Archivio per il 'zone franche'Categoria

la zona franca in abruzzo: riunione a roma

2 Settembre 2009

Zona Franca, Urbana o no? Una o più? E dove? Ai sensi della Legge 77 oppure?

Da Il Capoluogo d’Abruzzo – Il quotidiano web degli aquilani, “Zona Franca: stasera riunione al Ministero con la Regione” :

 

L’Aquila, 2 set – Si parla per la prima volta ufficialmente di “zona franca“, argomento che ha spesso provocato polemiche nelle zone terremotate dell’Abruzzo.
Nel tardo pomeriggio a Roma è prevista una riunione, convocata dal Ministero dello Sviluppo economico, nella quale i vertici dello stesso Ministero e della Regione Abruzzo, con i rispettivi gruppi di lavoro, cominceranno ad affrontare la questione.
Per la Regione parteciperà il direttore degli affari della Presidenza della Giunta, Antonio Sorgi.

La procedura prevede che il Ministero formuli la proposta, per la quale deve sentire la Regione, poi il Cipe approva il documento che deve essere inviato all’Unione Europea.

Nella riunione di oggi si comincerà a parlare del tipo di provvedimento da adottare e della perimetrazione: nei mesi scorsi sono nate due opposte fazioni, una guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, che ha chiesto una zona franca per il Comune dell’Aquila, l’altra, alimentata dai vertici regionali, favorevole a estendere il discorso ai Comuni del cratere sismico.

“Mi auguro che entro novembre si chiuda – ha detto Sorgi, puntualizzando che “il problema tempo è una falsa questione: i termini decorreranno dal giorno del via libera, quindi il periodo di 5 o 14 anni non sarà toccato”.

Le due ipotesi sono zona franca urbana o regime fiscale di incentivazione.

Sull’argomento, “Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”pubblicato su Rete5.tv, giugno 2009.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

convegno a iglesias

29 Maggio 2009

“Fiscalità di vantaggio: Zona franca di Portovesme e Zona Franca Urbana di Iglesias”, Iglesias, 26 giugno 2009.

Scaricare e consultare il programma (cliccare su “download”).

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zone franche in abruzzo: ma di che stiamo parlando? (versione finale)

26 Maggio 2009

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

PREMESSA

Il dibattito sull’istituzione di una o più aree di esenzione fiscale, come strumento agevolativo della ripresa economica delle zone danneggiate dal sisma in Abruzzo, è in corso ormai da settimane e si arricchisce giorno dopo giorno di proposte, rivendicazioni e formule estremamente varie e dall’incerta efficacia e praticabilità.

Si è parlato, non senza fraintendimenti e imprecisioni, di provvedimenti ad hoc; di esenzioni per 5 anni e altre volte per 10 e altre ancora per 4; di estensione delle agevolazioni già previste per le Zone Franche Urbane istituite dalla Legge Finanziaria 2007 ma pure di modifica dei parametri di individuazione delle stesse Zfu per farvi rientrare i territori abruzzesi, anche quelli non urbani; di zone franche nella sola Città de L’Aquila, ricompresa in tutto o in parte, ma talvolta di una o più zone franche, aggettivate come urbane a prescindere dalla localizzazione, da istituire in corrispondenza o all’interno della Provincia e oltre, zone montane comprese. E così via.

Alcune idee sono state recepite nei testi di numerosi e differenti ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge S. 1534 di conversione del D.L. n. 39/2009, cosiddetto “decreto Abruzzo”, che non prevedeva nel testo predisposto dal Governo ipotesi di zona o zone franche.

All’incertezza hanno contribuito la prudenza del Commissario Danuta Hubner, prima, e dello stesso Presidente Barroso, poi, che hanno sottolineato più o meno esplicitamente come l’Unione Europea, pur aperta a ogni valutazione se e quando giungerà alla Commissione la proposta italiana, intenda rispondere all’emergenza innanzitutto con strumenti e fondi già a disposizione e senza alterare la concorrenza tra Regioni, e alcune dichiarazioni su una zona franca comunque diversa dalla Zona Franca Urbana propriamente detta, mentre però il testo normativo che si stava delineando in Aula al Senato, tra emendamenti accolti, respinti e ritirati, andava proprio in questa ultima direzione.

LE ZONE FRANCHE NEL “DECRETO ABRUZZO”

Il 21 maggio 2009, infatti, dopo ore convulse e il parere in extremis da parte della Commissione Bilancio su un “pacchetto” di emendamenti del Relatore, l’Assemblea del Senato approvava il disegno di legge n. 1534, che il 25 maggio 2009 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (assegnato con il n. 2468 alla Commissione Ambiente) con alcune rilevanti modificazioni.

Tra queste ultime, è da segnalare l’introduzione all’art. 10 dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, frutto dell’approvazione di due emendamenti (10.900 già approvato dalla Commissione in sede referente ed emendato e 10.900/1 del Relatore, che modifica il primo).

Una analisi del testo, in attesa della conversione definitiva, può senz’altro contribuire, al di là delle dichiarazioni e di un certo abuso di definizioni, a conoscere quale tipologia di “zone franche” sarà in effetti e realmente possibile individuare in Abruzzo secondo il testo ad oggi approvato (che siano “urbane” o meno, non è particolare di poco conto, atteso che alla denominazione corrisponde una disciplina specifica), in quali ambiti territoriali, a vantaggio di quali imprese, con quali esenzioni, secondo quali parametri di selezione e, tra l’altro, con quali effetti sul dispositivo generale sulle Zone Franche Urbane in vigore, in fase di attuazione in 22 aree urbane già selezionate.

