, ha posto l’accento sulle  possibili conseguenze della modifica del regime ai fini dell’autorizzazione comunitaria.

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche urbane, il testo modificato

3 gennaio 2010

E’ stato pubblicato in G.U. n. 302 del 30/12/2009 il decreto-legge n. 194/2009 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “decreto milleproroghe”), che all’art. 9, comma 4, in materia di Zone Franche Urbane così dispone:

Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell’8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all’erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche’ sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalita’ stabilite con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010; conseguentemente all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341:

1) nell’alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;

2) le lettere a) e b) sono soppresse;

3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall’imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all’imposta comunale sugli immobili dovuta»;

4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l’esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammontare»;  all’inizio del terzo periodo le parole: «L’esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;

b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;

c) il comma 341-quater e’ abrogato.

L’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziara 2007), già modificato dall’art. 2, commi 561-563 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), norma istitutiva della misura, risulta così ulteriormente modificato dal decreto “milleproroghe”, in vigore dal 30/12/2009, giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in grassetto le ultime modifiche):

340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.

341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a:

a) soppressa;

b) soppressa;

c) all’imposta comunale sugli immobili dovuta, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’ammontare è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. Il contributo di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal contributo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. abrogato.

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

Per un utile confronto, ecco il testo normativo precedente (in rosso le parti sostituite o soppresse o abrogate):

340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.

341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter.

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

( rocco.iemma@tin.it )

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zone affrante urbane, non fiori ma opere di bene

21 dicembre 2009

Finalmente qualcuno dall’alto inizia a farci caso (su Gazzetta del Sud Calabria di oggi, pagina 13, le dichiarazioni dell’europarlamentare On.le Gianni Pittella in un articolo di Vinicio Leonetti, “Stop della Commissione Ue alle agevolazioni”).

Le modifiche introdotte dal Governo col decreto legge “milleproroghe”, presentate come un “ritocco” teso alla “semplificazione”, rischiano invece di complicare irrimediabilmente l’iter attuativo, di rinviare a tempo indeterminato l’attivazione e, realisticamente, di determinare la fine delle Zone Franche Urbane.

Non può non suscitare perplessità (a Natale siamo tutti più buoni) il fatto che proprio chi ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione Europea lo scorso 28 ottobre 2009 non abbia tenuto in conto che, così recita la decisione comunitaria, “qualunque iniziativa volta a modificare questo regime deve essere notificata alla Commissione”.

Ma non è tutto.

La stessa Commissione autorizza la concessione dell’aiuto sotto forma di esenzioni fiscali (punto 2.4)  e apprezza il fatto che l’aiuto è “concesso in modo automatico”, ciò che caratterizza questa forma di fiscalità di vantaggio su ristretta base territoriale e ne determina l’ammissibilità in sede comunitaria.

Che esito avrebbe la nuova notifica alla Commissione Europea se fosse un contributo erogato dai Comuni su istanza delle imprese e previa conferenza di servizi, come già stabiliva l’ormai noto emendamento 2.1383 al disegno di legge finanziaria 2010, a prendere il posto delle esenzioni?

Quale fiscalità di vantaggio senza vantaggi fiscali?

E poi, vocabolario alla mano, zone “franche” da cosa, se non sono più previste esenzioni fiscali?

Pasticcio? Svista? Non fiori ma opere di bene.

( rocco.iemma@tin.it )

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(altri rif. http://iltempo.ilsole24ore.com/abruzzo/cronaca_locale/abruzzo/2009/12/21/1106989-stop_alla_zona_franca.shtml)

zone franche urbane, rischio di aborto

2 dicembre 2009

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Niente esenzioni da imposte sui redditi e Irap, niente automatismi, ma solo un contributo parametrato all’Ici dovuta e all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, erogato dai Comuni nei limiti delle risorse già stanziate dal Cipe.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’emendamento 2.1383 sulle Zone Franche Urbane presentato dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, dove è in esame il disegno di Legge Finanziaria 2010 (C. 2936).

