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tra le rassicuranti novità in materia di digitalizzazione documentale, che fine fa la pec?

19 Gennaio 2009

Già pubblicato su http://www.scint.it e su http://computerlaw.wordpress.com .

 di Andrea Lisi

Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC – www.anorc.it). Docente a contratto Università del Salento – Scuola Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza. Coordinatore del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

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La Camera approva il Disegno di Legge di conversione del Decreto “Anti-Crisi” e nel nuovo testo mette in discussione la Posta Elettronica Certificata e il ruolo dei notai nei processi d digitalizzazione documentale!

Poco più di un mese fa commentavamo in maniera solo parzialmente positiva la rivoluzione contenuta nel D.L. “anti-crisi” (D.L. 185/2008): nell’art. 16 del D.L., da una parte, la posta elettronica certificata continuava a essere imposta a suon di moniti e sanzioni e, dall’altra, si apriva la strada a una piena “dematerializzazione” degli originali analogici unici.

Alla Camera da poche ore è stata votata la fiducia, con 327 voti a favore e 252 contro, posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge (C1972) di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti per il futuro sia della P.E.C. e sia delle strategie di digitalizzazione documentale. Si riportano alcuni commi dell’articolo nell’ultima versione passata alla Camera:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

Nell’articolo emendato dal Parlamento di fatto si rende possibile per pubbliche amministrazioni, società e professionisti l’utilizzo, accanto alla PEC, di altri sistemi di trasmissione elettronica dei messaggi che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e garantiscano l’integrità del contenuto delle comunicazioni trasmesse e ricevute, assicurando l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (interoperabilità non del tutto garantita – come si sa bene – dal nostro sistema, tutto italiano, di posta elettronica certificata).

Insomma, in nome della neutralità tecnologica, si è dovuto finalmente dare ragione a chi da tempo sostiene che il sistema di posta elettronica certificata (e non solo quello!) non poteva essere prescritto ex lege e la normativa che lo voleva imporre presentava al suo interno profili di contrasto con la legislazione comunitaria. E’ giusto riferire che la questione andrebbe affrontata con maggiore dettaglio e specificità in modo da far riferimento nella norma a precisi standard internazionali. Ma la strada seguita è quella giusta e allinea la normativa italiana a quella europea (anche in materia di trasmissione elettronica delle fatture).

Continuando l’analisi dell’art. 16, diamo uno sguardo ad alcuni commi aggiunti ex novo nell’ultima versione approvata alla Camera:

10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.

Questi commi, sull’onda della semplificazione, confermano la rivoluzione già avviata con la “manovra di Fine Estate” (DL 112/2008, poi convertito con modifiche nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), secondo la quale è consentito il trasferimento di quote di S.r.l. anche attraverso un semplice documento informatico provvisto di firma digitale, senza prevedere l’utilizzo della sottoscrizione autenticata dal notaio (come invece previsto nell’art. 2470 c.c. II comma).

Proseguiamo con le novità. Rimane inalterato il comma 12:

12. I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

Nel comma 12 dell’art. 16 si rende possibile una conservazione sostitutiva degli originali analogici unici a cura del “detentore” del documento cartaceo (o comunque a cura del responsabile della conservazione da lui nominato), il quale semplicemente apporrà la sua firma digitale (e assicurerà la validazione temporale a chiusura del processo), salvo eccezioni che saranno indicate con successivo decreto ministeriale finalizzato a individuare solo specifiche categorie documentali per le quali esigenze pubblicistiche determinino un obbligo di conservazione dell’originale analogico o comunque rendano indispensabile una sostituzione “certificata” del documento analogico unico con la sua copia conforme digitale, a cura di un pubblico ufficiale.

Insomma, la presenza del notaio diventa un’eccezione nei processi di dematerializzazione degli originali analogici unici e ci saranno rilevanti, positive conseguenze per i processi di digitalizzazione di contratti, documenti privacy, polizze assicurative e altre tipologie documentali per le quali ancora si nutrivano (immotivati) dubbi in merito alla loro possibile sostituibilità in digitale.