Secondo gli emendamenti approvati: il Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione di Zone Franche Urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340-343 della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche (disposizioni che si applicano per intero, così come dispone il secondo periodo del comma 1 bis), nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 (ovvero i territori comunali interessati “dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado”, elencati nello stesso decreto*); la selezione avverrà in base a parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale “e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”; al finanziamento e per il periodo di vigenza degli incentivi (dunque non più solo per il 2009, come previsto dall’emendamento 10.900 approvato in Commissione) provvederà un apposito Fondo nello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze (quindi non più il Fondo già previsto in Legge Finanziaria 2007 per le Zone Franche Urbane e istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico), con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima (non è specificato se annuale); i commi 1 ter e 1 quater prevedono l’applicazione, in alternativa all’istituzione delle Zone Franche Urbane, di un regime fiscale di incentivazione in materia di imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e imposte sui finanziamenti collegati alla ricostruzione; il comma 1 quinquies, infine, specifica che entrambe le misure, per avere efficacia, devono ottenere la preventiva autorizzazione comunitaria.

ZONE FRANCHE, URBANE O NO? AMBITI TERRITORIALI, IL PROBLEMA E L’IMPORTANZA DEI PARAMETRI

Le uniche “zone franche” previste dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo”, allo stato dei lavori parlamentari, non sembrano configurarsi come “zone franche ad hoc” ma come Zone Franche Urbane a pieno titolo, diverse da quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche, solo per alcuni dettagli tecnici e per la considerazione degli effetti del sisma ai fini della selezione.

Il comma 1 bis dell’art. 10, per come approvato dall’Assemblea del Senato, dispone infatti l’individuazione, ad opera del Cipe (considerati anche gli “effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”, su proposta del Mise e sentita la Regione Abruzzo), di “zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”; secondo lo stesso comma 1 bis “alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006”: pare quindi che si possa affermare, testo alla mano, che le Zone Franche Urbane di cui al “decreto Abruzzo”, modificato e in corso di conversione, sono previste a vantaggio di “circoscrizioni o quartieri delle città” (art. 1, comma 340, della Legge Finanziaria 2007, richiamato appunto dal comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”).

L’assunto sembrerebbe trovare conferma nel fatto che l’individuazione sarà “nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto” (ancora al citato comma 1 bis): le Zone Franche Urbane potranno quindi essere individuate non in corrispondenza di interi territori sovra-comunali, provinciali o comunali, ma solo “nell’ambito”, si riporta testualmente, di questi ultimi.

Tutto ciò, prosegue il primo periodo del comma 1 bis, “in deroga al requisito demografico” contemplato dall’art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, ovvero il limite massimo di 30.000 abitanti per Zona Franca Urbana (sancito al comma 340): le Zone Franche Urbane “abruzzesi”, cioè, a differenza di quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, potranno contare più di 30.000 abitanti.

Ora, se è vero che le Zone Franche Urbane, ad una interpretazione rigorosa del testo (“nell’ambito”), potranno riguardare solo quartieri o circoscrizioni di Comuni siti in Provincia de L’Aquila e inclusi nell’elenco di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, l’unico Comune tra questi che potrà avvantaggiarsi della deroga è quello de L’Aquila, che al Censimento 2001 conta circa 68000 residenti.

Ciò non significa, è il caso di precisare, che le Zone Franche Urbane previste dal “decreto Abruzzo” potranno essere istituite solo a L’Aquila, ma che solo L’Aquila, per oggettivi requisiti demografici, potrebbe beneficiare della deroga.

Resta al momento ignoto se l’individuazione e la perimetrazione da parte del Cipe avverrà con il coinvolgimento dei singoli comuni, se saranno valutati progetti di ricostruzione e di riqualificazione e se saranno previsti anche limiti demografici minimi, come nel caso delle Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche: per queste ultime, i provvedimenti del Cipe e del Mise-Dps prevedono che le aree individuate, in Comuni non al di sotto dei 25000 abitanti, non possano contare meno di 7500 abitanti e comunque non più del 30% della popolazione comunale; tali limiti, ove riportati al caso abruzzese, vanificherebbero di tutta evidenza la deroga al limite dei 30000 abitanti (una Zfu con popolazione superiore a 30000 non potrebbe comunque essere individuata a L’Aquila, in quanto oltre il massimo del 30% della popolazione comunale) e limiterebbero la potenziale individuazione di Zone Franche Urbane su gran parte dei Comuni interessati, in quanto ampiamente al di sotto dei requisiti demografici (anche se va detto, in ossequio alla storia e alle finalità dell’istituto Zfu, che piccoli comuni in zone rurali o montane di urbano avrebbero ben poco).

E’ da chiedersi se il “modello Zfu” sarà adottato e adattato in tutto e per tutto al caso abruzzese e quali questioni siffatta soluzione può sollevare, considerato poi il richiamo che il “decreto Abruzzo”, pur avendo già disposto sul ruolo del CIPE, fa (anche) al comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (e quindi alle procedure di individuazione, perimetrazione e allocazione delle risorse già attuate per le Zone Franche Urbane “ordinarie”), ma è auspicabile, per ovvie ragioni di urgenza e celerità, una procedura di individuazione e perimetrazione diversa e più rapida, con distinti provvedimenti e procedimenti, attraverso criteri e con limiti e parametri necessariamente speciali, in quanto eccezionale è la situazione (e lo stesso valga per i decreti ministeriali su limiti, modalità, massimali e condizioni delle agevolazioni fiscali e contributive, di cui al comma 341 e al comma 341 quater dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, anch’essi richiamati).

Si pone allora il problema dei “parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale” in base ai quali dovrebbe avvenire la selezione, della fonte statistica e dei tempi della raccolta dei dati che, al di là di quanto valutabile a occhio nudo, qualifichino e quantifichino tali fenomeni di degenerazione economica, urbana e sociale e la connessione di questi con l’evento calamitoso.

L’Aquila, per esempio, quand’anche avesse presentato una proposta progettuale, non sarebbe stata ammessa tra le 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” in quanto recante un tasso di disoccupazione inferiore, sì, a quello nazionale, ma secondo la fonte Istat Indagine sulla forza lavoro 2005, come da provvedimenti attuativi ai sensi del comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive modifiche: sarà arduo compito del Cipe, oggi, individuare parametri e criteri secondo una fonte aggiornata e ugualmente attendibile sulla situazione a seguito del sisma e a poche settimane dallo stesso.