Il primo e finora unico a lanciare l’allarme è stato l’On.le Sergio D’Antoni, tra i padri delle Zone Franche Urbane in Italia.

Nelle ultime ore, in verità, si è appreso che l’emendamento 2.1383 è stato, tra altri, dichiarato inammissibile.

Inammissibile, non rigettato. Inammissibile in quanto privo di effetti finanziari e dunque non rientrante nel contenuto tipico di una legge finanziaria.

Sono quindi possibili, c’è chi dice probabili, riformulazioni e la ripresentazione in Aula.

Serve commento?

( rocco.iemma@tin.it )

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“Zone franche urbane: tutto da rifare?”, dicembre 2009

modello francese, la scelta vincente: la decisione della commissione europea

19 novembre 2009

Sono trascorsi circa due anni e mezzo da quando, vigente il testo originario dell’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), si esprimevano perplessità sugli obiettivi e le basi giuridiche dell’istituzione delle Zone Franche Urbane e si segnalava l’opportunità di avvicinare il modello italiano a quello francese, allo scopo di adeguare il dispositivo ai principi e agli orientamenti comunitari e quindi di favorirne l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Il timore era che il richiamo agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e agli Orientamenti sugli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione della misura come adottata in prima battuta, così come la caratterizzazione ecocomica e finalizzata allo sviluppo regionale peraltro del solo Mezzogiorno, potessero ostare all’approvazione comunitaria e alla stessa applicazione delle agevolazioni (Clelia Buccico, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con le zone franche di diritto doganale, in “Diritto e pratica tributaria”, vol. LXXIX n. 1 2008; sia consentito rinviare anche a Rocco Iemma, Le Zone Franche Urbane in Italia. L’esperienza francese, rilievi critici e spunti di riflessione, in “Filodiritto” http://www.filodiritto.com, 2 maggio 2007).

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, con le quali il Legislatore ha rimosso il riferimento agli Orientamenti e il limite al solo Mezzogiorno, anche dalla Commissione Europea giunge un’importante conferma.

E’ stata infatti pubblicata la comunicazione ufficiale all’Italia della decisione Aiuto di Stato N346/2009, della quale si riproducono alcuni passaggi ancora oggi utili per comprendere fino in fondo la ratio delle esenzioni in Zona Franca Urbana e i motivi e le condizioni della loro ammissibilità:

“…obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l’integrazione sociale e culturale dei loro abitanti…”

“…le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l’occupazione…”

“…le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale…”

“…la Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale…”

“…la rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale…”

“…la Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario…”

“…benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi: – il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; – le misure sono aperte a tutti i settori di attività; – la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione); – i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione; – le misure mirano essenzialmente a lottare contro l’esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili; – le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull’attuazione delle ZFU; – le misure sono limitate nel tempo…”

“…la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati…”.

La Commissione Europea, confermando il proprio convincimento, stabilisce dunque alcuni punti fermi, tecnicamente e concettualmente imprescindibili se e quando si discute di Zone Franche Urbane e fiscalità di vantaggio “mirata”, a beneficio di un dibattito pubblico talvolta viziato dalla sottovalutazione di alcuni aspetti (ad esempio, il necessario rigore di parametri geografici e demografici prestabiliti) e dalla sopravalutazione di altri (ad esempio, gli effetti diretti sullo sviluppo di aree vaste).

Modello francese, sempre più modello europeo.

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“La decisione della Commissione Europea sulle ZFU”, novembre 2009

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche urbane, conto alla rovescia

18 luglio 2008

Entro lunedì prossimo 21 luglio 2008, i Comuni dovranno presentare alle Regioni le proposte di individuazione e delimitazione delle Zone Franche Urbane sul proprio territorio.