La soluzione prospettata dal legislatore appare certamente apprezzabile e in linea con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato in un suo autorevole parere del 7 febbraio 2005, secondo il quale “non si comprende perché l’attestazione di conformità non possa essere fatta da chi ha formato l’atto o chi lo riceve“. Pur apprezzando l’intenzione del legislatore di conferire un forte impulso alle politiche di dematerializzazione, soprattutto nel settore privato, appare comunque doveroso riferire che la riforma contenuta nel D.L. (e non toccata nel D.L. approvato dalla Camera) desta qualche perplessità. Prima di tutto il concetto di “detentore” rimane piuttosto indefinito. Chi è costui? Il legittimo titolare dei documenti originali unici? O il semplice possessore di questi documenti? Anche la forma utilizzata nel definire la fattispecie non è particolarmente felice, infatti, si spiega nell’articolo che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene (non sarebbe stato più corretto scrivere “li detiene” o quanto meno “da chi detiene legittimamente l’originale del documento”?). E, ancora, perchè si è voluto eliminare dal comma 4 dell’art. 23 del CAD il richiamo alla figura fondamentale del “Responsabile della conservazione sostitutiva”? Quel comma costituiva l’unica fonte primaria in cui veniva fatto espresso riferimento a tale figura, che adesso risulta ricavabile solo dalla deliberazione CNIPA n 11/2004 e da una lettura interpretativa dell’art. 44 del CAD…un po’ troppo poco, considerata la rilevanza della figura nelle strategie di dematerializzazione!

Infine, un’altra rilevante novità è contenuta nel DL approvato alla Camera. Viene introdotto un nuovo comma, il 12bis che inserisce un nuovo articolo nel nostro codice civile:

12-bis. Dopo l’articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2215-bis. – (Documentazione informatica). – I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».

Questa novità desta non poche perplessità. Infatti, pur se si ritiene più che opportuno inserire nel nostro codice civile norme che legittimino finalmente i documenti informatici, si sta di fatto introducendo nel codice uno strumento tecnico (come la marca temporale, la quale ha anche un costo…) che tra qualche anno potrebbe essere superato. Ad avviso di chi scrive, in un codice civile sarebbe stato più opportuno e preferibile utilizzare una formula più generica e astratta, che rinvii eventualmente a specificazioni tecniche contenute in normative di dettaglio.

Infine, per quanto riguarda i libri contabili (libri giornale, registri IVA ecc.) il termine di tre mesi ha poco senso e soprattutto appare evidente una disparità di trattamento con i libri analogici. Non si vuole procedere con una forte spinta legislativa verso la semplificazione? Perché allora complicare le cose a chi vuole finalmente marciare in modo digitale?

carta d’identità elettronica e carta dei servizi: mille e non più mille (proroghe)

17 Dicembre 2008

Il Consiglio dei Ministri approverà domani 18 dicembre 2008 il decreto “milleproroghe”.

Tra “mille”, secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, da notare quella al 31 dicembre 2009 della scadenza per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Si ricordi che già con il d.l. “milleproroghe” n. 148/2007 il termine di cui all’art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) era stato differito al 31 dicembre 2008.

Guardandosi intorno, proroga tutt’altro che inaspettata e tutt’altro che inopportuna.

L’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e il diritto ai pagamenti elettronici possono attendere e sperare nella buona volontà.

pec e dematerializzazione, inizia la rivoluzione?

29 Novembre 2008

PEC e dematerializzazione nel decreto legge “anti-crisi” n. 185 del 29 novembre 2008: sarà vera rivoluzione?

Secondo l’autorevole e condivisibile opinione dell’avv. Andrea Lisi, se ne è consentita una prudente quanto rispettosa interpretazione, sì, almeno in parte e almeno in teoria, in fiduciosa attesa dell’attuazione delle nuove misure. E non solo di quelle nuove.