Non si dimentichi che è proprio nella motivazione della proposta, formalizzata in dati statistici trasparenti e obiettivi che rivelino la necessità e l’utilità dell’intervento (che non a caso, per le 22 Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche, è ritenuto sperimentale), che deve individuarsi l’elemento decisivo ai fini dell’approvazione comunitaria, soprattutto in virtù delle posizioni assunte dai rappresentanti dell’Unione Europea in visita in Abruzzo e più ancora alla luce degli ulteriori interventi attuati e da attuare e della possibilità di adottare strumenti e misure già in vigore.

E’ legittimo presumere, per lettera e ratio della norma ma anche per favorire l’autorizzazione comunitaria nel rispetto della concorrenza tra Regioni, che rimarranno esclusi quei “territori comunali” non urbani, prima di tutto, e che non abbiano subito effetti “sul tessuto economico e produttivo” (le esenzioni avvantaggiano le imprese, non le famiglie, o almeno non direttamente) e nei quali il sisma abbia procurato, per esempio, danni materiali (insufficienti a motivare nuove agevolazioni fiscali e contributive in Zona Franca Urbana e semmai possibile oggetto di misure già in vigore) ma non generato fenomeni di degrado sociale e urbano (nel caso delle Zfu “ordinarie”, a titolo esemplificativo: disoccupazione, bassa scolarizzazione, microcriminalità).

SOGGETTI

Stante il richiamo al comma 341 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, a usufruire delle esenzioni saranno solo le piccole e le micro imprese (dunque non le medie, come da più parti annunciato) “come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”: è piccola impresa quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; è micro impresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 341 ter dell’art. 1 della L. n. 296/2006, anch’esso richiamato dal “decreto Abruzzo”, sono comunque escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

QUALI AGEVOLAZIONI E PER QUANTO TEMPO, IMPRESE NUOVE E IMPRESE ESISTENTI AL 6 APRILE 2009, ADEGUAMENTO DEL DISPOSITIVO ZFU

Anche la durata e la tipologia di agevolazioni fiscali e contributive, così come i limiti per le imprese esistenti, sono già definite, ancora grazie al richiamo al comma 341 e al comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche.

Secondo il comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”, però, “il termine del 1º gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione “a decorrere dall’anno 2008″ di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione “a decorrere dall’anno 2009″.”

Quanto appena sopra, si legge in un Dossier del Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, ha il fine “di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma”.

Certamente logico e sensato è che il termine iniziale per l’installazione di nuove imprese ai fini delle esenzioni, nel caso abruzzese, sia da individuarsi alla data del sisma.

Le piccole e micro imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 potrebbero beneficiare di:

a) esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta e esenzione limitata, nei successivi periodi, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento; fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’Ici, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attivita`, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

L’esonero dal versamento dei contributi spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Ai sensi del comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche (e come adeguato dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo” approvato dal Senato), le imprese già esistenti (cioè “che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009”) fruirebbero invece delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” (limite di 200000 euro in 36 mesi).

IL FONDO

Secondo il comma 1 bis, “per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro”.

Come osservato dal Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, “andrebbe chiarito se la dotazione cui fa riferimento la norma debba intendersi riferita a ciascun anno ovvero sia attribuito al complessivo periodo interessato dall’agevolazione fiscale e contributiva”.

Per quanto concerne l’ammontare (tema di grande attualità e partecipazione), in linea con la prevalente interpretazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 si può con qualche margine di fondatezza chiarire (fino a smentita e interpretazione autentica) che le risorse di cui si tratta sono a copertura delle sole esenzioni a imprese quasi sempre micro (essendo peraltro gli interventi infrastrutturali, strutturali e in generale di ricostruzione oggetto di altre misure di finanziamento e di agevolazione).

Se così è, senza entrare nel merito del confronto pubblico in corso, non può stabilirsi con esattezza se 45 milioni siano sufficienti o meno a coprire le esenzioni finchè non sarà noto il numero delle Zone Franche Urbane abruzzesi, tenuto conto anche del numero di micro e piccole imprese esistenti.

Si rilevi soltanto, ferma restando l’eccezionalità della situazione socio-economica contingente in Abruzzo, che per la copertura delle esenzioni nelle 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” è stato fino ad oggi ritenuto sufficiente uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro.

(NON) CONCLUSIONI

L’analisi della norma proposta non può non indurre a qualche riflessione tecnica e neutrale sulla piena applicabilità e sull’intensità/estensione dell’efficacia nel caso abruzzese, che richiede interventi celeri nell’emergenza per la ricostruzione del pre-esistente in aree vaste solo in parte urbane e con varia vocazione e demografia, di uno strumento per sua genesi e per suo spirito (ma soprattutto per dettato normativo) destinato alla ripresa sociale, economica, culturale, urbanistica di quartieri e circoscrizioni degradate delle Città, che necessitano di nuova impresa e nuova occupazione ma anche di progetti di riqualificazione dell’esistente.

Ciò significa individuare aree con potenzialità di sviluppo e ripresa, di nascita e rinascita di micro e piccole imprese, a seconda della vocazione o dei settori storicamente favoriti da questa forma di fiscalità di vantaggio mirata, con quel che ne consegue sotto il profilo della localizzazione tra centri e periferie urbane e dell’articolato rapporto con l’opera di pianificazione in corso, quantomai complessa nella situazione in cui versa soprattutto L’Aquila, che vedrà inevitabilmente sconvolti gli assetti e gli equilibri urbani.

E’ probabile che la scelta sia stata dettata dal favore della Commissione Europea, a certe condizioni, nei riguardi del modello Zfu di derivazione francese e che a tal fine si intenda adattare la disciplina prevista in Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, includendo nel contempo nella previsione del “decreto Abruzzo” quei requisiti che rendono le Zfu ammissibili (per esempio i parametri oggettivi socio-economici e demografici).

