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non solo urbane

20 Novembre 2009

Circa un anno fa, su questo blog:

zone franche rurali, perchè no?

12 Novembre 2008

In Francia esistono le Zones de Revitalisation Rurale, introdotte nel 1995 e comprendenti comuni con un basso numero di abitanti, con scarsa popolazione attiva e con vocazione agricola. Al loro interno si attuano misure fiscali agevolative di varia tipologia e interventi pubblici a sostegno e in sussidio dell’iniziativa privata per la conservazione delle attività agricole e lo sviluppo di artigianato e agriturismo. Lo scopo è evidentemente quello di favorire i territori svantaggiati dalla distanza, dalla collocazione geografica e dalla incapacità di attrarre sviluppo, per ciò stesso in fase di spopolamento e invecchiamento. Secondo gli ultimi rilievi, a oltre dieci anni dalla loro istituzione, le Zones de Revitalisation Rurale sembrano dare buoni frutti sotto il profilo della nascita di nuove imprese e della distribuzione sul territorio nazionale del turismo ambientale, oggi più diffuso e diffuso più ampiamente.

In Belgio, in particolare nella regione vallone, un “piano Marshall” del 2005, poi corretto con successivi decreti del 2006 e del 2007, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Locali anche in territori extraurbani, perciò definite Zones Franches Rurales, in comuni caratterizzati da scarsa densità abitativa, problemi di isolamento, difficoltà socio-economiche, criticità in tema di servizi essenziali, di disoccupazione, di reddito medio dichiarato, soggetti svantaggiati, condizioni abitative precarie.

In Italia, dal recente e ancora attuale dibattito sulle Zone Franche Urbane è emersa l’esigenza da parte di numerose amministrazioni, escluse sulla base dei parametri, di usufruire di forme di fiscalità di vantaggio territoriale per la crescita, il rilancio di territori non urbani ma non per questo meno bisognosi di interventi.

Sempre più di frequente si invocano esenzioni a livello locale per il turismo, in qualche caso si propone l’estensione dei benefici in Zona Franca Urbana a diversi contesti. Numerose sono poi le proposte e i disegni di legge per l’istituzione di zone franche in piccoli comuni svantaggiati, per esempio quelli situati al confine con province e regioni a statuto autonomo e speciale e con territori che godono di una fiscalità vantaggiosa o di migliori condizioni economiche.

Se ne discute in Trentino Alto Adige, ma anche in Sardegna e in Valle d’Aosta, dove si ipotizza l’individuazione di Zone Franche Montane.

La complessità dei problemi legati allo spopolamento di campagne e montagne, alla concentrazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e alla trasformazione del mondo agricolo e nel contempo le potenzialità di sviluppo proprie dell’Italia, del suo artigianato, della sua tradizione enogastronomica, della sua agricoltura, inducono ad una riflessione sulla sperimentazione anche in questo ambito di uno strumento finora destinato solo ai quartieri delle città.

Zone Franche Rurali anche in Italia, perchè no?

A margine della firma dei “Contratti di Zona Franca Urbana”, avvenuta a Roma il 28 ottobre scorso, il tema delle zone franche in località rurali e montane è tornato alla ribalta.

Il merito è soprattutto del Presidente della Regione Valle d’Aosta Augusto Rollandin, che in occasione di una recente Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha rilanciato l’ipotesi di Zone Franche Montane “simili a quelle Urbane, per garantire le agevolazioni e gli incentivi previdenziali e fiscali in grado di attrarre gli investimenti di capitale e sostenere le imprese, con benefici per l’occupazione”, nell’ambito di politiche mirate alla coesione territoriale.

Nella giornata di ieri, l’amico Fabrizio Favre, direttore del Corriere della Valle d’Aosta e collaboratore del Sole 24 Ore Nord Ovest, si chiede sul suo blog “ImpresaVDA” se la decisione Aiuto di Stato N346/2009, con cui la Commissione Europea ha autorizzato le Zone Franche Urbane in Italia, possa essere d’ispirazione per le Zone Franche Montane.

La risposta è: forse sì.

La citata comunicazione della Commissione Europea, infatti, in un suo passaggio sottolinea: “la politica di coesione può contribuire alla creazione di comunità sostenibili in quanto permette di affrontare le questioni economiche, sociali e ambientali attraverso strategie integrate di rinnovamento, recupero e sviluppo delle zone urbane e rurali“, richiamando in nota la Comunicazione Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013, in particolare il punto relativo al contributo della politica di coesione alla crescita e all’occupazione.