Secondo le notizie diffuse a mezzo stampa e on line, particolarmente attive in queste ore e nelle ultime settimane sono le amministrazioni di Lamezia Terme e Crotone in Calabria, Taranto e Lecce in Puglia, Napoli, Salerno e Caserta in Campania, Messina in Sicilia, Matera in Basilicata, Termoli e Campobasso in Molise, Viterbo nel Lazio.

Si attendono comunicati da Reggio Calabria, Palermo e Catania, per citare alcune tra le principali aree urbane, e da altre città e località del sud che nei mesi scorsi sono state coinvolte, coi loro rappresentanti istituzionali e del mondo economico e associativo, nel dibattito sulle zone franche urbane, qualche volta al centro di proposte, in verità, non in linea col dettato normativo e con lo spirito del dispositivo, qualche altra ovviamente no.

Nulla di ufficiale, fatta eccezione per Napoli, è dato sapere su eventuali proposte riguardanti le altre principali aree metropolitane del Paese, che pure, in teoria, sarebbero le principali, anche se non le uniche, e più credibili destinatarie di questa particolare soluzione di politica urbana e di fiscalità di vantaggio.  

Degno di nota lo sforzo compiuto da alcune Regioni, tra le quali la Toscana, una delle poche del centro-nord che ipotizzano l’individuazione di Zone Franche Urbane sul proprio territorio, che tramite il sito del Mise-Dps e organi di stampa hanno reso noti i tempi, chiarito le modalità di presentazione delle proposte da parte dei Comuni e indicato soggetti, settori e uffici interessati.

Sebbene il sito del Mise-Dps, opportunamente, fornisca ogni indicazione necessaria alla redazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni, l’auspicio è che questi, nonostante i tempi ristretti, non si limitino al minimo richiesto ma elaborino una proposta organica che si arricchisca, come peraltro suggerito in delibera Cipe e nella recente circolare dello stesso Dipartimento, di elementi e ulteriori indicatori di disagio socio-economico così come di spunti e propositi per l’attuazione di politiche e iniziative in materia urbanistica e sociale in favore dei quartieri svantaggiati, evidentemente bisognosi di interventi di ampio e articolato respiro che comprendano la fiscalità di vantaggio, ma non si esauriscano in essa.

In questo blog il tema è stato affrontato o ripreso da altre fonti nei post della categoria Zone Franche Urbane.

zone franche urbane: 21 luglio 2008 termine massimo per i comuni

7 luglio 2008

Qualche settimana fa, si segnalava la necessità di procedere in tempi brevi all’adozione dei provvedimenti necessari per l’individuazione delle Zone Franche Urbane, previsti dalla Legge Finanziaria 2007 (come modificata dalla Legge Finanziaria 2008) e dalla Deliberazione del Cipe n. 5/2008.

Quell’elenco di appunti può essere aggiornato: è stata infatti pubblicata in G.U. n. 155 del 4 luglio 2008 la Circolare n. 1418 del 26 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione recante “i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali”.

La Circolare specifica meglio, innanzitutto, quanto già stabilito nella delibera del Cipe e fornisce indicazioni pratiche abbastanza dettagliate sulla procedura che Comuni e poi Regioni e MISE-DPS dovranno seguire prima che il Cipe decida in ordine alla individuazione delle aree e alla allocazione delle risorse.

In particolare per quanto riguarda i Comuni, viene posto l’accento sulle modalità della perimetrazione e della rappresentazione di essa, da effettuarsi con precisione e con l’ausilio di strumenti cartografici e supporti informatici, sulle motivazioni della individuazione e sulla descrizione del progetto e di altri eventuali programmi di tipo sociale e urbanistico già in atto o in previsione per l’area individuata.

E’ confermata dunque l’importanza, ai fini della stesura di una relazione completa e adeguata a quanto prescritto dal Cipe e dal MISE-DPS, di una ricognizione in tempi brevissimi di dati statistici a livello infracomunale e, inevitabilmente, di una sinergia ad ampio raggio tra assessorati, settori e uffici diversi.