Ma se il problema dei criteri e dei parametri di individuazione e perimentrazione nel caso particolare e dei tempi dell’iter attuativo può essere superato dall’azione positiva del Cipe, emerge d’altro canto la necessità di reperire, elaborare e porre in relazione tra loro dati statistici aggiornati e rivelatori del disagio socio-economico come generato dal sisma e dell’utilità/potenzialità di uno strumento quale il sistema di agevolazioni in Zona Franca Urbana infra-comunale nella situazione creatasi in Abruzzo a causa del terremoto.

In altre parole, il rischio è che, alla comprensibile ricerca del consenso comunitario su una formula di successo (in Italia, al momento, solo mediatico e politico), si pervenga ad una soluzione di compromesso tra strumenti esistenti e auspicati, misure per lo sviluppo e misure per la ricostruzione, con finalità e principi diversi, magari compatibili e sovrapponibili allo scopo prioritario della ricostruzione, ma con risultati non in linea con le attese, tutt’altro che univoche, delle stesse istituzioni proponenti e nemmeno tanto scontati al vaglio della Commissione Europea.

V’è da chiedersi poi se non fosse più semplice, piuttosto che dar vita a interferenze tra i due dispositivi con adeguamento di termini e rinvii, prevedere tout court l’estensione delle medesime agevolazioni alle aree abruzzesi.

Sullo sfondo, la prudenza delle autorità comunitarie giunte a L’Aquila e, più in generale, il rigore dell’Unione Europea in materia di fiscalità di vantaggio, di tutela della concorrenza, di uso degli strumenti di aiuto e sostegno in vigore.

Forse consapevole di questi ed altri aspetti problematici, il legislatore propone ai commi 1 ter e 1 quater dell’art. 10 del D.L. n. 39/2009 un regime fiscale alternativo di incentivazione.

*In Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; in Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia; in Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Pubblicato su Rete5.tv

“Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”, giugno 2009

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zone franche urbane: il cipe approva l’elenco

8 Maggio 2009

Nella seduta di questa mattina, 8 maggio 2009, il Cipe ha approvato l’elenco delle Zone Franche Urbane proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

l’aquila zona franca

23 Aprile 2009

Nel corso della conferenza stampa a conclusione della riunione del Consiglio dei Ministri di questa mattina, a L’Aquila per l’approvazione dei provvedimenti in favore delle zone colpite dal terremoto di inizio aprile, il Ministro Tremonti ha annunciato l’avvio della procedura per chiedere all’Unione Europea l’attivazione di una o più Zone Franche nel capoluogo abruzzese “o comunque nel territorio”, ipotesi definita realistica e più immediata rispetto ad altre.

In attesa dei testi ufficiali e di ulteriori dettagli, dalle parole del Ministro pare quindi che il Governo abbia optato per un provvedimento di fiscalità di vantaggio ad hoc, non essendo stato rivolto alcun cenno al dispositivo sulle Zone Franche Urbane, oggetto di diverse proposte avanzate nei giorni scorsi.

Qui il video, tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: al minuto 43,50 il passaggio sulla Zona Franca.

rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

una zona franca per l’abruzzo

19 Aprile 2009

Nelle ultime ore e in vista dei provvedimenti urgenti che saranno emanati dal Governo nei prossimi giorni, prende corpo l’ipotesi di adottare, tra le altre, misure di fiscalità di vantaggio mirata in favore delle aree colpite dal terremoto di inizio aprile, in particolare L’Aquila e i Comuni della provincia.

Tra le prime proposte in tal senso, sono giunte quelle della Uil e dell’On.le Sergio D’Antoni, responsabile per il Mezzogiorno del Partito Democratico e già Vice Ministro dello Sviluppo Economico alla cui iniziativa si deve, in massima parte, l’introduzione delle Zone Franche Urbane in Italia nel 2006.

Si è parlato di adozione del modello Zfu e persino di individuazione di una Zona Franca Urbana sull’intero territorio de L’Aquila e dintorni e di un aggiornamento dei criteri e dei parametri di selezione perchè ciò sia possibile.

La soluzione, in verità, appare di difficile applicazione e di incerta portata effettiva, ove si intenda far rientrare L’Aquila tra le Zone Franche Urbane oggi istituite ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche e dei provvedimenti del Cipe e del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo: al di là della modifica dei criteri, dei decreti attuativi ancora in istruttoria e del problema delle risorse, su cui non mancano in queste settimane confusione e attesa, basti pensare che solo quartieri e circoscrizioni possono essere Zone Franche Urbane e non interi territori comunali; o al fatto che destinatarie delle misure agevolative in Zona Franca Urbana sono solo micro e piccole imprese, e non direttamente privati cittadini e famiglie; oppure ancora al novero delle esenzioni e alle condizioni cui sono subordinate; o infine al carattere non urbano ma rurale di molti centri colpiti dal tragico evento, con quel che ne consegue sotto il profilo socio-economico.

Più opportuno e rapido, ferma restando la bontà dell’idea di fondo e data la straordinarietà del caso specifico, pare percorrere la via di un provvedimento ad hoc, su quale territorio si vedrà, per la cui ammissibilità sembra che il Governo, per tramite del Ministro Ronchi, si sia già attivato presso l’Unione Europea: così gli interventi del Ministro Tremonti durante un meeting dell’Aspen Institute a Berlino, del Ministro Scajola a Brescia e del Direttore della Confcommercio de L’Aquila, che ha parlato di esenzioni per cinque o dieci anni, di “abolizione delle tasse universitarie” e, in generale, di agevolazioni alle famiglie che il dispositivo sulle Zone Franche Urbane allo stato non prevede.

( rocco.iemma@tin.it )

Gruppo Zone Franche Urbane su Facebook.

zone franche rurali, perchè no?