Spunti interessanti.

( rocco.iemma@tin.it )

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a catania, per esempio

19 Novembre 2009

Tratto dal quotidiano online “CataniaPolitica“:

ZFU DI LIBRINO: PIU’ RISORSE DAL COMUNE DI CATANIA

Il Consiglio Comunale nella seduta di ieri ha approvato all’unanimità un ordine del giorno teso a dare applicazione al progetto “ Lotta al disagio socio-occupazionale nelle aree urbane” relativo alle zona franca urbana (ZFU) di Librino impiegando le risorse residue del patto territoriale denominato “ Catania Sud” e del “Patto per il Lavoro”. Sull’odg, proposto come primo firmatario dal vice presidente vicario del Consiglio Comunale Puccio La Rosa con l’apporto tecnico de’ La Contea, si sono espressi favorevolmente, sottoscrivendolo, i capigruppo del Pd, Pdl, Udc, la Destra, Mpa e il presidente della sesta commissione consiliare, Maurizio Mirenda.

La ZFU di librino rientra tra le 22 aree individuate in tutta Italia e tra le tre siciliane che possono ottenere sgravi fiscali e contributivi con eventuali investimenti aggiuntivi lasciati alla libera scelta dei Comuni  con risorse rintracciate tra quelle locali. Destinatari del piano le piccole e micro imprese che aderiranno con il sistema detto “ clik – Day” ossia chi prima aderisce prima otterrà lo sgravio. L’iniziativa in questione, salvaguarda dal rischio di vanificare gli effetti positivi della nascita di una Zfu per mancanza di risorse, disponendo l’accantonamento dal bilancio comunale di più di un milione di euro derivanti da fondi residui destinati al microcredito del” Patto per il Lavoro”  e di circa sette milioni di euro disponibili nell’ambito del “ Patto Territoriale denominato Catania Sud”.

“ Una scelta importante- ha detto La Rosa – che libera risorse e avvia le procedure amministrative necessarie per impiegarle attraverso l’istituto del microcredito rivolto a piccole imprese artigianali, industriali, turistiche che partecipano alla ZFU di Librino”. Inoltre sarà possibile realizzare le infrastrutture necessarie nella zona artigianale prevista  sempre all’interno della Zfu di Librino con i circa sette milioni a disposizione del Comune.  Il Consiglio Comunale ha inoltre impegnato l’Amministrazione a costruire una cabina di regia che coinvolga, con risorse e sinergie, anche la Provincia Regionale e la Regione Siciliana, la nascita di uno sportello informativo che sfrutti quello già esistente dello sportello unico d’impresa e, infine, a costituire una tavolo di concertazione con le associazioni sindacali  e di categoria per la realizzazione di un piano articolato di intervento su sviluppo e occupazione.

http://lnx.cataniapolitica.it/wordpress/2009/11/19/zfu-di-librino-piu-risorse/

Un altro esempio.

( rocco.iemma@tin.it )

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modello francese, la scelta vincente: la decisione della commissione europea

19 Novembre 2009

Sono trascorsi circa due anni e mezzo da quando, vigente il testo originario dell’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), si esprimevano perplessità sugli obiettivi e le basi giuridiche dell’istituzione delle Zone Franche Urbane e si segnalava l’opportunità di avvicinare il modello italiano a quello francese, allo scopo di adeguare il dispositivo ai principi e agli orientamenti comunitari e quindi di favorirne l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Il timore era che il richiamo agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e agli Orientamenti sugli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione della misura come adottata in prima battuta, così come la caratterizzazione ecocomica e finalizzata allo sviluppo regionale peraltro del solo Mezzogiorno, potessero ostare all’approvazione comunitaria e alla stessa applicazione delle agevolazioni (Clelia Buccico, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con le zone franche di diritto doganale, in “Diritto e pratica tributaria”, vol. LXXIX n. 1 2008; sia consentito rinviare anche a Rocco Iemma, Le Zone Franche Urbane in Italia. L’esperienza francese, rilievi critici e spunti di riflessione, in “Filodiritto” http://www.filodiritto.com, 2 maggio 2007).

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, con le quali il Legislatore ha rimosso il riferimento agli Orientamenti e il limite al solo Mezzogiorno, anche dalla Commissione Europea giunge un’importante conferma.