Certamente rivoluzionario è quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 16, in riferimento all’obbligo per le imprese in forma societaria e per i professionisti di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Ancor di più lo è il comma 12, che sostituisce i commi 4 e 5 dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, rendendo possibile, fatte salve eccezioni dettate da esigenze pubblicistiche, la conservazione sostitutiva di copie su supporto informatico di documenti analogici originali, da parte di chi li detiene e apposta la firma digitale.

A uno sguardo appena superficiale, poi, esaurito l’entusiasmo delle prime ore, meno rivoluzionario o semplicemente più realista appare il testo dei commi 8 e 9, secondo cui, tra l’altro: “Le amministrazioni pubbliche …, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale …, istituiscono una casella di posta certificata … . Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.”.

Se l’ultimo inciso del comma 9 rappresenta senza dubbio una svolta sul piano culturale e concettuale, più ancora che normativo, il comma 8 non può non indurre in prima battuta a una riflessione: l’amministrazione rimasta inerte nonostante il dettato dell’articolo 47, comma 3, lettera a) del Cad (“…entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a … istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata…”), non avendo provveduto subisce come sanzione quella di dover… provvedere.

Le norme inserite nel decreto anti-crisi si allineano a quanto già contenuto in altri precedenti articoli contenuti nella legge finanziaria 2008 e mirano a diffondere, a suon di moniti e sanzioni, uno strumento che purtroppo è nato monco, seppur nei suoi intenti poteva avere una evidente utilità”: quanto può considerarsi rivoluzionario, sembra invitare a chiedersi l’avv. Lisi, continuare a muoversi nel solco di una tradizione non esattamente di successo?

Il dibattito sulla sanzione dell’inerzia della Pubblica Amministrazione in materia di innovazione e applicazione del Cad è antico almeno quanto quest’ultimo. Non basta, lo dice la storia, prevedere la responsabilità dirigenziale. Non è sufficiente fissare dei termini, saggiamente non riproposti dal piano “anti-crisi”. Non ci si può accontentare degli esempi virtuosi, che pure esistono in molte realtà centrali e periferiche e in alcuni ambiti specifici più o meno ampi. E’ dunque col decreto legge “anti-crisi” che la rivoluzione-innovazione nei rapporti tra cittadino-impresa e Pubblica Amministrazione può dirsi avviata e a buon punto?

O ai più pazienti tra coloro che cercano il conforto della concreta applicazione, non resta forse che attendere l’approvazione del disegno di legge n. 1082 (Camera n. 1441 bis), attualmente al vaglio delle Commissioni del Senato, e poi l’attuazione “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore” delle deleghe contenute all’art. 23 e già oggetto di attenzione e commento la scorsa estate (sulla firma digitale, notevoli le osservazioni dell’avv. Marco Scialdone)?

Forse sì, forse no. Eccedere in pessimismo rallenta l’innovazione. Ma anche cullarsi sugli allori, tanti o pochi che essi siano.

Nel frattempo, quindi, e forse già da tempo, la rivoluzione, che delle evoluzioni normative pur si alimenta, prenda le mosse dal basso: dal cittadino-impresa e dalle opportunità offerte dall’art. 3 del Cad, informazione permettendo (puntuali le recenti considerazioni espresse dall’avv. Ernesto Belisario); dai professionisti, dagli imprenditori e dalla prassi; dall’iniziativa privata e volontaria per la diffusione della cultura dell’innovazione, come avviene in tema di conservazione sostitutiva e dematerializzazione e in settori professionali e dell’amministrazione che segnano il passo; dalla sperimentazione, dalla fantasia e dalla provocazione che ogni giurista, utente per mestiere e per passione dell’informatica, ha gli strumenti per porre in essere.

Questo sì, è l’inizio di una rivoluzione. Non solo in parte e non più in teoria.

più pec per tutti, e non solo

29 Novembre 2008

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri, 28 novembre 2008, l’atteso decreto legge “anti-crisi”. Tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, importanti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).

Ecco cosa prevede l’art. 16 ai commi 6 e seguenti:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del esente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.