12 Novembre 2008

In Francia esistono le Zones de Revitalisation Rurale, introdotte nel 1995 e comprendenti comuni con un basso numero di abitanti, con scarsa popolazione attiva e con vocazione agricola. Al loro interno si attuano misure fiscali agevolative di varia tipologia e interventi pubblici a sostegno e in sussidio dell’iniziativa privata per la conservazione delle attività agricole e lo sviluppo di artigianato e agriturismo. Lo scopo è evidentemente quello di favorire i territori svantaggiati dalla distanza, dalla collocazione geografica e dalla incapacità di attrarre sviluppo, per ciò stesso in fase di spopolamento e invecchiamento. Secondo gli ultimi rilievi, a oltre dieci anni dalla loro istituzione, le Zones de Revitalisation Rurale sembrano dare buoni frutti sotto il profilo della nascita di nuove imprese e della distribuzione sul territorio nazionale del turismo ambientale, oggi più diffuso e diffuso più ampiamente.

In Belgio, in particolare nella regione vallone, un “piano Marshall” del 2005, poi corretto con successivi decreti del 2006 e del 2007, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Locali anche in territori extraurbani, perciò definite Zones Franches Rurales, in comuni caratterizzati da scarsa densità abitativa, problemi di isolamento, difficoltà socio-economiche, criticità in tema di servizi essenziali, di disoccupazione, di reddito medio dichiarato, soggetti svantaggiati, condizioni abitative precarie.

In Italia, dal recente e ancora attuale dibattito sulle Zone Franche Urbane è emersa l’esigenza da parte di numerose amministrazioni, escluse sulla base dei parametri, di usufruire di forme di fiscalità di vantaggio territoriale per la crescita, il rilancio di territori non urbani ma non per questo meno bisognosi di interventi.

Sempre più di frequente si invocano esenzioni a livello locale per il turismo, in qualche caso si propone l’estensione dei benefici in Zona Franca Urbana a diversi contesti. Numerose sono poi le proposte e i disegni di legge per l’istituzione di zone franche in piccoli comuni svantaggiati, per esempio quelli situati al confine con province e regioni a statuto autonomo e speciale e con territori che godono di una fiscalità vantaggiosa o di migliori condizioni economiche.

Se ne discute in Trentino Alto Adige, ma anche in Sardegna e in Valle d’Aosta, dove si ipotizza l’individuazione di Zone Franche Montane.

La complessità dei problemi legati allo spopolamento di campagne e montagne, alla concentrazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e alla trasformazione del mondo agricolo e nel contempo le potenzialità di sviluppo proprie dell’Italia, del suo artigianato, della sua tradizione enogastronomica, della sua agricoltura, inducono ad una riflessione sulla sperimentazione anche in questo ambito di uno strumento finora destinato solo ai quartieri delle città.

Zone Franche Rurali anche in Italia, perchè no?

modello irlanda, modello calabria

2 Settembre 2008

 

Nel corso di un convegno tenutosi a Soveria Mannelli lo scorso 25 agosto e coordinato dal Prof. Mario Caligiuri, sindaco emerito della Città e personalità tra le più innovative, originali ed eclettiche del panorama culturale e politico calabrese, il presidente dei giovani di Confindustria Calabria Florindo Rubbettino ha proposto l’istituzione di una no tax area, tesa a favorire l’occupazione, lo sviluppo della piccola e media impresa locale, nuova e già esistente, e gli investimenti da parte delle aziende esterne.

In particolare, secondo Rubbettino, gli operatori potrebbero rinunciare agli aiuti di Stato e usufruire dell’azzeramento per dieci anni delle imposte sul reddito delle imprese e di un’imposta ad aliquota dimezzata rispetto a quella nazionale, per i successivi cinque: una sorta di “modello Irlanda”, così riporta la Gazzetta del Sud del 26 agosto nell’edizione di Catanzaro, “da trasporre in Calabria”.

Non è di certo la prima volta, nel dibattito sempre vivace sulla fiscalità di vantaggio come leva per la ripresa economica al Sud, che si fa riferimento all’Irlanda e al suo rapido sviluppo, né mancano critiche autorevoli a questo richiamo.

La questione è in realtà assai più complessa di quanto possa apparire in prima istanza e qualche breve e generale cenno di approfondimento su alcuni tra gli aspetti più controversi, opportunamente sintetico e senza pretesa scientifica né di esaustività, può condurre a riflessioni più che mai attuali, date le connessioni alla materia del federalismo fiscale.

Occorre innanzitutto constatare che l’Irlanda non è esattamente una no tax area, ma più correttamente può dirsi essere un Paese in cui vige un sistema fiscale particolarmente attrattivo: basti pensare, sottintesi limiti e eccezioni, all’assenza di imposte locali e sul patrimonio e soprattutto al fatto che l’aliquota dell’imposta societaria è del 12,5%, tra le più basse al mondo, contro un’aliquota media sul reddito d’impresa superiore al 25% a livello comunitario e ben oltre il 30% in Italia.

E’ pur vero che in Irlanda sono state istituite in passato zone franche, in particolare nell’area aeroportuale di Shannon e nella Capitale, in cui alcune specifiche attività commerciali godevano di condizioni vantaggiose, con l’aliquota dell’imposta sulle società addirittura al 10%, ma esse non sono più operative dal 2005 per il rivelarsi di fenomeni distorsivi a danno della concorrenza europea e quindi per la necessità di adeguamento ai dettami dell’Unione, con cui nel 1998 il Governo di Dublino ha raggiunto un accordo; questo rilievo storico però nulla toglie al fatto che un sistema fiscale agevolativo che riguardi tutto il Paese non crea per ciò stesso una speciale no tax area.

Non si tratta di una precisazione meramente formale e terminologica, in quanto nel teorizzare una trasposizione del modello irlandese in Calabria e nel Sud non si può trascurare che ben diversamente si atteggia l’Unione Europea, a seconda che si discuta del concepimento di un sistema fiscale vantaggioso sull’intero territorio nazionale e per tutte le attività commerciali da un lato o, dall’altro, dell’attuazione di forme di fiscalità di vantaggio su specifiche regioni e magari per settori determinati, come quando si propone la detassazione per le imprese turistiche del Meridione.