E’ stata infatti pubblicata la comunicazione ufficiale all’Italia della decisione Aiuto di Stato N346/2009, della quale si riproducono alcuni passaggi ancora oggi utili per comprendere fino in fondo la ratio delle esenzioni in Zona Franca Urbana e i motivi e le condizioni della loro ammissibilità:

“…obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l’integrazione sociale e culturale dei loro abitanti…”

“…le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l’occupazione…”

“…le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale…”

“…la Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale…”

“…la rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale…”

“…la Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario…”

“…benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi: – il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; – le misure sono aperte a tutti i settori di attività; – la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione); – i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione; – le misure mirano essenzialmente a lottare contro l’esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili; – le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull’attuazione delle ZFU; – le misure sono limitate nel tempo…”

“…la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati…”.

La Commissione Europea, confermando il proprio convincimento, stabilisce dunque alcuni punti fermi, tecnicamente e concettualmente imprescindibili se e quando si discute di Zone Franche Urbane e fiscalità di vantaggio “mirata”, a beneficio di un dibattito pubblico talvolta viziato dalla sottovalutazione di alcuni aspetti (ad esempio, il necessario rigore di parametri geografici e demografici prestabiliti) e dalla sopravalutazione di altri (ad esempio, gli effetti diretti sullo sviluppo di aree vaste).

Modello francese, sempre più modello europeo.

Pubblicato su Lamezia Web, quotidiano in tempo reale

“La decisione della Commissione Europea sulle ZFU”, novembre 2009

( rocco.iemma@tin.it )

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28 ottobre 2009, il giorno delle zone franche urbane

30 Ottobre 2009

zone franche urbane, la commissione europea autorizza

30 Ottobre 2009

La Commissione Europea autorizza le Zone Franche Urbane in Italia, il comunicato ufficiale:

Aiuti di Stato: la Commissione autorizza l’attuazione di un regime di zone franche urbane in Italia

La Commissione europea ha autorizzato, sulla base delle norme del trattato CE relative agli aiuti di Stato, la costituzione di zone franche urbane (ZFU) in determinate regioni italiane. La misura è volta a stimolare la rivitalizzazione di determinati quartieri particolarmente svantaggiati. Nei 22 quartieri classificati come ZFU, le piccole e micro imprese che costituiscono una nuova attività potranno beneficiare di una serie di esenzioni fiscali. La Commissione ha concluso che le misure in esame non sono tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati.

La Commissaria responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: «La misura proposta dall’Italia permette di incoraggiare la creazione di nuove attività in quartieri svantaggiati stimolando nel contempo l’occupazione locale. A termine, lo sviluppo di un tessuto di attività in questi quartieri problematici avrà effetti positivi sia sul piano sociale che su quello economico, senza incidere sulla concorrenza in maniera sproporzionata.»

L’11 giugno 2009 l’Italia ha notificato un progetto che prevede la creazione di 22 zone franche urbane (ZFU) che godranno di un regime di esenzioni fiscali a favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica. In particolare, queste imprese beneficeranno di un’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’imposta regionale sulle attività produttive, dall’imposta comunale sugli immobili e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La Commissione considera la rivalorizzazione dei quartieri urbani svantaggiati una delle iniziative che mirano a raggiungere l’obiettivo comunitario della coesione economica e sociale. Tale rivalorizzazione è in linea con la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2006 sulla politica di coesione e le città.

Visto il livello di concentrazione delle difficoltà socio-economiche (misurate con un indice sintetico) e il fatto che le misure previste sono estremamente mirate a livello geografico, la Commissione le ha ritenute necessarie e proporzionate per il raggiungimento dell’obiettivo della rivitalizzazione urbana senza provocare una distorsione della concorrenza contraria al comune interesse. La Commissione ha altresì concluso che gli effetti sugli scambi saranno particolarmente limitati per i seguenti motivi:

  • le misure mirano essenzialmente a lottare contro l’esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili;
  • il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese;
  • la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione);
  • i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale degli abitanti e il tasso di scolarizzazione;
  • le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere al Comitato interministeriale per la programmazione economica relazioni annuali sull’attuazione delle ZFU .

La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero N 346/2009 nel registro degli aiuti di Stato ( State Aid Register ) sul sito della DG Concorrenza una volta risolte tutte le questioni relative alla riservatezza. Il bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato ( State Aid Weekly e-News ) riporta le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale.