12. I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, sono sostituiti dai seguenti:

“4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.

l’innovazione possibile

17 Luglio 2008

In un articolo apparso sul quotidiano Calabria Ora del 6 luglio 2008, a pagina 28 dell’edizione di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Valerio Colaci solleva con forza e comprensibile allarme la questione del negato accesso alla banda larga di buona parte della provincia vibonese, in particolare delle aree più decentrate e interne.

Questione che non può che indurre a qualche preoccupazione, non solo per il destino di intere fasce di popolazione attualmente escluse, in piena era digitale, da modalità di comunicazione e trasmissione , da fonti di studio e di informazione, ma anche per il presente e il futuro prossimo di un’economia di micro, piccole e medie imprese già in sofferenza e che rischiano di pagare ulteriormente e a caro prezzo l’impossibilità di percorrere la via dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e dell’abbattimento di costi e tempi: si pensi alle zone industriali e ai relativi comprensori, ai servizi connessi al turismo e all’artigianato.

 

Il problema, in verità, non è certo nuovo a livello nazionale, soprattutto in rapporto a quanto accade nel resto dell’Europa, e la mancata connessione adsl o superiore rappresenta solo uno dei fattori che hanno generato e allargano ogni giorno di più quel digital divide geografico e non solo di cui molti cittadini e molte imprese della Calabria e della provincia di Vibo Valentia sono vittime.

 

Qualche cifra può essere utile a rendere meglio l’idea della gravità della situazione generale e della sua complessità.

 

Secondo il Rapporto del Digital Divide Forum della Commissione Europea, nel gennaio 2005 l’Italia presentava un tasso di penetrazione della banda larga pari appena all’8,5% delle utenze, collocandosi al di sotto della media dell’Europa a 25.

 

La copertura delle aree rurali era inferiore al 40%, mentre la media europea era del 62%, a fronte di casi come quelli della Gran Bretagna, che in dodici mesi passava dal 40% all’80%, e di Belgio, Olanda, Danimarca e Lussemburgo, che già all’epoca erano coperte al 100%.

 

La Relazione della Commissione Europea sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche presentata nel marzo del 2008 pone l’Italia al quindicesimo posto su 27, con un tasso di penetrazione del 17,1%, corrispondente a circa 10 milioni di utenti, in crescita ma inferiore alla media europea, che è del 20% rispetto al 16,3% dell’anno precedente, e inferiore ai tassi di Gran Bretagna, Lussemburgo, Francia, Belgio, Danimarca, Olanda, Finlandia e Svezia, che arrivano a punte di penetrazione del 30% nel 2007.

 

Il 30% degli 8 mila Comuni italiani non è raggiunto e nelle zone rurali italiane la penetrazione è di 2/3 inferiore rispetto a quella europea e di molto inferiore a quella che si registra nelle aree urbane.

 

Ancora più di recente, un Rapporto dell’Osservatorio Banda Larga, sia pure alla luce di alcuni rilievi appena confortanti, ha posto l’accento sul ritardo e sui vincoli strutturali dell’Italia, aspetto a più riprese sottolineato da Assinform nei suoi Rapporti, che registrano un trend costantemente negativo degli investimenti.

 

Ma rilevante è anche che ben 14 milioni di famiglie siano prive di connessione veloce, dato da attribuire alla mancata dotazione di infrastrutture, a una scarsa alfabetizzazione informatica e ad una bassa percezione dell’impatto positivo della banda larga, con un uso domestico delle connessioni attraverso telefonia cellulare in aumento e, a ciò correlata, una preminenza della comunicazione privata e dell’informazione passiva su ogni altro tipo di attività on line.

 

Nelle ultime settimane, il Rapporto eGov.Impresa 2008 redatto da Retecamere ha evidenziato, da un lato, una maggiore attenzione delle Pubbliche Amministrazioni verso le potenzialità della digitalizzazione ma dall’altro un grave ritardo nella fornitura di servizi al di là dei contenuti meramente informativi e, soprattutto, un forte divario tra Nord e Sud dell’Italia: solo il 15,4% delle risorse e del contributo medio all’e-government al Sud, contro il 58,7% al Nord.

