attacco alla firma digitale: caso chiuso, forse

7 Luglio 2008

Caso risolto, forse.

L’acceso confronto sull’attacco alla firma digitale, che ha appassionato per giorni tecnici e giuristi naturalmente e in gran parte spettatori interessati, sembra essere giunto quantomeno a una tregua.

Alle prime osservazioni di Manlio Cammarata e Corrado Giustozzi e alla replica del docente reggino, già pubblicata sul sito dell’Università Mediterranea, poi su questo blog, e ora anche su Interlex, hanno fatto seguito da un lato le controrepliche degli stessi Cammarata e Giustozzi e dall’altro la risposta del Prof. Buccafurri al Presidente del CNIPA, che in una lettera del 25 giugno 2008 indirizzata al periodico Panorama aveva lamentato, sia consentita la brutale sintesi, l’equivocità del titolo dell’articolo che per primo ha diffuso la notizia.

Le ultime precisazioni sembrano ora, o forse solo per ora, sospendere la querelle.

E’ il momento dunque di giungere a qualche considerazione, modestamente generica, necessariamente parziale e senza la pretesa di andare molto oltre lo spunto e il punto di domanda.

Quel che è certo è che la firma digitale, allo stato della norma e della tecnica, non è falsificabile.

Ma è anche certo che nessuno, a Reggio Calabria, ha mai dichiarato di averla falsificata.

Una prima riflessione, forse la più importante e la più condivisa, quindi per nulla originale, non può non vertere allora sul ruolo dell’informazione in questa vicenda e sulla qualità generale della comunicazione in tema di informatica e di diritto dell’informatica; qualità da intendersi come puntualità anche formale e che dovrebbe essere tanto maggiore quanto pubblicamente e socialmente rilevanti sono, e lo saranno sempre più, gli argomenti trattati.

Nessuna smentita ha poi ricevuto l’affermazione del Prof. Buccafurri, secondo cui il tipo di attacco portato dal suo gruppo non è mai stato documentato, a fronte di diverse e concordi opinioni che ritengono il problema noto da tempo e l’esperimento già variamente attuato e rappresentato.

Non ci si può allora non chiedere, tralasciando volutamente il problema tutto accademico della primogenitura che pure si è posto, se e in quali termini l’ipotesi su cui si fonda l’attacco delle scorse settimane, ovvero l’ambiguità del documento, sia in effetti, o almeno negli effetti, assimilabile ad altra ipotesi, questa sì all’origine di questioni certamente già affrontate e risolte dal legislatore, quale la presenza di macro-istruzioni.

E, di conseguenza, se sia il caso di porre rimedio a una falla del sistema, che non riguarda la firma in sé ma che c’è, o non piuttosto di affidarsi alla chiarezza, se tale è e tale è destinata a permanere, della definizione giuridica di documento informatico valido agli effetti di legge, oltre che alle norme sul falso e quindi in ultima istanza al giudice, della cui presenza troppo spesso, anche tra i giuristi, complice la mistica della prevenzione informatica, ci si dimentica.

La verità, per quel che concerne e coinvolge l’ambito prettamente giuridico, non sta nel mezzo, ma forse un pò per volta in tutte le posizioni fin qui espresse.

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