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche urbane: via libera della commissione europea?

27 Ottobre 2009

“Il progetto ha ricevuto il via libera da parte di Bruxelles”, così Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2009 (dalla rassegna stampa del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Domani l’annuncio?

( rocco.iemma@tin.it )

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zfu, l’evento di roma in diretta on line

27 Ottobre 2009

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

Pmi: il Ministro Scajola mercoledì varerà le prime 22 Zone Franche Urbane
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, alla prevista presenza del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, darà il via libera, mercoledì 28 ottobre alle ore 11.30, alle “Zone Franche Urbane” firmando i relativi contratti con i sindaci dei 22 Comuni interessati.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del piano straordinario del Governo per il Sud, è volta a rilanciare quartieri caratterizzati da degrado socio-economico stimolando la nascita di piccole e microimprese attraverso esenzioni fiscali e previdenziali per vari anni, favorendo così la formazione di migliaia di posti di lavoro.Le zone franche, selezionate sulla base di una serie di indicatori, sorgeranno a :

- Catania, Gela, Erice – Sicilia;

- Crotone, Rossano e Lamezia Terme – Calabria;

- Matera – Basilicata;

- Taranto, Lecce, Andria – Puglia;

- Napoli, Torre Annunziata e Mondragone – Campania;

- Campobasso – Molise;

- Cagliari, Iglesias e Quartu Sant’Elena – Sardegna;

- Velletri e Sora – Lazio;

- Pescara – Abruzzo;

- Massa Carrara – Toscana;

- Ventimiglia – Liguria.

La diretta online della cerimonia sarà inoltre visibile nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
(www.sviluppoeconomico.gov.it)

( rocco.iemma@tin.it )

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la zona franca in abruzzo: riunione a roma

2 Settembre 2009

Zona Franca, Urbana o no? Una o più? E dove? Ai sensi della Legge 77 oppure?

Da Il Capoluogo d’Abruzzo – Il quotidiano web degli aquilani, “Zona Franca: stasera riunione al Ministero con la Regione” :

 

L’Aquila, 2 set – Si parla per la prima volta ufficialmente di “zona franca“, argomento che ha spesso provocato polemiche nelle zone terremotate dell’Abruzzo.
Nel tardo pomeriggio a Roma è prevista una riunione, convocata dal Ministero dello Sviluppo economico, nella quale i vertici dello stesso Ministero e della Regione Abruzzo, con i rispettivi gruppi di lavoro, cominceranno ad affrontare la questione.
Per la Regione parteciperà il direttore degli affari della Presidenza della Giunta, Antonio Sorgi.

La procedura prevede che il Ministero formuli la proposta, per la quale deve sentire la Regione, poi il Cipe approva il documento che deve essere inviato all’Unione Europea.

Nella riunione di oggi si comincerà a parlare del tipo di provvedimento da adottare e della perimetrazione: nei mesi scorsi sono nate due opposte fazioni, una guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, che ha chiesto una zona franca per il Comune dell’Aquila, l’altra, alimentata dai vertici regionali, favorevole a estendere il discorso ai Comuni del cratere sismico.

“Mi auguro che entro novembre si chiuda – ha detto Sorgi, puntualizzando che “il problema tempo è una falsa questione: i termini decorreranno dal giorno del via libera, quindi il periodo di 5 o 14 anni non sarà toccato”.

Le due ipotesi sono zona franca urbana o regime fiscale di incentivazione.

Sull’argomento, “Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”pubblicato su Rete5.tv, giugno 2009.

( rocco.iemma@tin.it )

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convegno a iglesias

29 Maggio 2009

“Fiscalità di vantaggio: Zona franca di Portovesme e Zona Franca Urbana di Iglesias”, Iglesias, 26 giugno 2009.

Scaricare e consultare il programma (cliccare su “download”).

( rocco.iemma@tin.it )

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zone franche in abruzzo: ma di che stiamo parlando? (versione finale)

26 Maggio 2009

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PREMESSA

Il dibattito sull’istituzione di una o più aree di esenzione fiscale, come strumento agevolativo della ripresa economica delle zone danneggiate dal sisma in Abruzzo, è in corso ormai da settimane e si arricchisce giorno dopo giorno di proposte, rivendicazioni e formule estremamente varie e dall’incerta efficacia e praticabilità.

