modello francese, la scelta vincente: la decisione della commissione europea

19 novembre 2009

Sono trascorsi circa due anni e mezzo da quando, vigente il testo originario dell’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), si esprimevano perplessità sugli obiettivi e le basi giuridiche dell’istituzione delle Zone Franche Urbane e si segnalava l’opportunità di avvicinare il modello italiano a quello francese, allo scopo di adeguare il dispositivo ai principi e agli orientamenti comunitari e quindi di favorirne l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Il timore era che il richiamo agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e agli Orientamenti sugli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione della misura come adottata in prima battuta, così come la caratterizzazione ecocomica e finalizzata allo sviluppo regionale peraltro del solo Mezzogiorno, potessero ostare all’approvazione comunitaria e alla stessa applicazione delle agevolazioni (Clelia Buccico, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con le zone franche di diritto doganale, in “Diritto e pratica tributaria”, vol. LXXIX n. 1 2008; sia consentito rinviare anche a Rocco Iemma, Le Zone Franche Urbane in Italia. L’esperienza francese, rilievi critici e spunti di riflessione, in “Filodiritto” http://www.filodiritto.com, 2 maggio 2007).

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, con le quali il Legislatore ha rimosso il riferimento agli Orientamenti e il limite al solo Mezzogiorno, anche dalla Commissione Europea giunge un’importante conferma.

E’ stata infatti pubblicata la comunicazione ufficiale all’Italia della decisione Aiuto di Stato N346/2009, della quale si riproducono alcuni passaggi ancora oggi utili per comprendere fino in fondo la ratio delle esenzioni in Zona Franca Urbana e i motivi e le condizioni della loro ammissibilità:

“…obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l’integrazione sociale e culturale dei loro abitanti…”

“…le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l’occupazione…”

“…le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale…”

“…la Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale…”

“…la rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale…”

“…la Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario…”

“…benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi: – il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; – le misure sono aperte a tutti i settori di attività; – la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione); – i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione; – le misure mirano essenzialmente a lottare contro l’esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili; – le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull’attuazione delle ZFU; – le misure sono limitate nel tempo…”

“…la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati…”.

La Commissione Europea, confermando il proprio convincimento, stabilisce dunque alcuni punti fermi, tecnicamente e concettualmente imprescindibili se e quando si discute di Zone Franche Urbane e fiscalità di vantaggio “mirata”, a beneficio di un dibattito pubblico talvolta viziato dalla sottovalutazione di alcuni aspetti (ad esempio, il necessario rigore di parametri geografici e demografici prestabiliti) e dalla sopravalutazione di altri (ad esempio, gli effetti diretti sullo sviluppo di aree vaste).

Modello francese, sempre più modello europeo.

Pubblicato su Lamezia Web, quotidiano in tempo reale

“La decisione della Commissione Europea sulle ZFU”, novembre 2009

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

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