Archivio per Novembre, 2008

pec e dematerializzazione, inizia la rivoluzione?

29 Novembre 2008

PEC e dematerializzazione nel decreto legge “anti-crisi” n. 185 del 29 novembre 2008: sarà vera rivoluzione?

Secondo l’autorevole e condivisibile opinione dell’avv. Andrea Lisi, se ne è consentita una prudente quanto rispettosa interpretazione, sì, almeno in parte e almeno in teoria, in fiduciosa attesa dell’attuazione delle nuove misure. E non solo di quelle nuove.

Certamente rivoluzionario è quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 16, in riferimento all’obbligo per le imprese in forma societaria e per i professionisti di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Ancor di più lo è il comma 12, che sostituisce i commi 4 e 5 dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, rendendo possibile, fatte salve eccezioni dettate da esigenze pubblicistiche, la conservazione sostitutiva di copie su supporto informatico di documenti analogici originali, da parte di chi li detiene e apposta la firma digitale.

A uno sguardo appena superficiale, poi, esaurito l’entusiasmo delle prime ore, meno rivoluzionario o semplicemente più realista appare il testo dei commi 8 e 9, secondo cui, tra l’altro: “Le amministrazioni pubbliche …, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale …, istituiscono una casella di posta certificata … . Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.”.

Se l’ultimo inciso del comma 9 rappresenta senza dubbio una svolta sul piano culturale e concettuale, più ancora che normativo, il comma 8 non può non indurre in prima battuta a una riflessione: l’amministrazione rimasta inerte nonostante il dettato dell’articolo 47, comma 3, lettera a) del Cad (“…entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a … istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata…”), non avendo provveduto subisce come sanzione quella di dover… provvedere.

Le norme inserite nel decreto anti-crisi si allineano a quanto già contenuto in altri precedenti articoli contenuti nella legge finanziaria 2008 e mirano a diffondere, a suon di moniti e sanzioni, uno strumento che purtroppo è nato monco, seppur nei suoi intenti poteva avere una evidente utilità”: quanto può considerarsi rivoluzionario, sembra invitare a chiedersi l’avv. Lisi, continuare a muoversi nel solco di una tradizione non esattamente di successo?

Il dibattito sulla sanzione dell’inerzia della Pubblica Amministrazione in materia di innovazione e applicazione del Cad è antico almeno quanto quest’ultimo. Non basta, lo dice la storia, prevedere la responsabilità dirigenziale. Non è sufficiente fissare dei termini, saggiamente non riproposti dal piano “anti-crisi”. Non ci si può accontentare degli esempi virtuosi, che pure esistono in molte realtà centrali e periferiche e in alcuni ambiti specifici più o meno ampi. E’ dunque col decreto legge “anti-crisi” che la rivoluzione-innovazione nei rapporti tra cittadino-impresa e Pubblica Amministrazione può dirsi avviata e a buon punto?

O ai più pazienti tra coloro che cercano il conforto della concreta applicazione, non resta forse che attendere l’approvazione del disegno di legge n. 1082 (Camera n. 1441 bis), attualmente al vaglio delle Commissioni del Senato, e poi l’attuazione “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore” delle deleghe contenute all’art. 23 e già oggetto di attenzione e commento la scorsa estate (sulla firma digitale, notevoli le osservazioni dell’avv. Marco Scialdone)?

Forse sì, forse no. Eccedere in pessimismo rallenta l’innovazione. Ma anche cullarsi sugli allori, tanti o pochi che essi siano.

Nel frattempo, quindi, e forse già da tempo, la rivoluzione, che delle evoluzioni normative pur si alimenta, prenda le mosse dal basso: dal cittadino-impresa e dalle opportunità offerte dall’art. 3 del Cad, informazione permettendo (puntuali le recenti considerazioni espresse dall’avv. Ernesto Belisario); dai professionisti, dagli imprenditori e dalla prassi; dall’iniziativa privata e volontaria per la diffusione della cultura dell’innovazione, come avviene in tema di conservazione sostitutiva e dematerializzazione e in settori professionali e dell’amministrazione che segnano il passo; dalla sperimentazione, dalla fantasia e dalla provocazione che ogni giurista, utente per mestiere e per passione dell’informatica, ha gli strumenti per porre in essere.

Questo sì, è l’inizio di una rivoluzione. Non solo in parte e non più in teoria.

più pec per tutti, e non solo

29 Novembre 2008

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri, 28 novembre 2008, l’atteso decreto legge “anti-crisi”. Tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, importanti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).

Ecco cosa prevede l’art. 16 ai commi 6 e seguenti:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del esente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.

12. I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, sono sostituiti dai seguenti:

“4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.

più lungo è il giorno, più dolce la sera

18 Novembre 2008

Sarà a primavera. Secondo quanto riferisce il sito del Comune di Rossano in un resoconto della partecipazione all’Urbanpromo 2008 di Venezia, a proposito di Zone Franche Urbane è stato l’Ing. Mancurti, da pochi mesi Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad affermare “che a breve il CIPE delibererà il regolamento e che le agevolazioni partiranno dalla primavera del 2009″.