Nel primo caso, quello appunto irlandese, verificata la copertura di spesa, appurato che il sistema nessun impatto negativo e nessuna distorsione produce sul deficit, sulla stabilità e sulla concorrenza infracomunitaria e che esso è applicato in maniera generalizzata e non selettiva, l’istituzione o meno di tributi e la determinazione delle aliquote rientrano nella indipendente potestà dello Stato.

Nella seconda ipotesi, invece, alla quale sembra si possa ricondurre la proposta di creazione di una no tax area in Calabria e nell’intero Mezzogiorno d’Italia, inevitabile sarebbe il vaglio da parte della Commissione Europea e plausibile la bocciatura per violazione del divieto generale di aiuti di Stato e dei principi sanciti a presidio della libera concorrenza; l’aiuto, concesso dal governo centrale, quand’anche per ipotesi si realizzasse la rinuncia agli aiuti a finalità regionale prefigurata dal Presidente Rubbettino, sarebbe verticale e aprioristico, geograficamente selettivo a vantaggio di una sola parte del territorio di riferimento che è quello nazionale.

Su tali profili l’Italia ha avuto occasione di ragionare nel caso delle Zone Franche Urbane, la cui disciplina originaria, contenuta nella Legge Finanziaria 2007 che riservava la misura al solo Mezzogiorno, è stata modificata proprio in accoglimento delle indicazioni della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, che avrebbe considerato distorsivo ed elusivo, e quindi inammissibile, un dispositivo a vantaggio di una sola parte del Paese, peraltro già destinataria di aiuti e fondi strutturali.

E’ doveroso chiedersi, allora, se tra tanto promuovere e discutere, e tanto poco realizzarsi, vi siano davvero e quali siano i margini per l’attuazione di forme articolate di fiscalità differenziata per la crescita economica di ampi territori regionali disagiati e arretrati e durature quanto basta per una ripresa strutturale in termini di occupazione e nuova impresa.

Tra tanti contributi in dottrina e giurisprudenza, viene in soccorso la Corte di Giustizia Europea, che con la nota sentenza C-88/03 del 6 settembre 2006, in materia di fiscalità territoriale agevolata nelle Azzorre, ha segnato una svolta decisiva rispetto alla tradizione sulla selettività delle misure agevolative, abbandonando l’impostazione secondo cui ogni misura riguardante solo una parte del territorio nazionale sarebbe selettiva indipendentemente dall’ente che la adotta e dalla sua autonomia rispetto allo Stato centrale.

La Corte, dettando le coordinate per la fiscalità di vantaggio in ambito comunitario, ha riconosciuto cioè che un governo regionale può legittimamente disporre misure agevolative, applicabili alle imprese situate all’interno del proprio territorio, anche su tributi erariali, a patto che disponga di una potestà che altri enti di pari livello non hanno (secondo Augusto Fantozzi, in “La sentenza della Corte di giustizia C-88/03 e il dibattito sul federalismo fiscale e sulla fiscalità di vantaggio in Italia”, in tale situazione si troverebbero attualmente le regioni a statuto speciale), autonomia istituzionale, decisionale e finanziaria e che, di conseguenza, alla copertura non si provveda con sovvenzioni e trasferimenti da altre regioni o dal governo centrale; tutto ciò ferma restando la possibilità di intervento sulle aliquote, ove concessa entro certi limiti, anche in caso di potestà condivise con altre regioni, come in Italia per l’Irap.

La sentenza reca in verità altri importanti contenuti su cui non si ritiene di dover indugiare in questa sede, ma il passaggio riportato, sia pure con brutale sintesi, è di per sé sufficiente a trarre alcune brevi e conclusive considerazioni, muovendo unicamente dalla centralità del concetto di autonomia.

In attesa della piena attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, e il riferimento è soprattutto all’art. 119, e a lavori non ancora in pieno svolgimento sul federalismo fiscale, è difficilmente ipotizzabile una fiscalità differenziata per una o più regioni, atteso che l’autonomia oggi non è affatto piena e che le imposte sono prevalentemente erariali: solo dal 1° gennaio 2009, per esempio, secondo la Legge Finanziaria 2008, l’Irap sarà istituita con legge regionale ed assumerà natura di tributo proprio delle regioni.

In altri termini, importare tout court il modello irlandese in Calabria o nel Mezzogiorno d’Italia, idea senz’altro suggestiva, può risultare all’atto pratico tecnicamente improbabile, se prima le regioni non si dotano di una ampia autonomia impositiva tale da consentire, in linea con gli orientamenti comunitari e ricorrendone le condizioni, la statuizione di misure agevolative su tributi erariali e se il sistema fiscale, parallelamente, non si incentra su tributi propri delle regioni.

In alternativa, come di fatto avviene in riferimento ai crediti d’imposta e alle Zone Franche Urbane, la fiscalità di vantaggio può trovare solo parziali e limitate applicazioni, adeguatamente motivate, funzionali rispetto a politiche economiche e urbane ma mai generalizzate sul territorio di riferimento regionale.

E’ evidente che il tema non può esaurirsi in poche righe e che tante e varie sono le implicazioni che autorevoli studiosi hanno posto in luce e tentato di risolvere: dal problema delle sovvenzioni in un modello di federalismo fiscale solidale in rapporto alla piena autonomia finanziaria quale presupposto per l’adozione di un sistema fiscale territoriale differenziato e di vantaggio, alle conseguenze della caratterizzazione simmetrica o asimmetrica del sistema sui margini di intervento agevolativi sulle imposte nazionali.

Ma l’auspicio è che le poche e rapide riflessioni svolte contribuiscano a un nuovo approccio al confronto in ambito calabrese e meridionale sia sulla fiscalità di vantaggio che sul federalismo fiscale, legati da un nesso funzionale che rende la prima difficilmente applicabile in assenza del secondo o quantomeno di una forma di autonomia regionale avanzata, entrambi oggetto di dibattiti così animati e all’apparenza interminabili, che forse giungeranno a soluzione solo se affrontati in maniera organica e realistica.