Si è parlato, non senza fraintendimenti e imprecisioni, di provvedimenti ad hoc; di esenzioni per 5 anni e altre volte per 10 e altre ancora per 4; di estensione delle agevolazioni già previste per le Zone Franche Urbane istituite dalla Legge Finanziaria 2007 ma pure di modifica dei parametri di individuazione delle stesse Zfu per farvi rientrare i territori abruzzesi, anche quelli non urbani; di zone franche nella sola Città de L’Aquila, ricompresa in tutto o in parte, ma talvolta di una o più zone franche, aggettivate come urbane a prescindere dalla localizzazione, da istituire in corrispondenza o all’interno della Provincia e oltre, zone montane comprese. E così via.

Alcune idee sono state recepite nei testi di numerosi e differenti ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge S. 1534 di conversione del D.L. n. 39/2009, cosiddetto “decreto Abruzzo”, che non prevedeva nel testo predisposto dal Governo ipotesi di zona o zone franche.

All’incertezza hanno contribuito la prudenza del Commissario Danuta Hubner, prima, e dello stesso Presidente Barroso, poi, che hanno sottolineato più o meno esplicitamente come l’Unione Europea, pur aperta a ogni valutazione se e quando giungerà alla Commissione la proposta italiana, intenda rispondere all’emergenza innanzitutto con strumenti e fondi già a disposizione e senza alterare la concorrenza tra Regioni, e alcune dichiarazioni su una zona franca comunque diversa dalla Zona Franca Urbana propriamente detta, mentre però il testo normativo che si stava delineando in Aula al Senato, tra emendamenti accolti, respinti e ritirati, andava proprio in questa ultima direzione.

LE ZONE FRANCHE NEL “DECRETO ABRUZZO”

Il 21 maggio 2009, infatti, dopo ore convulse e il parere in extremis da parte della Commissione Bilancio su un “pacchetto” di emendamenti del Relatore, l’Assemblea del Senato approvava il disegno di legge n. 1534, che il 25 maggio 2009 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (assegnato con il n. 2468 alla Commissione Ambiente) con alcune rilevanti modificazioni.

Tra queste ultime, è da segnalare l’introduzione all’art. 10 dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, frutto dell’approvazione di due emendamenti (10.900 già approvato dalla Commissione in sede referente ed emendato e 10.900/1 del Relatore, che modifica il primo).

Una analisi del testo, in attesa della conversione definitiva, può senz’altro contribuire, al di là delle dichiarazioni e di un certo abuso di definizioni, a conoscere quale tipologia di “zone franche” sarà in effetti e realmente possibile individuare in Abruzzo secondo il testo ad oggi approvato (che siano “urbane” o meno, non è particolare di poco conto, atteso che alla denominazione corrisponde una disciplina specifica), in quali ambiti territoriali, a vantaggio di quali imprese, con quali esenzioni, secondo quali parametri di selezione e, tra l’altro, con quali effetti sul dispositivo generale sulle Zone Franche Urbane in vigore, in fase di attuazione in 22 aree urbane già selezionate.

Secondo gli emendamenti approvati: il Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione di Zone Franche Urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340-343 della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche (disposizioni che si applicano per intero, così come dispone il secondo periodo del comma 1 bis), nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 (ovvero i territori comunali interessati “dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado”, elencati nello stesso decreto*); la selezione avverrà in base a parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale “e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”; al finanziamento e per il periodo di vigenza degli incentivi (dunque non più solo per il 2009, come previsto dall’emendamento 10.900 approvato in Commissione) provvederà un apposito Fondo nello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze (quindi non più il Fondo già previsto in Legge Finanziaria 2007 per le Zone Franche Urbane e istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico), con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima (non è specificato se annuale); i commi 1 ter e 1 quater prevedono l’applicazione, in alternativa all’istituzione delle Zone Franche Urbane, di un regime fiscale di incentivazione in materia di imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e imposte sui finanziamenti collegati alla ricostruzione; il comma 1 quinquies, infine, specifica che entrambe le misure, per avere efficacia, devono ottenere la preventiva autorizzazione comunitaria.

ZONE FRANCHE, URBANE O NO? AMBITI TERRITORIALI, IL PROBLEMA E L’IMPORTANZA DEI PARAMETRI

Le uniche “zone franche” previste dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo”, allo stato dei lavori parlamentari, non sembrano configurarsi come “zone franche ad hoc” ma come Zone Franche Urbane a pieno titolo, diverse da quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche, solo per alcuni dettagli tecnici e per la considerazione degli effetti del sisma ai fini della selezione.