Nel frattempo, ecco cosa resta da fare.

zone franche urbane in calabria, presente e futuro

15 Novembre 2008

A poche settimane dall’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e quando ancora sono in corso i lavori del Cipe per l’approvazione definitiva e per l’allocazione delle risorse, alcune possibili novità legislative e il dibattito politico locale offrono lo spunto per qualche riflessione sul futuro delle Zone Franche Urbane calabresi e dei progetti esclusi dalla sperimentazione, con particolare attenzione al caso di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Lo scorso 8 ottobre, il Consiglio Regionale della Calabria approvava un ordine del giorno con lo scopo dichiarato di impegnare “la Giunta regionale a provvedere – con proprie risorse – per le due aree franche che sono rimaste fuori, e cioè le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria”.

L’ipotesi di un’estensione del dispositivo vigente per iniziativa regionale è tutta da vagliare, in quanto non prevista dall’attuale normativa.

E a proposito dell’idea, più volte avanzata in questi anni, di istituzione di Zone Franche Urbane direttamente da parte della Regione, vi sarebbe da chiedersi, nell’attuale assetto costituzionale e allo stato della legislazione tributaria, se le regioni abbiano davvero il potere di disporre esenzioni da tributi nazionali; se esse abbiano davvero l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria per attuare forme di fiscalità di vantaggio su base territoriale, eventualmente anche solo su tributi propri. E sarebbe opportuno chiedersi con quali fondi, nel caso, si potrebbe provvedere alla copertura. Oppure ancora, se le vie eventualmente percorribili, nello scenario più ottimistico, non sarebbero comunque in contrasto con i limiti comunitari agli aiuti di Stato, con il divieto di predeterminazione verticale delle aree e con i principi di libera concorrenza.

La risposta a tali domande, in verità domande retoriche, rischia di relegare il provvedimento della Giunta Regionale, oggetto e finalità dell’ordine del giorno, a mero atto di indirizzo e posizione politica, così come la deliberazione del 2007 che stabiliva l’impegno della Regione Calabria a individuare e finanziare altre tre aree, una per ogni provincia esclusa, e individuava Crotone e Lamezia Terme quali Zone Franche Urbane prioritarie, senza però che fossero stati redatti i progetti e senza che fossero ancora stati resi noti i parametri e i criteri, dunque in via discrezionale e predeterminata, comunque tecnicamente non vincolante.

In questi giorni, è inoltre all’esame del Senato il Ddl Sviluppo, il cui art. 3, al comma 4, delega il Cipe “ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale”.

Stando agli intendimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, espressi in agosto, incrementare progressivamente la distribuzione territoriale delle Zone Franche Urbane equivale innanzitutto a rendere la misura agevolativa più accessibile a quelle aree urbane disagiate del Nord Italia, escluse dalla prima fase sperimentale in quanto appartenenti a territori comunali invece agiati e dunque non ammissibili in prima battuta: non a caso, il documento di sintesi pubblicato il 6 novembre 2008 sul sito del Ministero parla di “estensione, mediante l’individuazione di nuovi criteri ad opera del CIPE, a tutti i territori nazionali che presentino particolari situazioni di degrado”.

Non è invece dato sapere se in futuro saranno ancora decisive le priorità indicate dalle regioni o non piuttosto, come forse sarebbe più coerente con il dettato normativo, gli indici di disagio delle singole aree e la bontà oggettiva dei singoli progetti.

Né sappiamo ancora se vi sarà un minimo o un massimo per Regione e, dunque, la certezza che almeno una o due o tre nuove Zone Franche Urbane in Calabria saranno istituite, non tralasciando nemmeno la voce in capitolo del Comune di Cosenza, non citato nell’ordine del giorno ma la cui proposta nella prima graduatoria regionale risulta migliore di quella di Reggio Calabria.

Tutto ciò significa che le amministrazioni oggi escluse, Cosenza compresa, e che dovessero riproporsi alla prevista prossima selezione, potrebbero dover concorrere con amministrazioni del Nord Italia, in grado di individuare Zone Franche Urbane in aree particolarmente disagiate rispetto ad altre invece agiate nello stesso territorio comunale: risalendo allo spirito originario della norma, le nuove proposte potrebbero così risultare anche più efficaci rispetto a quelle avanzate dai Comuni del Mezzogiorno, dato che lo scopo di favorire quartieri particolarmente svantaggiati è più ovvio da perseguire laddove il divario socio-economico tra quartieri è maggiore, che non laddove disoccupazione ed esclusione sociale sono diffusi e il divario tra circoscrizioni è inferiore.

E ancora, non è da escludere che anche le amministrazioni di alcune grandi città, che non sono state ammesse o che non hanno presentato progetti per la prima fase sperimentale, decidano di formulare le proprie proposte di individuazione di Zona Franca Urbana, divenendo concorrenti forti proprio in virtù dello spirito e delle finalità del dispositivo che ben si attagliano alle grandi realtà urbane, come autorevolmente posto in luce da Luca Bianchi, economista e vicedirettore Svimez, sul Corriere del Mezzogiorno Economia del 13 ottobre 2008.