 

Altri dati interessanti sono quelli che rivelano che appena la metà delle imprese italiane sfrutta i servizi di transazione on line contro il 78%, per esempio, di quelle finlandesi e che appena il 5% dei siti pubblici e il 3% di quelli privati sono rispettosi delle norme in favore dell’accesso agli strumenti informatici e alla rete da parte dei soggetti disabili, come segnalato anche dal CNIPA all’ultimo ForumPA di Roma.

 

Queste cifre, apparentemente disorganiche e certamente non esaustive di un complesso statistico ben più ampio, profondo e variegato in numero di fonti e livello di analisi, compongono nel loro insieme un quadro articolato, nel quale si inserisce il particolare svantaggio in cui versano parte del Mezzogiorno e della Calabria; e non possono non venire in considerazione le difficoltà e le contraddizioni di una fase di evoluzione e di riorganizzazione dell’agire amministrativo in Italia, che ha i suoi passaggi principali nell’auspicata effettività dei diritti del cittadino-impresa nei confronti della Pubblica Amministrazione, nella realizzazione di un federalismo telematico efficiente attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e, tra gli altri, nell’abolizione progressiva della carta quale premessa all’informatizzazione integrale di servizi e procedimenti.

 

Ma dato che a nulla di positivo conduce l’attesa messianica dei miracoli del mercato e della tecnica e che la storia recente insegna che non c’è innovazione imponibile dal centro e imposta dal destino, ma solo un’innovazione tecnica sempre più veloce e dinamica alla quale occorre adeguarsi qui ed ora nella norma e nella pratica, cifre ed esperienza quotidiana devono anche indurre a un ribaltamento di prospettiva.

 

A oltre dieci anni dall’affermazione normativa del documento informatico, a tre anni dall’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale, è forse giunto il momento che la rivoluzione tecnologica e l’innovazione, nei casi in cui di esse non vi sia che la speranza, muovano dal basso.

 

Si deve quindi concordare con Valerio Colaci, quando denuncia la scarsa apertura del mercato che si cela, neanche troppo, dietro la mancata dotazione di banda larga a vaste zone della provincia di Vibo Valentia, ragioni che peraltro il Commissario Europeo Viviane Reding sostiene da anni tanto in riferimento alle dorsali principali quanto in riferimento al local loop, e ancor di più quando invoca l’azione dei Comuni, invitandoli a tutte le necessarie e possibili pressioni.

 

Ma v’è da aggiungere che un intervento esclusivamente politico e di tipo rappresentativo può non essere sufficiente e che i modelli che si affermano sul territorio nazionale possono invece fornire quantomeno uno spunto d’azione agli amministratori delle aree discriminate delle province calabresi.

 

Si pensi all’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra Regione Umbria e Telecom, che consentirà una copertura del 92% entro il 2008 e del 100% nel 2009 con il coinvolgimento dei Comuni; oppure ai piani predisposti da regioni come la Toscana, all’avanguardia e per molti versi anticipatrice in materia di innovazione della Pubblica Amministrazione.

 

Si faccia l’esempio, ancora, delle tante iniziative di cooperazione tra amministrazioni diverse che, insieme, a costi ridotti e con maggiore potere contrattuale sono riuscite in varie zone del Paese a far giungere la banda larga fino alle case dei propri cittadini e alle sedi delle proprie imprese, attraverso sistemi di ponti e hot spot.

 

Si valuti la via percorsa dal Trentino-Alto Adige, che solo poche settimane fa ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione Europea al finanziamento con fondi pubblici provinciali della copertura delle zone montane, sotto forma di aiuto di Stato e per un ammontare di circa 7 milioni di euro.

 

Il presente, in sintesi, è realisticamente nella cooperazione e nell’investimento pubblico-privato, e soprattutto nello spirito di iniziativa degli enti locali delle periferie.