Non ci si può attendere, infatti, che la fiscalità di vantaggio risolva ogni male e, anzi, non si può non considerarla solo parte di un più ampio disegno per la creazione del miglior habitat possibile per le imprese in termini di infrastrutture, servizi, formazione, specializzazione, semplificazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione.

Come avvenuto, appunto, in Irlanda.

Pubblicato su Strill.it, quotidiano in tempo reale.

“Federalismo, no tax area? Calabria ‘made in Ireland’”, agosto 2008.

A questo articolo è seguito un breve quanto gradito e proficuo scambio di opinioni, sempre su Strill.it e grazie alla disponibilità del suo Direttore, Giusva Branca.

ringrazio Rocco Iemma per l’attenzione che ha voluto riservare alla mia proposta di istituzione di una No tax area per il Mezzogiorno d’Italia.

Concordo su molte delle cose che egli scrive e in particolare sul fatto che una proposta del genere ha tante e varie implicazioni che meritano tutti i necessari approfondimenti.

Così come ritengo che il nesso fiscalità di vantaggio / federalismo fiscale sia ineludibile e rappresenti la vera chiave di volta per affrontare il problema.

Vorrei solo fare una precisazione e aggiungere altri elementi alla discussione.

La precisazione è che il riferimento all’Irlanda è una semplificazione giornalistica, mentre la mia proposta parlava effettivamente dell’istituzione di una No tax area sull’intero territorio del Mezzogiorno.

Quanto alle obiezioni di carattere costituzionale e comunitario effettivamente opponibili alla detassazione completa del Sud c’è da dire che vale sicuramente la pena provare a superarle.

Una certa interpretazione del quinto comma dell’art. 119 porterebbe a credere che lo Stato possa sussidiare il Sud con maggiori uscite di bilancio ma non prevedere misure che comportino minori entrare, anche perché ciò contrasterebbe con l’articolo 53 che non sembra lasciare spazio a interventi di maggior favore fiscale su base territoriale. Come però ha fatto rilevare uno studio dell’Istituto Bruno Leoni si potrebbe leggere l’articolo 119 in modo estensivo, dando al suo quinto comma un’interpretazione sul lato dell’offerta (riduzione fiscale), oltre che dal lato della domanda (sussidio), considerata la sostanziale equipollenza delle due misure in termini contabili ma la profonda differenza di efficacia e efficienza economica.

Iemma fa poi rilevare giustamente la complessità dell’accettazione della No tax area in seno all’Unione Europea. Anche in questo caso, secondo l’Istituto Bruno Leoni, la questione potrebbe essere superata attraverso una seria azione del governo italiano. Presentando, per esempio, alla Commissione europea e ai paesi membri la misura come una vera e propria “eccezione italiana” sulla falsariga di quella che fu –mutatis mutandis – la battaglia della Thatcher negli anni ’80 e sulla base di una negoziazione  che potrebbe prevedere anche una riduzione dei fondi comunitari alle regioni Obiettivo 1. Penso che anche Bruxelles, in tal caso, non potrebbe non prendere atto della forte volontà politica di affrontare il problema del Mezzogiorno attraverso nuove terapie di forte impatto.

Florindo Rubbettino

 
 
 

 

ringrazio pubblicamente il Presidente Rubbettino per la risposta al mio scritto dello scorso 28 agosto e per aver arricchito il dibattito di spunti e profili, tecnici e ideali, a mio avviso estremamente interessanti.

Ritengo che le posizioni espresse siano complementari e sempre in questa ottica desidero aggiungere qualche nota a quanto finora emerso.

Semplificazioni giornalistiche a parte, il richiamo al modello irlandese ha ormai assunto valore emblematico e, di tutta evidenza, rappresenta un’ipotesi di fiscalità vantaggiosa stabile, duratura, strutturale. Che diviene, è sistema. E’ su questa base che si innesta il ragionamento sulla complessità tecnico giuridica, oggetto del breve e gradito scambio di idee, e che quindi trova spazio la connessione al grande tema del federalismo fiscale e dell’autonomia regionale, da intendersi quali presupposti, dice bene Florindo Rubbettino, ormai ineludibili.

Dall’altro lato, fondare la proposta di misure agevolative sull’eccezionalità del caso calabrese e meridionale, può invece aprire una via diversa, che è quella della fiscalità di vantaggio, appunto, eccezionale e, in quanto tale, congiunturale, temporanea, ammessa finchè necessario e nel rispetto della libera concorrenza, esattamente come gli aiuti a finalità regionale. In questo secondo caso e in teoria, i margini per una negoziazione in sede comunitaria, o quantomeno per “provarci”, vi sono senz’altro, concordo. Dal rapporto Hokmark in poi, non mancano di certo dalle istituzioni europee i segnali positivi e le aperture, quand’anche solo politiche, sulla fiscalità di vantaggio come forma di aiuto eccezionale ammessa.

In entrambi i casi, ma soprattutto nel secondo, non sfugge la necessità di interventi sul piano dei servizi e delle infrastrutture, affinché nuovi capitali vengano attratti.

Sulla scorta di quanto affermato da tempo da autorevoli studiosi e commentatori, ai quali si devono questo confronto ed altri, e secondo quanto ormai condiviso a più livelli (cito ad esempio, anche per chiarezza, accessibilità e sintesi, Matteo Barbero in “Quale fiscalità di vantaggio per gli enti territoriali italiani?”, 4 ottobre 2006, da www.federalismi.it), si può dunque concludere che la scelta è tra queste due diverse impostazioni. O su entrambe in tempi diversi, si può anche immaginare.

L’auspicio è che il dibattito regionale, grazie anche al contributo decisivo degli imprenditori come Florindo Rubbettino, si elevi soprattutto a beneficio della pubblica opinione e della corretta percezione della transizione in atto, lasciando quanto prima il posto all’azione.