Il comma 1 bis dell’art. 10, per come approvato dall’Assemblea del Senato, dispone infatti l’individuazione, ad opera del Cipe (considerati anche gli “effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo”, su proposta del Mise e sentita la Regione Abruzzo), di “zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”; secondo lo stesso comma 1 bis “alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006”: pare quindi che si possa affermare, testo alla mano, che le Zone Franche Urbane di cui al “decreto Abruzzo”, modificato e in corso di conversione, sono previste a vantaggio di “circoscrizioni o quartieri delle città” (art. 1, comma 340, della Legge Finanziaria 2007, richiamato appunto dal comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”).

L’assunto sembrerebbe trovare conferma nel fatto che l’individuazione sarà “nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto” (ancora al citato comma 1 bis): le Zone Franche Urbane potranno quindi essere individuate non in corrispondenza di interi territori sovra-comunali, provinciali o comunali, ma solo “nell’ambito”, si riporta testualmente, di questi ultimi.

Tutto ciò, prosegue il primo periodo del comma 1 bis, “in deroga al requisito demografico” contemplato dall’art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, ovvero il limite massimo di 30.000 abitanti per Zona Franca Urbana (sancito al comma 340): le Zone Franche Urbane “abruzzesi”, cioè, a differenza di quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, potranno contare più di 30.000 abitanti.

Ora, se è vero che le Zone Franche Urbane, ad una interpretazione rigorosa del testo (“nell’ambito”), potranno riguardare solo quartieri o circoscrizioni di Comuni siti in Provincia de L’Aquila e inclusi nell’elenco di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, l’unico Comune tra questi che potrà avvantaggiarsi della deroga è quello de L’Aquila, che al Censimento 2001 conta circa 68000 residenti.

Ciò non significa, è il caso di precisare, che le Zone Franche Urbane previste dal “decreto Abruzzo” potranno essere istituite solo a L’Aquila, ma che solo L’Aquila, per oggettivi requisiti demografici, potrebbe beneficiare della deroga.

Resta al momento ignoto se l’individuazione e la perimetrazione da parte del Cipe avverrà con il coinvolgimento dei singoli comuni, se saranno valutati progetti di ricostruzione e di riqualificazione e se saranno previsti anche limiti demografici minimi, come nel caso delle Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche: per queste ultime, i provvedimenti del Cipe e del Mise-Dps prevedono che le aree individuate, in Comuni non al di sotto dei 25000 abitanti, non possano contare meno di 7500 abitanti e comunque non più del 30% della popolazione comunale; tali limiti, ove riportati al caso abruzzese, vanificherebbero di tutta evidenza la deroga al limite dei 30000 abitanti (una Zfu con popolazione superiore a 30000 non potrebbe comunque essere individuata a L’Aquila, in quanto oltre il massimo del 30% della popolazione comunale) e limiterebbero la potenziale individuazione di Zone Franche Urbane su gran parte dei Comuni interessati, in quanto ampiamente al di sotto dei requisiti demografici (anche se va detto, in ossequio alla storia e alle finalità dell’istituto Zfu, che piccoli comuni in zone rurali o montane di urbano avrebbero ben poco).

E’ da chiedersi se il “modello Zfu” sarà adottato e adattato in tutto e per tutto al caso abruzzese e quali questioni siffatta soluzione può sollevare, considerato poi il richiamo che il “decreto Abruzzo”, pur avendo già disposto sul ruolo del CIPE, fa (anche) al comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (e quindi alle procedure di individuazione, perimetrazione e allocazione delle risorse già attuate per le Zone Franche Urbane “ordinarie”), ma è auspicabile, per ovvie ragioni di urgenza e celerità, una procedura di individuazione e perimetrazione diversa e più rapida, con distinti provvedimenti e procedimenti, attraverso criteri e con limiti e parametri necessariamente speciali, in quanto eccezionale è la situazione (e lo stesso valga per i decreti ministeriali su limiti, modalità, massimali e condizioni delle agevolazioni fiscali e contributive, di cui al comma 341 e al comma 341 quater dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, anch’essi richiamati).