 

La best practice locale, che già buoni risultati ha prodotto in materia di e-democracy e di e-government anche in Calabria (basti ricordare da ultimo l’avvio di Reggio Calabria Wireless, poi i successi nazionali dei siti del Comune di Catanzaro e della Provincia di Crotone, l’innovativa piattaforma “Cittadini digitali” predisposta dai comuni silani del Pit 12 e altro ancora), offre cioè varie ipotesi operative e opportunità che vanno colte al più presto e prima che il divario digitale sia conclamato e irreversibile.

 

Tanto sul piano nazionale quanto su quello comunitario, con l’attuazione in corso del programma i2010, tralasciando l’enfasi di qualche annuncio e di qualche auspicio, l’attenzione alla diffusione della banda larga quale vero e proprio diritto dei cittadini è massima, al pari della sensibilità verso progetti meritevoli.

 

Dove questo segnale non dovesse giungere, può essere un segnale di senso inverso a prevalere: siano i cittadini a pretendere dalla Pubblica Amministrazione servizi on line e siti internet accessibili e concepiti secondo le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale e della Legge Stanca; siano i soggetti economici a trascinare l’innovazione; siano i Comuni e gli altri enti locali ad attivarsi con formule di cooperazione e di finanziamento, con la valorizzazione di competenze e lo studio tecnico e giuridico della fattibilità e mediante accordi con proprietari e fornitori delle infrastrutture e della banda; sia, in conclusione, una rivoluzione culturale, che prenda le mosse dall’acquisita consapevolezza da parte del cittadino-impresa, portatore di un interesse apprezzabile, utente e soggetto di diritti, della convenienza e delle enormi potenzialità offerte da un’innovazione nient’affatto impossibile.

 

In questa ottica, che sia finalmente la stampa locale a tentare di scuotere le coscienze dei più attenti e meglio predisposti, è già di per sé una buona notizia.

amministrazione digitale, novità in vista

7 Luglio 2008

Il disegno di legge finanziaria approvato nei giorni scorsi, tra tante disposizioni su innovazione, semplificazione e utilizzo delle nuove tecnologie, contiene all’art. 49 una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare, ancora, il Codice dell’Amministrazione Digitale.

 

Se Marco Scialdone pone l’accento critico sull’ipotesi di intervento sulla normativa in materia di firma digitale formulata alla lettera c), non può d’altro canto non sottolinearsi la bontà, se non altro in linea di principio e di intenzioni, di quanto proposto alla lettera a): prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Se letto in combinato con quanto previsto alle lettere b), e) e g), il testo potrebbe infatti rivelarsi un passo decisivo verso la effettività dei principi ispiratori del CAD, a cominciare dal tanto discusso diritto all’uso delle nuove tecnologie, già azionabile presso il giudice amministrativo dopo il decreto correttivo del 2006, nell’ottica complessiva di una gestione efficiente ed efficace dell’amministrazione digitale e della stessa digitalizzazione della pubblica amministrazione, da perseguire attraverso meccanismi non solo sanzionatori, certamente e ormai imprescindibili, ma anche di incentivazione.

 

reggio calabria wireless

7 Luglio 2008

Da Strill.it del 4 luglio 2008: …a suo modo è una notizia storica e, per una volta, la notizia non sta nel fatto ma, rovesciando le procedure, nelle modalità di veicolazione della notizia stessa.

In tempo reale stiamo scrivendo dal lido “Il Papero beach exclusive club”, sul lungomare di Reggio, dove si sta sviluppando la conferenza stampa di presentazione della rete wireless dell’Amministrazione cogmunale.

Da oggi tutto il lungomare reggino, dove per tutta l’estate ogni sera decine di migliaia di persone daranno vita alla movida reggina, è coperto dal segnale internet al quale possono già accedere gratuitamente migliaia di giovani e meno giovani.

Per come comunicato dall’Ufficio rete civica comunicazione on line del Comune di Reggio un servizio analogo, sul lungomare, in pieno centro, esiste solo nelle città di Miami e Barcellona.