Rocco Iemma

 

 

le zone franche nel nuovo codice doganale e il caso di gioia tauro

10 Giugno 2008

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. 145 Serie L del 4 giugno 2008, il Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sottoscritto il 23 aprile 2008.

Il Regolamento istituisce un nuovo codice doganale comunitario, abrogando il precedente codice contenuto nel Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Il nuovo codice si è reso necessario, come si legge tra i considerando e nei documenti prodotti dagli organismi coinvolti nel corso del lungo iter di approvazione iniziato nel 2005, per rispondere a esigenze di adeguamento alle più recenti novità giuridiche, politiche ed economiche comunitarie e internazionali.

Tale risposta è all’insegna della semplificazione normativa e procedurale, della modernizzazione e dell’innovazione tecnologica e, naturalmente, della sicurezza.

Una delle modifiche più interessanti è quella concernente la configurazione giuridica delle Zone Franche, dove le merci non comunitarie, e a certe condizioni anche quelle comunitarie, possono essere depositate senza essere soggette ai dazi all’importazione, altri oneri e misure di politica commerciale.

All’interno delle Zone Franche doganali è possibile svolgere a condizioni evidentemente agevolate non solo il magazzinaggio ma anche attività industriali, commerciali e di servizi, soprattutto quelle di trasformazione delle merci che transitano lungo le rotte internazionali, grazie alla possibilità di vincolare queste ultime ad altri regimi doganali che consentono tali usi.

Rinviando al testo ufficiale per ulteriori dettagli, si pone in evidenza rispetto al codice del 1992, nel quadro di una generale opera di semplificazione e nel contempo di migliore specificazione dei regimi doganali, l’eliminazione della distinzione tra Deposito Franco e Zona Franca, l’inserimento delle Zone Franche tra i regimi doganali speciali di deposito e non più tra le altre destinazioni doganali e, soprattutto, l’abolizione delle Zone Franche “non intercluse”, di cui all’art. 168 bis del previgente codice, infatti abrogato, che era stato introdotto dal Regolamento (CE) n. 2700/2000.

Le Zone Franche “non intercluse” rappresentavano una nuova tipologia, più integrata col territorio e connessa al tessuto sociale e imprenditoriale locale. Erano infatti concepite in modo da non essere gravate da recinzioni e punti di accesso posti dallo Stato, dalle formalità e dai controlli tipici delle Zone Franche tradizionali e che le disposizioni in materia di formalità e obbligazione doganale fossero semplificate e applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale (controlli di tipo II, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 993/2001).

Esse si inserivano allora a pieno titolo in un processo storico che vedeva e vede le Zone Franche tradizionali cadere lentamente in desuetudine (non a caso l’Unione Europea adotta ormai da anni un atteggiamento restrittivo e severo in materia), in un’epoca in cui, già dall’immediato secondo dopoguerra, l’esenzione dai dazi e le agevolazioni ai traffici internazionali sono affidate ai grandi accordi tariffari multilaterali, alle unioni doganali e alle aree di libero scambio, per lasciare spazio a una nuova idea di zona franca, più orientata a divenire strumento di attuazione di politiche territoriali, fiscali e del lavoro.

L’assunto si fondava sulla convinzione che l’eliminazione delle barriere materiali e la semplificazione delle procedure potessero influire positivamente sul territorio circostante l’area, per fictio juris extra-doganale, per esempio grazie a un maggior coinvolgimento dell’impresa locale e del settore dei servizi.

Di questa evoluzione concettuale possono essere considerate approdi recenti, sia pure con qualche forzatura teorica e tecnico-giuridica, le Zone Franche Urbane francesi, eredi delle Enterprise Zones e delle Empowerment Zones anglosassoni e statunitensi e con una ispirazione ben più marcatamente sociale, che tuttavia in nulla riguardano i commerci internazionali e l’ambito doganale ma che sono strumenti di attuazione di fiscalità di vantaggio e politiche urbane.

Sarà da verificare se la Zona Franca doganale, non più destinazione delle merci ma regime speciale di deposito, istituto in un certo senso ridimensionato nella sua eccezionalità e nelle sue potenzialità lato sensu economiche, a metà strada tra le Zone Franche tradizionali e le Zone Franche “non intercluse”, sia destinata o meno nella aggiornata configurazione a trovare nuova e più ampia applicazione.

Quel che però è facile prevedere è che i vantaggi, in termini di sicurezza da un lato e di semplificazione dall’altro, riguarderanno quasi esclusivamente gli operatori doganali e gli aspetti procedurali delle operazioni di magazzinaggio e trasformazione nei nodi, generalmente portuali, del commercio extra-comunitario.

In conclusione e a titolo di cronaca, la prima e unica Zona Franca “non interclusa” in Italia, istituita dall’Agenzia delle Dogane il 1° agosto 2003, era situata all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro.

La Zona Franca di Gioia Tauro, però, non è mai stata oggetto di comunicazioni formali e definitive da parte delle autorità nazionali alla Commissione Europea (ai sensi dell’art. 802 del Regolamento CEE n. 2454/93, come sostituito dal Regolamento CE n. 993/2001) nè, di conseguenza, inserita nella lista periodicamente pubblicata in G.U.C.E., e dunque non è mai divenuta operativa.

Nonostante ciò, non sono mancati interventi e progetti e la Zona Franca continua a rivestire un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo dell’Autorità Portuale, che all’aspetto gestionale e infrastrutturale ha dedicato ampio spazio negli ultimi Piani Operatrivi Triennali redatti.

E lo stesso Ministero dei Trasporti, nel gennaio 2008, ha con decreto destinato all’Autorità Portuale di Gioia Tauro 50 milioni di euro, la metà dei fondi complessivamente previsti dalla Legge Finanziaria 2008 per gli interventi strutturali nei porti italiani.

Parte di quei 50 milioni servirebbe ad incentivare proprio l’insediamento di attività produttive e di logistica in regime di zona franca.

Rimane ora da comprendere come le novità introdotte dal codice doganale aggiornato influiranno, se influiranno, nel caso di Gioia Tauro.