In questo quadro normativo e di fatto, presente e futuro, sarebbe davvero poco opportuno che le amministrazioni calabresi non ammesse oggi dal Ministero si affidassero per l’avvenire a dichiarazioni di intenti e ad atti perfettamente legittimi e magari politicamente efficaci, ma formalmente non in grado di garantire che le Zone Franche Urbane siano cosa fatta.

Da un lato è vero che, alla prima prova, i parametri e i criteri di selezione indicati dal Cipe e dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo tra gennaio e giugno hanno lasciato alle regioni un margine di discrezionalità non indifferente, tanto che la Regione Calabria, questa volta motivando in base a calcoli, nell’agosto del 2008 ha confermato il proprio indirizzo politico del 2007, attribuendo priorità ai progetti di Crotone e Lamezia Terme.

Ma dall’altro i Comuni proponenti non potranno non tener conto dei possibili mutamenti dello scenario, che impongono lo studio per tempo e la redazione di proposte migliori, più approfondite e quindi più efficaci.

Ciò vale per il Comune di Vibo Valentia, che nel luglio scorso ha formulato una proposta politicamente forte e significativa sulle Marinate ma che probabilmente avrebbe potuto individuare aree con maggiori indici di disagio; e vale per il Comune di Reggio Calabria, che ha formulato una proposta addirittura inammissibile per mancanza dei requisiti e un’altra invece debole sotto il profilo degli indicatori di crisi socio-economica e dei programmi di intervento pubblico a integrazione e potenziamento.

In conclusione, fatta salva la legittimità di ogni azione politica a qualsiasi livello, è sul piano tecnico che Vibo Valentia e Reggio Calabria dovranno impegnarsi per dare anima e corpo a un nuovo progetto, se ancora interessate all’attuazione delle agevolazioni in Zona Franca Urbana.

Non certamente individuando a priori, per qualsivoglia ragione simbolica, politica o campanilistica, l’area da identificare, né confermando tout court le prime proposte, ma semmai selezionando la zona solo a seguito di una ricognizione di dati statistici in grado di rilevare, con l’oggettività dei numeri, dove vi è maggiore disagio, cioè reale esigenza della misura, e quindi maggiori possibilità di successo.

Pubblicato su Strill.it, quotidiano in tempo reale.

“Lo Stretto e le Zone Franche Urbane”, novembre 2008.

zone franche rurali, perchè no?

12 Novembre 2008

In Francia esistono le Zones de Revitalisation Rurale, introdotte nel 1995 e comprendenti comuni con un basso numero di abitanti, con scarsa popolazione attiva e con vocazione agricola. Al loro interno si attuano misure fiscali agevolative di varia tipologia e interventi pubblici a sostegno e in sussidio dell’iniziativa privata per la conservazione delle attività agricole e lo sviluppo di artigianato e agriturismo. Lo scopo è evidentemente quello di favorire i territori svantaggiati dalla distanza, dalla collocazione geografica e dalla incapacità di attrarre sviluppo, per ciò stesso in fase di spopolamento e invecchiamento. Secondo gli ultimi rilievi, a oltre dieci anni dalla loro istituzione, le Zones de Revitalisation Rurale sembrano dare buoni frutti sotto il profilo della nascita di nuove imprese e della distribuzione sul territorio nazionale del turismo ambientale, oggi più diffuso e diffuso più ampiamente.

In Belgio, in particolare nella regione vallone, un “piano Marshall” del 2005, poi corretto con successivi decreti del 2006 e del 2007, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Locali anche in territori extraurbani, perciò definite Zones Franches Rurales, in comuni caratterizzati da scarsa densità abitativa, problemi di isolamento, difficoltà socio-economiche, criticità in tema di servizi essenziali, di disoccupazione, di reddito medio dichiarato, soggetti svantaggiati, condizioni abitative precarie.

In Italia, dal recente e ancora attuale dibattito sulle Zone Franche Urbane è emersa l’esigenza da parte di numerose amministrazioni, escluse sulla base dei parametri, di usufruire di forme di fiscalità di vantaggio territoriale per la crescita, il rilancio di territori non urbani ma non per questo meno bisognosi di interventi.

Sempre più di frequente si invocano esenzioni a livello locale per il turismo, in qualche caso si propone l’estensione dei benefici in Zona Franca Urbana a diversi contesti. Numerose sono poi le proposte e i disegni di legge per l’istituzione di zone franche in piccoli comuni svantaggiati, per esempio quelli situati al confine con province e regioni a statuto autonomo e speciale e con territori che godono di una fiscalità vantaggiosa o di migliori condizioni economiche.

Se ne discute in Trentino Alto Adige, ma anche in Sardegna e in Valle d’Aosta, dove si ipotizza l’individuazione di Zone Franche Montane.

La complessità dei problemi legati allo spopolamento di campagne e montagne, alla concentrazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e alla trasformazione del mondo agricolo e nel contempo le potenzialità di sviluppo proprie dell’Italia, del suo artigianato, della sua tradizione enogastronomica, della sua agricoltura, inducono ad una riflessione sulla sperimentazione anche in questo ambito di uno strumento finora destinato solo ai quartieri delle città.

Zone Franche Rurali anche in Italia, perchè no?