Probabilmente, sono molte le città e le capitali d’Italia, d’Europa e del mondo che offrono punti di accesso alla banda larga, magari non sempre su un lungomare e con un panorama come quello dello Stretto ma all’interno di parchi, vie, edifici pubblici.

Quel che conta, in ogni caso e soprattutto in questo, è la sperimentazione di un modo nuovo di pensare la connettività quale corollario ineludibile dell’accessibilità, intesa questa come diritto del cittadino e, Codice dell’Amministrazione Digitale alla mano, oggetto quantomeno di promozione da parte della pubblica amministrazione.

La particolarità, infatti, non di poco conto, è nella completa gratuità del collegamento e nella proprietà delle infrastrutture, che è del Comune.

La Rete Civica di Reggio Calabria, reduce dal successo al ForumPA 2008 dove presso lo stand del CNIPA è stato presentato il progetto “Innovazione nell’Area dello Stretto”, si distingue ormai da anni per l’attenzione ai temi dell’innovazione e per l’attuazione di iniziative di e-government, t-government e m-government, e di e-democracy, con particolare riguardo alla multicanalità e ponendosi oggi come esempio e modello di buona pratica locale.

Numerosi sono infatti i servizi erogati on line G2C, G2E e G2B, e di grande rilievo nell’ottica di una innovazione e di una riorganizzazione degli uffici latamente intese è il cablaggio tra i principali nodi della rete amministrativa cittadina così come l’applicazione delle recenti norme sull’informatizzazione dei rapporti tra ente e dipendenti; nè possono essere sottaciuti i tanti progetti realizzati o in corso di realizzazione quali People, T-Sei, InfoSMS, Portale WAP, WebTG, Web Tv, Audio Notizie Tg, altri e soprattutto Start, che oggi consente ai cittadini di accedere a decine di attività telematiche, ivi comprese quelle di pagamento, tramite Pin o CNS.

Tutto ciò, grazie all’attivismo dell’ufficio diretto da Sebastiano D’Agostino, al costante aggiornamento alla continua e spesso confusa evoluzione normativa: il risultato è un sito internet concepito e realizzato secondo le prescrizioni sui contenuti informativi di un “Regolamento per funzionamento della Rete Civica e la comunicazione on line”, approvato nel 2005, il cui art. 6 riproduce sostanzialmente l’art. 54 del CAD.

Si tratta insomma di un superamento, nei fatti, dell’impasse che spesso viene generata dai dubbi interpretativi e sulla precettività del D.Lgs. n. 82/2005, in qualche parte non espressamente e comunque mai incodizionatamente applicabile alle Pubbliche Amministrazioni Locali.

E da oggi una rete locale realizzata via radio, con antenne a bassa potenza, consentirà l’accesso wi-fi alla rete internet attraverso hotspot pubblici e gratuiti posti su tutto il Lungomare di Reggio Calabria, meta e punto di transito di turisti e bagnanti, visto il periodo.

Ma anche di studenti e docenti universitari, di professionisti e di chiunque, a ridosso del centro commerciale e amministrativo della città, avesse necessità di un collegamento veloce, numero di connessioni permettendo, e alla portata dopo una semplice procedura di registrazione e nei limiti di tempo, nel rispetto delle norme per il contrasto al terrorismo internazionale.

Sono noti a tutti gli operatori e agli appassionati del diritto pubblico dell’informatica i ritardi, le contraddizioni e le difficoltà nell’attuazione di norme e principi in materia di accesso, dematerializzazione, CIE e firma digitale, tanto per fare degli esempi.

Da questo blog, l’auspicio che dove non arriva la norma possano arrivare la best practice locale e quella rivoluzione culturale dal basso tanto auspicata, che iniziative come Reggio Calabria Wireless e tante altre simili sul territorio possono certamente favorire.

il diritto all’uso delle tecnologie

26 Maggio 2008

(5/2006)

Download: “Il nuovo diritto all’uso delle tecnologie: effettività e azionabilità”, maggio 2006.

Pubblicato su “Il nuovo diritto”, Roma, n. 3-4/2007.