Ma la novità di maggior rilievo è nei tempi stabiliti per la presentazione del progetto alle Regioni: entro il termine comunicato da queste o, in mancanza, entro 45 giorni dalla pubblicazione della Delibera n. 5/2008, ovvero entro il 21 luglio 2008.

Le Regioni selezioneranno le proposte di interesse prioritario e le trasmetteranno al MISE-DPS. Solo all’esito dell’istruttoria, da concludersi entro il 5 agosto 2008 (60 giorni dalla pubblicazione della Delibera del Cipe n. 5/2008), le Zone Franche Urbane individuate saranno al vaglio del Cipe per l’ammissione a finanziamento.

Le determinazioni così assunte, unitamente a tutto l’impianto normativo di base, dovranno poi essere autorizzate dalla Commissione Europea DG Concorrenza.

Da registrare con favore, infine, la predisposizione sul sito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello Sviluppo Economico di una sezione interamente dedicata alle Zone Franche Urbane.

la delibera del cipe sulle zone franche urbane

1 giugno 2008

(5/2008)

Link: “La Delibera del Cipe sulle Zone Franche Urbane”, maggio 2008.

Pubblicato su “Filodiritto”, portale giuridico on line.

zone franche urbane: individuati i criteri

26 Maggio 2008

(2/2008)

La notizia è annunciata da settimane: lo scorso 30 gennaio, il CIPE ha definito i criteri per l’individuazione delle Zone Franche Urbane.

Secondo le prime indiscrezioni, la selezione delle aree, all’interno delle quali le piccole e le microimprese godranno di rilevanti esenzioni fiscali e contributive, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, attesa ormai a breve.

Saranno i Comuni, a quanto risulta, di concerto con Regioni e Ministero dello Sviluppo Economico, a formulare le proposte al CIPE, che provvederà alla scelta sulla base di alcuni parametri particolarmente indicativi del disagio socio-economico.

Innanzitutto, i Comuni nei quali ricadranno le Zone Franche Urbane dovranno avere una popolazione superiore a 25000 abitanti e un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale; le aree individuate, inoltre, non dovranno superare il 30% della popolazione dell’intera area urbana (in ogni caso nel limite di 30000 abitanti stabilito dall’art. 1 comma 340 della Legge Finanziaria 2007, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008) e dovranno recare un tasso di disoccupazione superiore alla media comunale.

Determinante sarà, infine, la rispondenza delle Zone Franche Urbane a un “indice di disagio socio-economico”, misurato tenendo conto degli scostamenti rispetto alla media nazionale dei tassi di disoccupazione, occupazione, concentrazione giovanile e scolarizzazione riscontrati.

Su queste basi, come previsto da molti osservatori, pare si possa affermare che le aree beneficiate saranno prevalentemente collocate al Sud, dove l’indice di disagio è mediamente e prevedibilmente maggiore rispetto alle aree situate nel resto d’Italia e su cui ormai da mesi insistono le candidature più credibili e più convinte: il quartiere Librino di Catania, il Brancaccio di Palermo, aree urbane di Crotone e Lamezia Terme o ancora di Napoli e Taranto, solo per citarne alcune.

Secondo quanto emerge sulle prime stime in merito alla allocazione delle risorse stanziate, 100 milioni di euro complessivi per il 2008 e per il 2009, potrebbero essere avviate nella prima fase sperimentale almeno 18 Zone Franche Urbane, qualcuna in più rispetto a quanto previsto finora.

Spetta adesso ai Comuni interessati avanzare proposte tecniche in tempi particolarmente ristretti, procedendo quanto più possibile a una puntuale e rapida ricognizione di dati statistici e demografici a livello di quartiere o circoscrizione e quindi alla individuazione dell’area che subisce il maggior disagio socio-economico ed ha perciò i requisiti per essere selezionata.

Sebbene analisi e previsioni sull’efficacia delle misure siano al momento estremamente difficili e comunque approssimative, il sistema è particolarmente interessante e, col supporto di adeguate politiche urbane, sembra in grado di stimolare la nascita di nuova impresa e la creazione di nuova occupazione, di favorire l’emersione e l’impiego stabile e, in linea generale, la ripresa socio-economica dei quartieri e delle circoscrizioni disagiate.