Si pone allora il problema dei “parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale” in base ai quali dovrebbe avvenire la selezione, della fonte statistica e dei tempi della raccolta dei dati che, al di là di quanto valutabile a occhio nudo, qualifichino e quantifichino tali fenomeni di degenerazione economica, urbana e sociale e la connessione di questi con l’evento calamitoso.

L’Aquila, per esempio, quand’anche avesse presentato una proposta progettuale, non sarebbe stata ammessa tra le 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” in quanto recante un tasso di disoccupazione inferiore, sì, a quello nazionale, ma secondo la fonte Istat Indagine sulla forza lavoro 2005, come da provvedimenti attuativi ai sensi del comma 342 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive modifiche: sarà arduo compito del Cipe, oggi, individuare parametri e criteri secondo una fonte aggiornata e ugualmente attendibile sulla situazione a seguito del sisma e a poche settimane dallo stesso.

Non si dimentichi che è proprio nella motivazione della proposta, formalizzata in dati statistici trasparenti e obiettivi che rivelino la necessità e l’utilità dell’intervento (che non a caso, per le 22 Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche, è ritenuto sperimentale), che deve individuarsi l’elemento decisivo ai fini dell’approvazione comunitaria, soprattutto in virtù delle posizioni assunte dai rappresentanti dell’Unione Europea in visita in Abruzzo e più ancora alla luce degli ulteriori interventi attuati e da attuare e della possibilità di adottare strumenti e misure già in vigore.

E’ legittimo presumere, per lettera e ratio della norma ma anche per favorire l’autorizzazione comunitaria nel rispetto della concorrenza tra Regioni, che rimarranno esclusi quei “territori comunali” non urbani, prima di tutto, e che non abbiano subito effetti “sul tessuto economico e produttivo” (le esenzioni avvantaggiano le imprese, non le famiglie, o almeno non direttamente) e nei quali il sisma abbia procurato, per esempio, danni materiali (insufficienti a motivare nuove agevolazioni fiscali e contributive in Zona Franca Urbana e semmai possibile oggetto di misure già in vigore) ma non generato fenomeni di degrado sociale e urbano (nel caso delle Zfu “ordinarie”, a titolo esemplificativo: disoccupazione, bassa scolarizzazione, microcriminalità).

SOGGETTI

Stante il richiamo al comma 341 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, a usufruire delle esenzioni saranno solo le piccole e le micro imprese (dunque non le medie, come da più parti annunciato) “come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”: è piccola impresa quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; è micro impresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 341 ter dell’art. 1 della L. n. 296/2006, anch’esso richiamato dal “decreto Abruzzo”, sono comunque escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

QUALI AGEVOLAZIONI E PER QUANTO TEMPO, IMPRESE NUOVE E IMPRESE ESISTENTI AL 6 APRILE 2009, ADEGUAMENTO DEL DISPOSITIVO ZFU

Anche la durata e la tipologia di agevolazioni fiscali e contributive, così come i limiti per le imprese esistenti, sono già definite, ancora grazie al richiamo al comma 341 e al comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche.

Secondo il comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”, però, “il termine del 1º gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l’espressione “a decorrere dall’anno 2008″ di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione “a decorrere dall’anno 2009″.”

Quanto appena sopra, si legge in un Dossier del Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, ha il fine “di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma”.

Certamente logico e sensato è che il termine iniziale per l’installazione di nuove imprese ai fini delle esenzioni, nel caso abruzzese, sia da individuarsi alla data del sisma.

Le piccole e micro imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 potrebbero beneficiare di:

a) esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta e esenzione limitata, nei successivi periodi, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento; fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’Ici, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attivita`, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

L’esonero dal versamento dei contributi spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Ai sensi del comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche (e come adeguato dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo” approvato dal Senato), le imprese già esistenti (cioè “che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009”) fruirebbero invece delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” (limite di 200000 euro in 36 mesi).

IL FONDO

Secondo il comma 1 bis, “per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro”.

Come osservato dal Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, “andrebbe chiarito se la dotazione cui fa riferimento la norma debba intendersi riferita a ciascun anno ovvero sia attribuito al complessivo periodo interessato dall’agevolazione fiscale e contributiva”.

Per quanto concerne l’ammontare (tema di grande attualità e partecipazione), in linea con la prevalente interpretazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 si può con qualche margine di fondatezza chiarire (fino a smentita e interpretazione autentica) che le risorse di cui si tratta sono a copertura delle sole esenzioni a imprese quasi sempre micro (essendo peraltro gli interventi infrastrutturali, strutturali e in generale di ricostruzione oggetto di altre misure di finanziamento e di agevolazione).