Le piccole e le microimprese in Zona Franca Urbana, con i limiti, le specificazioni e le condizioni poste dalla normativa vigente, potranno infatti beneficiare in estrema sintesi: dell’esenzione dalle imposte sui redditi che è totale per i primi cinque periodi d’imposta e parziale per i successivi nove con una graduale uscita dall’agevolazione; dell’esenzione dall’Irap per i primi cinque periodi d’imposta; dell’esenzione dall’Ici a decorrere dal 2008 e fino al 2012; dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, totale per i primi cinque anni di attività e parziale per i successivi nove con una graduale uscita dall’agevolazione, che spetta anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo.

Pubblicato su “Strill.it Magazine”, portale di informazione on line.

“Zone franche urbane: individuati i criteri”, febbraio 2008.


zone franche urbane: per reggio ora o mai più

26 Maggio 2008

(1/2008)

E’ tutto pronto, o quasi, per l’attivazione delle Zone Franche Urbane. Sarà necessario attendere l’emanazione dei decreti ministeriali e le deliberazioni del CIPE, che nelle prossime settimane definirà i criteri di selezione delle aree, ma la disciplina introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 suggerisce sin da ora un cauto ottimismo sui tempi di attuazione.

Le radicali modifiche, apportate alla normativa originaria, non solo chiariscono alcuni punti a vantaggio di un dibattito troppo spesso confuso, ma depongono anche e decisamente in favore dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, dal cui giudizio di ammissibilità dipende l’operatività del sistema di esenzioni.

Proprio l’esigenza, emersa in corso d’opera, di adeguare le disposizioni sulle Zone Franche Urbane agli orientamenti delle istituzioni di Bruxelles su aiuti di Stato e libera concorrenza, ha impedito che le norme previste dalla Legge Finanziaria 2007 venissero attuate nell’anno appena trascorso.

La disciplina legislativa si presenta però oggi più completa e organica, recando un attraente sistema di esenzioni pluriennali da Irpef, Ires, Irap, Ici e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, ma soprattutto più rispettosa dei principi comunitari di non distorsione del mercato e in materia di coesione sociale e politiche per la città.

In tal senso vanno infatti correttamente interpretate la caratterizzazione specificamente urbana della misura; la limitazione a quartieri e circoscrizioni e in termini di popolazione residente; l’applicazione a beneficio di piccole e micro imprese e a sostegno dell’occupazione locale e non precaria.

E sotto questa luce va letta soprattutto la novità più rilevante e dibattuta, ovvero l’eliminazione del riferimento esclusivo al Mezzogiorno: le Zone Franche Urbane potranno essere istituite su tutto il territorio nazionale.

La Commissione Europea si è infatti dimostrata favorevole ad ammettere le esenzioni, se e laddove queste si rivelino necessarie solo a seguito e in ragione dell’applicazione di parametri di valutazione oggettivi, preliminari alla selezione di aree di crisi economica e disagio sociale.

Un aprioristico riferimento geografico andrebbe cioè incontro ad un diniego, in quanto possibile tentativo di eludere la normativa sugli aiuti a finalità regionale di cui il Mezzogiorno può già usufruire secondo precise norme e condizioni.

D’altro canto, anche da parte di chi contesta tale modifica, è unanime il richiamo al modello delle Zone Franche Urbane francesi, attive da oltre un decennio con buoni risultati e con la piena approvazione comunitaria, che è appunto concepito allo scopo di combattere i fenomeni di esclusione sociale e la crisi socio-economica dei quartieri urbani, ovunque gli indicatori di tale crisi trovino corrispondenza sul territorio nazionale.

Sulla base di recenti tendenze politiche e giurisprudenziali in materia di aiuti ed esenzioni, è lecito aspettarsi che di qui a breve, soprattutto ove siano attuate forme di federalismo fiscale, saranno considerate ammissibili temporanee agevolazioni di tipo verticale o stabilite a livello regionale. Ma allo stato attuale, molto difficilmente verrebbe autorizzato dalla Commissione un dispositivo come quello delle Zone Franche Urbane in Italia, previsto dalla normativa nazionale, che non fosse esteso all’intero territorio.

Se tutto ciò è vero dal punto di vista formale e se la modifica è da accogliere come una buona notizia in vista dell’autorizzazione da parte della Commissione, è ancora possibile che, in considerazione della volontà politica generale di orientare la misura verso le città del Sud e in attesa della formalizzazione dei criteri di selezione, le aree urbane interessate saranno comunque, almeno in buona parte, situate nel Mezzogiorno, dove le problematiche di tipo occupazionale e sociale si presentano senza dubbio peculiari e più complesse rispetto al Centro e al Nord dell’Italia.

Sotto il profilo sostanziale, dunque, in riferimento al numero e alla localizzazione delle Zone Franche Urbane e alla distribuzione delle risorse, potrebbe cambiare poco rispetto a quanto emerso lo scorso anno, quando il riferimento esclusivo al Mezzogiorno aveva dato vita a una intensa attività di concertazione a livello locale e nazionale e a una serie di candidature che, non essendo noti i criteri per l’individuazione delle aree, devono tuttavia considerarsi ancora ufficiose.

Ciò sottinteso, per quanto riguarda la Calabria, due Zone Franche Urbane dovrebbero in ogni caso essere istituite in altrettanti quartieri, rispettivamente, di Lamezia Terme e Crotone, tra i Comuni favoriti e candidati della prima ora.

Qualche mese fa si era fatta avanti l’idea, tutta da verificare tecnicamente e giuridicamente visti gli analoghi o similari precedenti, di istituire zone franche finanziate da fondi regionali nelle altre città e negli altri capoluoghi, ivi compresa Reggio Calabria che avrebbe con ogni probabilità le caratteristiche socio-economiche e nel contempo le potenzialità di sviluppo per candidarsi a ospitare nelle sue periferie un’area a fiscalità agevolata.

Quel che solo è certo, al di là delle ipotesi astratte, è che al momento vi sono tutte le condizioni perché le Zone Franche Urbane previste dalla Legge Finanziaria 2007, così come modificata dalla Legge Finanziaria 2008, siano attivate a breve.

E nulla osta a nuove candidature, nell’immediato o per una successiva estensione del dispositivo ad altre città qualora la fase di sperimentazione producesse i risultati auspicati.

E’ infatti prevedibile che le situazioni di degrado socio-economico riscontrabili nelle varie città del Mezzogiorno non siano così differenti da caso a caso, e che dunque, come e più ancora che l’applicazione dei criteri di selezione, ai fini della individuazione delle singole Zone Franche Urbane e del successo di ogni candidatura siano determinanti la tempestività e l’efficacia della proposta sul piano politico-istituzionale.

Soprattutto in funzione delle decisioni del CIPE sulla destinazione delle risorse, il cui ammontare -50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni per il 2009- induce a ritenere che il numero delle aree selezionate per la sperimentazione non si discosterà, nonostante la formale estensione geografica dell’applicabilità del dispositivo, da quello limitato tra 10 e 15, previsto nel 2007.

Pubblicato su “Strill.it Magazine”, portale di informazione on line.

“Zone franche urbane: per Reggio ora o mai più”, gennaio 2008.

le zone franche urbane nel disegno di legge finanziaria 2008

26 Maggio 2008

(10/2007)

Link: “Le zone franche urbane nel disegno di legge finanziaria 2008”, ottobre 2007.

Pubblicato su “Filodiritto”, portale giuridico on line.

le zone franche urbane in italia

26 Maggio 2008

(5/2007)

Link: “Le zone franche urbane in Italia”, maggio 2007.

Pubblicato su “Filodiritto”, portale giuridico on line.

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