Se così è, senza entrare nel merito del confronto pubblico in corso, non può stabilirsi con esattezza se 45 milioni siano sufficienti o meno a coprire le esenzioni finchè non sarà noto il numero delle Zone Franche Urbane abruzzesi, tenuto conto anche del numero di micro e piccole imprese esistenti.

Si rilevi soltanto, ferma restando l’eccezionalità della situazione socio-economica contingente in Abruzzo, che per la copertura delle esenzioni nelle 22 Zone Franche Urbane “ordinarie” è stato fino ad oggi ritenuto sufficiente uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro.

(NON) CONCLUSIONI

L’analisi della norma proposta non può non indurre a qualche riflessione tecnica e neutrale sulla piena applicabilità e sull’intensità/estensione dell’efficacia nel caso abruzzese, che richiede interventi celeri nell’emergenza per la ricostruzione del pre-esistente in aree vaste solo in parte urbane e con varia vocazione e demografia, di uno strumento per sua genesi e per suo spirito (ma soprattutto per dettato normativo) destinato alla ripresa sociale, economica, culturale, urbanistica di quartieri e circoscrizioni degradate delle Città, che necessitano di nuova impresa e nuova occupazione ma anche di progetti di riqualificazione dell’esistente.

Ciò significa individuare aree con potenzialità di sviluppo e ripresa, di nascita e rinascita di micro e piccole imprese, a seconda della vocazione o dei settori storicamente favoriti da questa forma di fiscalità di vantaggio mirata, con quel che ne consegue sotto il profilo della localizzazione tra centri e periferie urbane e dell’articolato rapporto con l’opera di pianificazione in corso, quantomai complessa nella situazione in cui versa soprattutto L’Aquila, che vedrà inevitabilmente sconvolti gli assetti e gli equilibri urbani.

E’ probabile che la scelta sia stata dettata dal favore della Commissione Europea, a certe condizioni, nei riguardi del modello Zfu di derivazione francese e che a tal fine si intenda adattare la disciplina prevista in Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, includendo nel contempo nella previsione del “decreto Abruzzo” quei requisiti che rendono le Zfu ammissibili (per esempio i parametri oggettivi socio-economici e demografici).

Ma se il problema dei criteri e dei parametri di individuazione e perimentrazione nel caso particolare e dei tempi dell’iter attuativo può essere superato dall’azione positiva del Cipe, emerge d’altro canto la necessità di reperire, elaborare e porre in relazione tra loro dati statistici aggiornati e rivelatori del disagio socio-economico come generato dal sisma e dell’utilità/potenzialità di uno strumento quale il sistema di agevolazioni in Zona Franca Urbana infra-comunale nella situazione creatasi in Abruzzo a causa del terremoto.

In altre parole, il rischio è che, alla comprensibile ricerca del consenso comunitario su una formula di successo (in Italia, al momento, solo mediatico e politico), si pervenga ad una soluzione di compromesso tra strumenti esistenti e auspicati, misure per lo sviluppo e misure per la ricostruzione, con finalità e principi diversi, magari compatibili e sovrapponibili allo scopo prioritario della ricostruzione, ma con risultati non in linea con le attese, tutt’altro che univoche, delle stesse istituzioni proponenti e nemmeno tanto scontati al vaglio della Commissione Europea.

V’è da chiedersi poi se non fosse più semplice, piuttosto che dar vita a interferenze tra i due dispositivi con adeguamento di termini e rinvii, prevedere tout court l’estensione delle medesime agevolazioni alle aree abruzzesi.

Sullo sfondo, la prudenza delle autorità comunitarie giunte a L’Aquila e, più in generale, il rigore dell’Unione Europea in materia di fiscalità di vantaggio, di tutela della concorrenza, di uso degli strumenti di aiuto e sostegno in vigore.

Forse consapevole di questi ed altri aspetti problematici, il legislatore propone ai commi 1 ter e 1 quater dell’art. 10 del D.L. n. 39/2009 un regime fiscale alternativo di incentivazione.

*In Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; in Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia; in Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Pubblicato su Rete5.tv

“Zone franche in Abruzzo: ma di che stiamo parlando?”, giugno 2009

( rocco.iemma@tin.it )

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